Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Esecuzione immobiliare con credito fondiario

  • Carlo Piras

    CAGLIARI
    18/02/2014 13:16

    Esecuzione immobiliare con credito fondiario

    Classificazione:
    Buongiorno, la situazione per la quale vi chiedo un parere è la seguente: all'atto del fallimento era in corso un'esecuzione immobiliare promossa da un istituto di credito fondiario. L'istituto di credito prosegue l'azione esecutiva anche in pendenza del fallimento, come disposto dall'art. 41 Tub, e si insinua al passivo della procedura fallimentare per l'intero credito.
    Detto ciò, avrei bisogno di alcuni chiarimento sull'operato del curatore.
    In primo luogo avrei bisogno di capire se il curatore può procedere alla vendita dell'immobile in parallelo con la vendita delle esecuzioni immobiliari, utilizzando, quindi, i più snelli strumenti di vendita delle nuove procedure fallimentari. In caso di risposta positiva, per evitare di gravare la procedura fallimentare di inutili costi, il curatore acquisirebbe la perizia disposta dal Giudice delle Esecuzioni. Per farlo è sufficiente farne richiesta al delegato alla vendita o è necessario essere autorizzati dal Giudice Delegato al fallimento?
    Infine, avrei bisogno di sapere se per ottenere quanto eventualmente residua dopo la soddisfazione del creditore fondiario dalla vendita fatta dall'ufficio delle esecuzione immobiliare il curatore è obbligato ad intervenire ai sensi dell'art. 41 tub.
    Vi ringrazio per le vostre utilissime risposte.
    Cordiali saluti.

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    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/02/2014 19:57

      RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

      Il potere degli istituti di credito fondiario, di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario, non esclude che il giudice delegato possa disporre la vendita coattiva degli stessi beni, perché le due procedure espropriative non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in base all'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita (in tal senso Cass. 08/09/2011, n. 18436; Cass. 28/01/1993 n. 1025).
      Vale tale principio anche per le vendite effettuate direttamente dal curatore, come l'attuale legge fallimentare consente? Crediamo di si perché che il privilegio processuale di riscossione, conservato ai creditori fondiari, agisce nell'ambito della procedura fallimentare come una variante del potere di liquidazione dell'attivo senza escludere i poteri attribuiti direttamente al curatore, il quale, in base al principio di priorità accennato non potrà più provvedere alla vendita in sede fallimentare dopo l'emissione dell'ordinanza di vendita in sede esecutiva.
      In sostanza al curatore rimane il potere di disporre e portare a compimento la vendita in sede concorsuale degli immobili soggetti al potere dei creditori fondiari di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale in pendenza di fallimento e ciò senza dover attendere l'esito della procedura esecutiva, e tale organo, purchè non trovi l'ostacolo della vendita già disposta nell'espropriazione individuale, si comporterà come se la procedura esecutiva individuale non esistesse, seguendo le ordinarie regole fallimentari sulla liquidazione, che non richiedono particolari autorizzazioni da parte del giudice delegato, ma l'approvazione da parte del comitato dei creditori, del programma di liquidazione e l'autorizzazione di conformità del giudice di cui all'ult. comma dell'art. 104 ter.
      Se, invece, la liquidazione avviene in sede esecutiva individuale, il curatore può partecipare alla stessa, ivi intervenendo, per far valere eventuali diritti prioritari su quelli ipotecari della banca procedente, e poi perchè gli sia attribuito quanto rimane della vendita. Le due partecipazioni sono, come si vede molto diverse, perché nel primo caso il curatore chiede di di partecipare alla distribuzione della somma ricavata facendo valere i diritti prioritari sull'ipoteca dei creditori insinuati al passivo (che non possono agire in via esecutiva) e, pertanto, egli effettua un vero e proprio intervento nell'esecuzione individuale, che richiede anche l'assistenza di un legale; nel secondo caso egli partecipa soltanto per ricevere ciò che rimane e che comunque va attribuito al fallimento indipendentemente dalla richiesta del curatore, giacchè, avendo lui la disponibilità dei beni fallimentari a lui va restituito il surplus che eccede la soddisfazione dei creditori esecutanti. Anche in questo caso, comunque, la presenza del curatore è opportuna per sorvegliare sull'andamento della procedura esecutiva e verificare che si venda al meglio, per cui egli non attua un intervento in senso tecnico e non è richiesta l'assistenza di un legale.
      Zucchetti Sg Srl
      • Carlo Piras

        CAGLIARI
        19/02/2014 12:02

        RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

        Ringrazio per la puntuale ed utilissima risposta.
        Avrei bisogno, però, ora di un ulteriore parere. L'immobile per il quale è in corso l'esecuzione immobiliare è stato concesso in affitto dall'ufficio delle esecuzioni immobiliari, in attesa della sua vendita. I canoni d'affitto sono corrisposti in un conto corrente accesso dall'ufficio delle esecuzioni. Sopraggiunto il fallimento, questo conto corrente continua ad essere gestito dall'ufficio delle esecuzioni o il curatore può chiederne la disponibilità o il ritiro delle somme per sostenere le spese fallimentari?
        Ringrazio ancora.
        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/02/2014 19:44

          RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

          Pensiamo che non possa utilizzare quell'attivo. Invero, se lei attende l'esecuzione individuale, intervenendo o meno nella stessa, le regole sono quelle della esecuzione che va avanti, sotto il profilo processuale, come se il fallimento non ci fosse e quindi anche il conto corrente continua ad essere gestito dallo stesso ufficio.
          Nel caso, invece proceda alla vendita in sede fallimentare, sempre che sia in tempo per poterlo fare in base a quanto detto nella risposta che precede, potrebbe teoricamente acquisire all'attivo del fallimento il saldo del conto. Usiamo tuttavia il condizionale perché si tratta di canoni, ossia di frutti prodotti dal bene ipotecato che, a norma di legge, spettano al creditore fondiario, anche nel caso in cui l'esecuzione venga eseguita in sede fallimentare, se ne fa richiesta. In tal senso Cass. 12/12/2011, n. 26520, per la quale "In tema di credito fondiario, la prelazione ipotecaria si estende ai frutti civili dell'immobile ipotecato (nella specie, canoni di locazione), anche ove il creditore, abbandonando l'esecuzione individuale, opti per la vendita del bene in sede fallimentare, in applicazione dell'art. 41, comma 3, del d.lg. n. 385 del 1993, il quale dispone che il curatore fallimentare versi alla banca "le rendite degli immobili ipotecati in suo favore, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato". Conclusione ineccepibili, in quanto la norma è chiara nell'attribuire al creditore fondiario gli affitti maturati dopo il fallimento vanno versati alla banca procedente.
          Zucchetti Sg Srl
          • Marcello Cosentino

            Portogruaro (VE)
            02/04/2014 11:21

            RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

            Aggiungo una domanda all'interessante discussione. Ipotizziamo che:
            1) l'immobile venga venduto con la procedura individuale portata avanti dal creditore fondiario;
            2) il fallimento, a mezzo legale, interviene nell'esecuzione;
            3) il ricavo di vendita sia inferiore al debito e che quindi nulla residua per il fallimento.
            Domanda: in sede di riparto il curatore ha diritto di richiedere il pagamento in prededuzione delle somme relative all'ICI/IMU maturata in corso di fallimento, di eventuali spese condominiali (sempre relative al periodo post fallimento) e persino la quota dei costi generali relativi alla procedura concorsuale?
            Grazie per la risposta.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              02/04/2014 18:28

              RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario


              Il curatore partecipa all'esecuzione individuale promossa o proseguita dal creditore fondiario per due ragioni: per far valere in quella esecuzione le prededuzioni e le prelazioni fallimentari che nella scala dei valori precedono l'ipoteca fondiaria e per recuperare qaunto residua dopo la soddisfazione (in via provvisoria) del creditore fondiario.
              Nel suo caso l'intervento del curatore può realizzare soltanto il primo scopo giacchè non vi è alcun surplus da recuperare; tuttavia, al momento della distribuzione del ricavato al creditore fondiario, anche se insufficiente a soddisfarlo integralmente, va fatta la graduazione tra i crediti "rappresentati" dal curatore e quello ipotecario e sicuramente vengono prima di questo le spese specifiche relative ai beni oggetto di esecuzione che, per essere sorte in pendenza o in funzione del fallimento sono prededucibili (tra cui rientrano l'Ici/Imu maturata in corso di fallimento e relativa all'immobile oggetto dell'esecuzione), nonché la quota parte proporzionale delle spese generali del fallimento, tra cui il compenso del curatore (normalmente in vista di tanto viene liquidato un acconto).
              Zucchetti SG Srl

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              • Andrea Colantonio

                LANCIANO (CH)
                09/10/2014 10:22

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                A me pare che la questione dell'IMU meriti un approfondimento.

                Perchè trovo difficile ricondurre all'art. 2770 c.c. il debito per ICI/IMU/TASI maturate nel corso della procedura esecutiva.

                Nella qualità di curatore fallimentare, in seguito alla vendita avvenuta nell'ambito della procedura esecutiva, probabilmente chiederei alla banca (assegnataria delle somme rivenienti dalla vendita del bene gravato da ipoteca fondiaria) la restituzione delle some necessarie a versare le imposte maturate nel corso del fallimento.

                Azzarderei che la richiesta potrebbe fondarsi sul rilievo che i prvivilegi riconosciuti ai creditori fondiari sono di tipo meramente processuale e inidonei ad incidere sulle posizioni sostanzaili.
                Ma sarebbe interessante un approfondimento, appunto.

                ACo

                PS ulteriore complicazione per la TASI, per la quale pare (leggendo le norme) che non valga la regola del pagamento dopo la vendita del bene
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  10/10/2014 18:25

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Per la verità, nella risposta che precede noi non abbiamo parlato di privilegio né di art. 2770 c.c., ma abbiamo detto, e ribadiamo, che nel momento della distribuzione del ricavato dalla vendita effettuata in sede esecutiva individuale il giudice dell'esecuzione deve in primo luogo pagare i crediti sorti in corso e per effetto della procedura, sia quella esecutiva che quella fallimentare, questi ultimi rappresentatiti nell'espropriazione dal curatore che interviene allo scopo; tra questi vi è l'Imu maturata in pendenza del fallimento e in questa procedura prededucibile, per cui , in tal senso, il credito per Imu costituisce una spesa della procedura.
                  Zucchetti SG Srl
                • Alessandro Bartoli

                  Citta' di Castello (PG)
                  11/10/2014 09:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Rinnovando i complimenti ai gestori del forum per l' innegabile servizio offerto agli operatori, mi permetto di rappresentare, soprattutto con riferimento all'ultimo intervento, come mi sono comportato nel caso che segue:
                  - sono curatore di un fallimento nell' ambito del quale c'è un immobile sottoposto ad esecuzione ordinaria da parte del creditore fondiario;
                  - l' immobile viene venduto;
                  - subito dopo ho fatto richiesta al giudice della esecuzione ordinaria di essere destinatario delle somme che mi sarebbe state necessarie a pagare l' IMU (nei termini dei tre mesi dal decreto di trasferimento), prelevandole dal ricavato della vendita;
                  - il giudice dell' esecuzione ordinaria ha disposto come da mia richiesta
                  - ho pagato e fatto la dichiarazione Imu al comune di competenza.
                  Cordiali saluti.
                  A.Bartoli
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  13/10/2014 12:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Perfetto. Lei in sostanza ha effettuato un intervento nella procedura esecutiva per far valere i crediti prededucibili, da soddisfare anteriormente a quello ipotecario.
                  Zucchetti Sg srl
                • Marzia Grassi

                  CARRARA (MS)
                  09/05/2017 15:54

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Ho letto con attenzione i vari passaggi di questa chat e mi sembrava di aver capito che nel caso in cui la vendita mediante esecuzione individuale avvenga ad un valore inferiore del credito fondiario, il curatore che necessiti di farsi rimborsare dalla procedura esecutiva l'imu maturata dalla dichiarazione del fallimento alla vendita ed eventuali altre spese inerenti all'immobile e prededucibili, nonchè la quota del compenso del curatore riferibile alla vendita dell'immobile, dovesse intervenire nella procedura esecutiva mediante legale e dopo l'autorizzazione del GD.
                  Nella nota di Alessandro Bartoli che voi confermate, sembrerebbe che l'intervento sia stato effettuato solo mediante richiesta al giudice delle esecuzioni di rendere disponibili le somme necessarie al pagamento dell'imu senza una particolare procedura.

                  Domanda: L'intervento anche per il solo rimborso dell'imu necessita l'autorizzazione del GD e il supporto del legale?
                  Se oltre l'imu si richiede anche il contributo da parte della vendita esecutiva al compenso del curatore le cose cambiano?

                  Inoltre la cancelleria alle esecuzioni di Massa, alla mia richiesta diretta di intervento della curatela mi ha risposto che avrei dovuto inoltrare tale richiesta con un difensore a mezzo del custode. Cosa significa, il legale presenta l'intervento al custode e non alla cancelleria delle esecuzioni?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  09/05/2017 20:32

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Nella domanda formulata dal dott. Bartoli, cui lei fa riferimento, non è specificato se egli avesse fatto un intervento formale nell'esecuzione o rivolto una semplice richiesta al giudice, e nella risposta, noi, non a caso, abbiamo detto che a andava bene il fatto che avesse recuperato l'Imu, aggiungendo "Lei in sostanza ha effettuato un intervento nella procedura esecutiva per far valere i crediti prededucibili, da soddisfare anteriormente a quello ipotecario" Fin dalla prima risposta al dott. Piras nel 2014° bbiamo precisato che quando la liquidazione avviene in sede esecutiva individuale, "il curatore può partecipare alla stessa, ivi intervenendo, per far valere eventuali diritti prioritari su quelli ipotecari della banca procedente, e poi perchè gli sia attribuito quanto rimane della vendita. Le due partecipazioni sono, come si vede molto diverse, perché nel primo caso il curatore chiede di partecipare alla distribuzione della somma ricavata facendo valere i diritti prioritari sull'ipoteca dei creditori insinuati al passivo (che non possono agire in via esecutiva) e, pertanto, egli effettua un vero e proprio intervento nell'esecuzione individuale, che richiede anche l'assistenza di un legale; nel secondo caso egli partecipa soltanto per ricevere ciò che rimane e che comunque va attribuito al fallimento indipendentemente dalla richiesta del curatore, giacchè, avendo lui la disponibilità dei beni fallimentari a lui va restituito il surplus che eccede la soddisfazione dei creditori esecutanti. Anche in questo caso, comunque, la presenza del curatore è opportuna per sorvegliare sull'andamento della procedura esecutiva e verificare che si venda al meglio, per cui egli non attua un intervento in senso tecnico e non è richiesta l'assistenza di un legale". In una successiva risposta al dott. Cosentino che prospettava il caso in cui il ricavato dalla vendita era insufficiente alla soddisfazione del creditore fondiario, abbiamo precisato che, in tal caso "l'intervento del curatore può realizzare soltanto il primo scopo giacchè non vi è alcun surplus da recuperare; tuttavia, al momento della distribuzione del ricavato al creditore fondiario, anche se insufficiente a soddisfarlo integralmente, va fatta la graduazione tra i crediti "rappresentati" dal curatore e quello ipotecario". nella successiva risposta al dott. Colantonio, abbiamo trattato proprio la questione dell'Imu, specificando che il giudice dell'esecuzione "deve in primo luogo pagare i crediti sorti in corso e per effetto della procedura, sia quella esecutiva che quella fallimentare, questi ultimi rappresentatiti nell'espropriazione dal curatore che interviene allo scopo; tra questi vi è l'Imu maturata in pendenza del fallimento e in questa procedura prededucibile, per cui, in tal senso, il credito per Imu costituisce una spesa della procedura".
                  Abbiamo riportato questi passaggi per sottolineare come abbiamo sempre ritenuto:
                  a- che il curatore può far valere nella procedura esecutiva continuata dal creditore fondiario i crediti che trovano collocazione anteriore all'ipoteca, quali le prededuzioni, tra cui vanno annoverate le spese della procedura fallimentare, tra cui interamente l'Imu in quanto spesa specifica all'immobile e il compenso pro quota del curatore in quanto spesa generica da ripartire proporzionalmente su tutti i beni;
                  b-per farlo deve spiegare formale intervento nella procedura esecutiva, che richiede l'assistenza di un legale e l'autorizzazione del giudice ai sensi degli artt. 25 e 32 l.f.
                  Questa è secondo noi la procedura; se poi alcuni Uffici considerino l'Imu come una spesa della procedura esecutiva da pagare comunque prima del trasferimento, possono non richiedere l'intervento del curatore.
                  Neanche noi capiamo cosa voglia dire il cancelliere con la frase da lei riportata né cosa c'entri il custode visto che, come lei ben dice, l'intervento va fatto con risorso da depositare in cancelleria.
                  Zucchetti SG srl
                • Andrea Colantonio

                  LANCIANO (CH)
                  13/10/2014 18:53

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  A me è capitato lo stesso caso, in qualità di delegato alla vendita.
                  Ad analoga richiesta avanzata dal curatore, non ho ammesso nel progetto di distribuzione l'importo dell'IMU in questione perchè non mi pareva riconducibile ai casi dell'art. 2770.

                  Infatti, mi sembra che si tratti di somme prededubili in sede fallimentare, ma non in sede di esecuzione individuale. E non saprei quale norma consetirebbe al GE di pagare il curatore.

                  In quel caso il GE ha confermato il progetto, affermando che l'attribuzione al creditore fondiario ha natura transitoria e che solo in sede di accertamento dello stato passivo la questine avrebbe trovato definizione.

                  Per la cronaca, ora ho il problema come curatore.

                  Ovviamente mi associo ai complimenti, che estendo agli altri operatori che contribuiscono e, spero, contribuiranno al confronto su questo tema.
                  ACo
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  14/10/2014 20:15

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Bene, dato che nel suo caso il curatore, a quanto capiamo , non era intervenuto nell'esecuzione individuale.
                  Zucchetti Sg Srl
              • Antonella Fabbricatore

                GENOVA
                12/01/2017 15:13

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                Ho il dubbio che in questo caso si debba calcolare il compenso del curatore.
                Ho visto un caso in cui il GD ha negato il compenso.
                Inoltre su quale ammontare andrebbe calcolato ? sul ricavato delle vendita o sull'eventuale residuo per la procedura fallimentare, che in questo caso specifico è nullo ?
                Cordiali saluti
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  12/01/2017 20:26

                  RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Dipende molto da giudice a giudice e dallo stato delle procedure. Non vi è dubbio che il compenso del curatore costituisca un credito da soddisfare in prededuzione e che quale spesa generale di giustizia vada ripartita su tutti i beni, compresi quelli ipotecati (art. 111ter l.f.); a questo scopo l'art. 41 Tub ha previsto l'intervento del curatore nell'esecuzione individuale promossa e continuata dal creditore fondiario.
                  E' chiaro, tuttavia, che questi ineccepibili principi si scontrino poi con la realtà e la difficoltà a calcolare il compenso del curatore, specie se si è nella fase iniziale della procedura fallimentare, ma questi sono problemi pratici cui si ovvia liquidando un acconto sulla base del prevedibile compenso finale, tenendosi bassi.
                  Ad ogni modo, nulla è compromesso perché, come abbiamo detto in precedenza, i conti finali si fanno in sede fallimentare e lì, alla fine, si calcoleranno le spese effettive che precedono l'ipoteca e quanto, alla luce di tanto, avrebbe potuto essere corrisposto al creditore fondiario, con la conseguenza che se ha ricevuto in via esecutiva di più è tenuto a restituire il surplus per non alterare l'ordine delle cause di prelazione.
                  Zucchetti SG srl
      • Massimo Burgazzi

        PIACENZA
        20/12/2016 18:25

        RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

        Buongiorno, m'intrufolo in questa discussione pervero un po' datata perché, leggendola, non ho compreso un particolare.
        Quando si dicve che "il curatore può partecipare alla stessa [esecuzione immobiliare], ivi intervenendo, per far valere eventuali diritti prioritari su quelli ipotecari della banca procedente, e poi perchè gli sia attribuito quanto rimane della vendita", non riesco ad immaginare quali possano essere questi "diritti prioritari". Si fa riferimento, forse, ad eventuali spese di giustizia che non trovino soddisfazione per incapienza dell'attivo, oltre all'immobile esecutato dal creditore fondiario?
        Grazie in anticipo
        Massimo Burgazzi
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/12/2016 19:52

          RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

          I diritti prioritari cui ci riferivamo sono quei diritti di credito che vanno pagati prima del credito ipotecario, tra cui sono comprese le prededuzioni per spese, sia specifiche che proporzionalmente di carattere generale (compresa quindi una quota del futuro compenso del curatore) sia i privilegi immobiliari; questi, infatti, a norma del secondo comma dell'art. 2748 c.c., sono preferiti ai crediti ipotecari, salva diversa disposizione di legge. In sostanza si tratta di anticipare nell'esecuzione immobiliare la distribuzione che avverrebbe in sede fallimentare ove il creditore fondiario non avesse utilizzata la possibilità di iniziare e continuare l'espropriazione in pendenza del fallimento del debitore.
          Zucchetti SG srl
          • Massimo Marchetta

            ROMA
            11/07/2017 20:03

            RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

            Buonasera a tutti.
            Considerato che questa conversazione è iniziata a febbraio 2014, credo si possa dire che il tema dei rapporti tra fallimento ed esecuzione immobiliare, in caso di presenza di credito fondiaro, è sempre attuale.
            Ho letto con attenzione i precedenti post, con cui concordo, e colgo l'occasione per domandare ai gestori del Forum ed agli altri partecipanti se mi possono indicare riferimenti normativi e giurisprudenziali in merito a:
            - obbligo, per il giudice dell'esecuzione, di distrarre a favore del fallimento le somme necessarie a soddisfare i crediti aventi grado di privilegio superiore rispetto a quello ipotecario;
            - modalità di calcolo del compenso del curatore in sede fallimentare (compenso calcolato sull'intero valore di liquidazione del bene immobile, oppure solo sull'eventuale somma eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca).
            vi ringrazio per i cortesi riscontri che mi potrete fornire.

            Massimo Marchetta
            dottore commercialista in Roma
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              12/07/2017 19:02

              RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

              La fonte normativa dell'obbligo, per il giudice dell'esecuzione, di distrarre a favore del fallimento le somme necessarie a soddisfare i crediti aventi grado di privilegio superiore rispetto a quello ipotecario, è costituita dall'art. 41 d.lgs n. 385 del 1993 (TUB), il cui secondo comma, nel prevedere che "l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore", aggiunge "il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione". Questo intervento, considerato dalla dottrina unanime quale mezzo di raccordo tra l'esecuzione fondiaria e quella fallimentare, ha appunto lo scopo di far valere nell'esecuzione individuale i crediti preferibili a quello ipotecario, e quindi i crediti per prededuzioni per spese opponibili all'ipoteca e i crediti privilegiati che, a norma del secondo comma dell'art. 2748 c.c., prevalgono sull'ipoteca; e non potrebbe esere diversamente perché, dichiarato il fallimento del debitore, questi creditori non possono agire esecutivamente per il divieto di cui all'art. 51 (solo il creditore fondiario in via eccezionale può iniziare o proseguire l'azione esecutiva in pendenza di fallimento del debitore) e possono solo insinuarsi nel fallimento; di conseguenza l'unico legittimato afar valere queste preferenze sull'ipoteca è il curatore quale portatore degli interessi dei creditori che non possono agire esecutivamente ma vanno pagati prima dell'ipotecario che agisce in via esecutiva. Ulteriore funzione dell'intervento è poi quella di avere la somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante al creditore fondiario, ma per questo fine, a dire il vero, non vi è neanche bisogno di un intervento vero e proprio perché comunque la somma eccedente il credito fondiario andrebbe data al fallimento, visto che il bene espropriato è un bene che va appreso all'attivo fallimentare.
              Tra le spese prededucibili che possono essere pagate in sede esecutiva prima dell'ipotecario fondiario vi è anche il compenso del curatore. Non esiste una norma per stabilire quale quota del compenso possa essere fatta valere in via esecutiva, ma generalmente si considera che il compenso costituisce una spesa generale che si distribuisce su tutti i beni in via proporzionale (art. 111ter l.fall.), sicchè la via migliore è quella di chiedere al tribunale fallimentare la liquidazione di un acconto sul compenso, in modo che nella sede esecutiva si porti un credito già quantificato, altrimenti il giudice dell'esecuzione, può agevolmente limitarsi a ditre che egli, non essendo il giudice del fallimento, non può e non è in grado di liquidare il compenso del curatore.
              Ad ogni modo va sempre tenuto presente che la somma che viene attribuita al creditore fondiario in sede esecutiva ha carattere provvisorio (la giurisprudenza è costante e unanime sul punto), per cui il conteggio finale si fa in sede fallimentare, ove il creditore fondiario ha l'onere di insinuarsi.
              Zucchetti SG srl
              • Alfredo Caputi

                ROMA
                14/07/2017 16:45

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                Anche io ho bisogno del Vs. aiuto ed espongo il caso di specie:
                procedura esecutiva iniziata dal creditore fondiario nel 2008
                si formano diversi lotti e nel corso del 2016 - dopo diverse aste deserte - ne viene venduto uno;
                il delegato alla vendita svolge un riparto parziale di circa il 70% di quanto incassato;
                a settembre 2016 interviene il fallimento e successivamente si svolgono altre aste per cui vengono venduti altri lotti ma il delegato non svolge alcun altro riparto;
                io curatore, una volta verificato la conveninenza alla continuazione dell'esecuzione già avviata, ho svolto il mio intervento nella procedura esecutiva anche per le spese di giustizia (spese già anticipate dall'Erario con il fallimento e compenso del curatore).
                Lo stato passivo ha già accolto una cospicua somma per debiti erariali e successivamente andremo ad accogliere ulteriori e cospicui debiti anche condominiali (il condominio ha svolto già da diverso tempo il proprio intervento nella procedura esecutiva).
                I miei quesiti:
                1) nel complesso dei beni da acquisire come attivo inventariato devo comprendere anche l'immobile (lotto) già venduto ante fallimento? Secondo me si perché l'esecutante si insinua nel passivo del fallimento per l'intero importo e l'ammissione ne legittima definitivamente l'apprensione delle somme anche per quanto già appreso.
                Per questo devo inserire nei beni inventariati anche il lotto venduto ed abbinare il credito ipotecario complessivo con il bene.
                2) il compenso del curatore ho capito che conviene farselo liquidare al più presto dal Giudice delegato ed integrare l'istanza di intervento. Ovviamente atteso che v'è anche il compenso del delegato e del custode è più consono farsi liquidare un compenso basato sui minimi, ma quale sarà a questo punto la mia base di calcolo?
                Mi verrebbe da dire "in rapporto all'attivo ricavato dalla vendita", ma le cose si complicano ancor di più. Devo comprendere anche il bene già venduto ante fallimento? Faccio la sommatoria dei lotti venduti per ciò che riguarda l'attivo? E per quelli ancora da vendere?
                Ed il compenso sul passivo? Vale lo stato passivo esecutivo?
                Ed ancora ..... quando è il momento per quantificare gli oneri tributari?
                Successivamente al decreto di trasferimento ed a far data dalla dichiarazione di fallimento? E per il pregresso dal 2008 al 2016? occorre che il Comune si insinui nel fallimento? Anche per questo occorre integrare al più presto l'atto di intervento svolto?
                Tanti dubbi necessitano del vs. illuminante parere.
                Grazie
                Alfredo Caputi - Roma
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  14/07/2017 19:27

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  I suoi dubbi sono legittimi e crediamo che non siano soltanto suoi ma di molti utenti.
                  Il bene già venduto prima della dichiarazione di fallimento non può essere inventariato all'attivo fallimentare posto che alla data della dichiarazione già era uscito dal patrimonio del debitore, così come non può acquisire il ricavato dalla vendita, posto che lo stesso è stato prima della dichiarazione di fallimento, già assegnato al creditore fondiario. Nella procedura esecutiva rimane la somma equivalente al 30% del prezzo pagato e questo è l'attivo che potrebbe essere acquisito al al fallimento; non può materialmente apprenderlo perché è in corso l'esecuzione fondiaria e il creditore fondiario non è stato integralmente soddisfatto, ma questo attivo, seppur non acquisibile al fallimento, può essere tenuto presente al fine del calcolo del compenso (eguale discorso varrebbe per l'attivo già distribuito ove la distribuzione fosse stata effettuata in favore del creditore fondiario dopo la dichiarazione di fallimento).
                  Il compenso del curatore è considerato una spesa del fallimento da soddisfare in prededuzione e dato il suo carattere di spesa generale la stessa fa pagata proporzionalmente con tutti i beni dell'attivo, per cui una quota va attribuita anche agli immobili che vengono espropriati dopo la dichiarazione di fallimento in sede esecutiva dal creditore fondiario. E' chiaro che tale compenso non può essere esattamente determinato al momento in cui il curatore interviene nella procedura esecutiva perché lo stesso va liquidato dal tribunale adopo l'approvazione del conto gestione, tuttavia il tribunale può attribuire degli acconti che vanno determinati in base all'attivo fino a quel momento realizzato e sul passivo fino a quel momento accertato, con oscillazioni (anche sensibili) dettate dal caso concreto. Comunque questo sistema non pregiudica il curatore perché, come abbiamo sempre detto, i conteggi finali si fanno poi nel fallimento, ove il creditore fondiario, che incassa le somme attribuitegli in sede esecutiva in via provvisoria, dovrà insinuarsi se intende mantenere definitivamente quanto ricevuto; all'esito della procedura fallimentare si vedrà quindi quanto il creditore fondiario avrebbe percepito nel fallimento, detraendo dal ricavato le varie spese (tra cui il compenso definitivo del curatore pro quota).
                  Per quanto riguarda gli altri creditori, questi non possono agire in via esecutiva per il divieto di cui all'art. 51 (cui in via eccezionale non è soggetto il creditore fondiario), e l'intervento del curatore nell'esecuzione serve proprio e anche a far valere nell'esecuzione i crediti privilegiati speciali sugli stessi immobili che vanno anteposti, per cui, è chiaro che il curatore può farsi portatore solo di quei crediti, con queste caratteristiche, che siano stati insinuati ed ammessi al passivo fallimentare. lei pertanto può far valere nell'esecuzione individuale i crediti erariali che (i) siano assistiti da pèrivilegio speciale preferito all'ipoteca (il secondo comma dell'art. 2748 c.c. che attribuisce la preferenza ai privilegi immobiliari sull'ipoteca fa salve diverse disposizioni di legge, che sono numerose proprio nell'ambito tributario); (ii) che siano stati insinuati e ammessi al passivo del fallimento.
                  Zucchetti Sg srl

                • Alfredo Caputi

                  ROMA
                  14/07/2017 19:55

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Anzitutto vi ringrazio per la fulminea risposta.
                  In merito, ritengo di dover trarre le seguenti conclusioni:
                  1) il bene già venduto ante fallimento non lo considero come inventariato ma devo salvarlo in FALLCO cone "bene non inventariato" e considerare il 30% non ripartito come un'entrata mobiliare (??? a che titolo ?);
                  2) al creditore fondiario, ovvero al credito del creditore fondiario abbino solo i residui lotti ancora non venduti alla data del pronunciato fallimento;
                  3) trasmetto una nota di precisazione all'avvocato che tutela la curatela davanti il Giudice dell'esecuzione affinché in quell'ambito possa ribadire che la somma che può ripartirsi in quella sede - salvo creditori preferiti all'ipotecario - corrisponde al massimo a quanto previsto dall'art. 113 L.F., dovendo il residuo 20% assistere le spese di giustizia e tutti gli altri crediti prededucibili compreso il compenso del delegato, del custode e del curatore e le imposte gravanti sugli immobili di competenza del fallimento dalla dichirazione di fallimento e fino al decreto di trasferimento.
                  Quindi in ostanza dovrebbe riconsegnarmi il 20% delle somme ricavate (compreso quanto ricavato con la vendita ante fallimento) al netto del suo compenso (e quello del custode) e delle imposte di sua competenza.
                  Grazie ancora per il Vs prezioso aiuto.
                  Alfredo Caputi - Roma
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  17/07/2017 19:29

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  1- Il bene già venduto ante fallimento non lo considera come inventariato, ma lo salva in FALLCO come "bene non inventariato" e considera il 30% non ripartito come un'entrata immobiliare, dato che proviene comunque dalla vendita di un immobile.
                  2-Esatto.
                  3-La distribuzione che effettuerà il giudice dell'esecuzione è un tipico riparto del procedimento esecutivo, ove, seppur ora siano ammessi riparti parziali, si procede in genere a distribuire in un'unica volta l'intera somma ricavata dalla o dalle vendite effettuate. Nell'ordine dei pagamenti il giudice dovrà (o meglio potrà) soddisfare prima le prededuzioni della procedura fallimentare azionate dal curatore con il suo intervento, unitamente alle spese per l'esecuzione individuale, poi pagare i creditori privilegiati immobiliari che sono preferiti all'ipoteca, sempre che questi si siano insinuati al passivo fallimentare, siano stati ivi ammessi e il curatore nel suo intevento li abbia azionati, e poi il creditore fondiario. Il surplus che eventualmente rimane va assegnato alla curatela.
                  Se, invece, il giudice dell'esecuzione procede a distribuzioni parziali, trova applicazione il nuovo testo dell'art. 596 cpc, per il quale "Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire". Anche in questo caso, quindi, tranne l'accantonamento del 10%, le regole della distribuzione saranno le stesse di cui in precedenza, basandosi sui dati esistenti al momento del riparto.
                  Zucchetti SG srl
                • Alberto Rinaldi

                  Verona
                  18/07/2017 09:22

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Qualora il giudice dell'esecuzione non dovesse riconoscere nel progetto di distribuzione dell'attivo realizzato nella esecuzione individuale fondiaria i crediti prededucibili del fallimento (compenso del curatore, compenso del difensore, compenso ctu dl fallimento, IMU, TASI, quota spese generali), in alternativa ai rimedi previsti dall'art. 512 e 617 c.p.c., come potrà agire il curatore in sede fallimentare, dove vanno effettuati gli "esatti conteggi"? Il piano di riparto figurativo dell'attivo realizzato in sede di esecuzione fondiaria, ove verranno indicate le ridette spese deducibili, ha valore di titolo esecutivo, decorsi i termini per il reclamo ex art. 110, comma 3, l.f., nei confronti del creditore ipotecario fondiario che rifiuti di restituire al fallimento le somme indicate nel piano di riparto? Oppure il curatore deve esperire azione ordinaria di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con conseguente allungamento di anni della gestione della procedura?
                  Grazie e cordiali saluti.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  18/07/2017 18:56

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  E' chiaro che ove la banca non sia collaborativa, i tempi della procedura si allungano. In sede fallimentare si stabilisce, alla luce del potenziale riparto in sede fallimentare, la quota che dalla vendita dell'immobile ipotecato spetterebbe al creditore fondiario. Se questo in sede esecutiva ha ricevuto di più , il curatore può chiedere la restituzione in via ordinaria; se ha ricevuto meno, potrà partecipare al riparto fallimentare per la differenza.
                  Zucchetti Sg srl
                • Luigi Vaccari

                  Modena
                  12/11/2018 10:54

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Mi permetto di intervenire nella interessantissima discussione.
                  Sino ad ora è stato ipotizzato da tutti i curatori che sono intervenuti che il bene sul quale è iscritta la ipoteca a garanzia del credito fondiario venga venduta nella cosiddetta sede esecutiva e cioè nell'ambito della procedura esecutiva che era pendente alla data del fallimento o che è stata promossa a fallimento dichiarato.
                  Se invece il bene oggetto della garanzia fondiaria viene venduto dalla curatela in sede fallimentare, con le modalità di cui all'art. 107 l.f., il creditore fondiario mantiene il diritto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 41 tub?
                  La norma sembra attribuire il privilegio all'Istituto di credito fondiario solo se il bene viene venduto nella fase esecutiva e la giurisprudenza rinvenuta ha sempre precisato che trattasi di un privilegio speciale, di natura processuale, che attribuisce a quel particolare creditore l'importo corrispondente al prezzo (che deve versare l'aggiudicatario), e che il pagamento assume il carattere provvisorio, per cui la risposta sembra essere negativa.
                  Però, provando a ragionare sulla ratio della norma, che da sempre è quella di attribuire agli istituti di credito fondiario un vantaggio anche di natura sostanziale rispetto a tutti gli altri creditori (anche se soggetto a possibile revisione e per questo viene considerato un pagamento provvisorio), non riesco a convincermi del tutto che il privilegio di cui al 41 tub non possa essere fatto valere anche in caso di vendita che si sia tenuta in sede fallimentare.
                  Su tale argomento chiedo una Vostra riflessione.
                  Grazie.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  12/11/2018 20:00

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Come abbiamo detto in uno degli interventi che precedono, il potere delle banche che effettuano mutui fondiari di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario, non esclude che il giudice delegato possa disporre la vendita coattiva degli stessi beni, perché le due procedure espropriative non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in base all'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita (in tal senso Cass. 08/09/2011, n. 18436; Cass. 28/01/1993 n. 1025).
                  Se la liquidazione avviene in sede esecutiva individuale, questa seguirà le regole proprie dell'espropriazione immobiliare come integrate da quelle sul credito fondiario, e in quella sede si procede alla distribuzione del ricavato e lì si attua il concorso sostanziale con i creditori di grado anteriori rappresentati dal curatore intervenuto. Tuttavia, quanto attribuito al creditore fondiario in quella sede ha carattere provvisorio e non definitivo, perché i conti definitivi si fanno nel fallimento. Ed il raccordo tra la procedura esecutiva e quella fallimentare viene attuato mediante la partecipazione del creditore fondiario al passivo, sempre ammessa dalla giurisprudenza, ma ora espressamente prevista dall'art. 52 l.f., quale onere per la banca per trattenere definitivamente quanto ricevuto in sede esecutiva in via provvisoria. Ossia In sede fallimentare, in primo luogo va verificato il credito della banca (e l'importo ammesso potrebbe anche essere più basso di quello per il quale essa ha agito esecutivamente), poi si vede quanto quel creditore avrebbe percepito in sede fallimentare in base al credito ammesso e agli altri crediti prioritari su quello ipotecario di primo grado e si fa il raffronto con quanto ha ricevuto in sede esecutiva. Se la banca ha avuto più di quanto le competerebbe nel fallimento, deve restituire alla massa la differenza, se ha ricevuto meno, ha diritto al conguaglio sempre nei limiti del ricavato dall'immobile.
                  Quando si procede alla liquidazione dei beni ipotecati nel concorso collettivo, la vendita viene eseguita dagli organi fallimentari secondo le modalità tipiche dell'esecuzione fallimentare, che non prevedono che il ricavato dalla liquidazione fallimentare dei beni ipotecati debba essere versato immediatamente al creditore fondiario, ma che vada trattenuto dal curatore per distribuirlo, con i tempi e le modalità fallimentari, ai creditori concorrenti. E la ragione di tanto sta proprio nel meccanismo sopra accennato. Se cioè, quando la vendita venga eseguita nell'esecuzione individuale, il creditore fondiario deve comunque partecipare al concorso per trattenere in via definitiva quanto in quella sede ricevuto, lì dove non abbia svolto attività esecutiva precedente, la sua partecipazione al passivo non è finalizzata al conguaglio tra quanto ricevuto in sede esecutiva e quanto dovuto in sede fallimentare, ma ha lo scopo di consentirgli di essere incluso tra i creditori tra i quali ripartire l'attivo fallimentare secondo la collocazione che gli spetta.
                  Zucchetti SG srl
                • Micaela Marcelli

                  POGGIBONSI (SI)
                  24/10/2019 09:33

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Buongiorno,
                  avrei un dubbio in relazione all'argomento. Sono curatore fallimentare in una procedura in cui vi era una procedura esecutiva immobiliare proseguita dal Creditore Fondiario, la curatela ha spiegato intervento per l'attribuzione delle somme residue.
                  Il bene è stato venduto ed il ricavato è inferiore al credito fondiario, chiedo se in sede di riparto fra le spese generali da attribuire in proporzione al creditore fondiario vi rientrino anche:
                  - i compensi dei legali della procedura sostenuti per il recupero di crediti commerciali;
                  - i compensi dei legali della procedura sostenuti o da sostenere per l'iter di una pratica di arbitrato per il recupero di un credito commerciale;
                  Chiedo pertanto di sapere se anche le spese legali in prededuzione che sono a vantaggio della generalità dei creditori possano essere incluse, proporzionalmente, fra le spese generali (come ad esempio il compenso del Curatore) da porre a carico del credito fondiario sul ricavato della vendita del bene.
                  Resto in attesa di una cortese risposta.
                  Cordiali saluti.
                • Marcello Cosentino

                  Portogruaro (VE)
                  24/10/2019 10:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Mi permetto di contribuire alla discussione fornendo la mia recente esperienza su quanto la curatela, previo intervento in una EI, può far "retrocedere" a favore del fallimento a prescindere dal fatto che il ricavato della vendita sia superiore al credito fondiario.
                  Tali somme sono la quota del compenso attribuibile al curatore (calcolata, con riguardo all'attivo, sul ricavo della vendita immobiliare) ed il compenso al legale nominato per l'intervento a condizione che tali compensi siano liquidati dal GD e poi trasmessi al delegato con la precisazione del credito.
                  Riterrei corretto che il creditore fondiario "retrocedesse" anche una quota delle spese generali sostenute dal fallimento calcolate in proporzione all'attivo liquidato ma queste, pur richieste, non mi sono state mai riconosciute.
                  Spero di essere stato utile e saluto cordialmente.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  24/10/2019 20:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

                  Alla luce del terzo comma dell'art. 111ter (e non dell'art. 111 bis, che riguarda le prededuzioni diverse dalle spese della procedura) le prededuzioni costituite dalle spese generali vanno distribuite in proporzione su tutti i beni, per cui sicuramente in sede fallimentare , quando si faranno i conti finali anche queste spese da lei indicate verranno considerate.Valutarle nella fase dell'esecuzione individuale attraverso l'intervento del curatore dipende dal fatto che siano state o non già liquidate nel fallimento, come appunto si fa con il compenso del curatore che , proprio ai fini dell'intervento, viene liquidato in via provvisoria o viene concesso un acconto.
                  Zucchetti SG srl
    • Alberto Rinaldi

      Verona
      24/10/2019 09:53

      RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

      L'art. 111-bis, comma 2, l.fall. prevede che "I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti", quindi, a mio giudizio, le spese legali per il recupero dei crediti non possono gravare sul creditore fondiario, ma solo sul ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare e di quello immobiliare, se libero da privilegio pignoratizio e ipotecario.
    • Alberto Rinaldi

      Verona
      26/11/2019 17:27

      RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

      Ma, con riferimento all'art. 111-bis, comma 2, l.fall., quali sono le "spese di procedura" delle quali deve rispondere anche il creditore fondiario? E, in relazione all'art. 111-ter, terzo comma, quali sono le "spese generali", posto che nel caso di specie (v. intervento del 24.10.2019) l'unico ricavato è coperto da creditore fondiario e vi sono spese contratte dal Fallimento costituite anche da compenso per recupero credito, non andato a buon fine. In altre parole, il creditore fondiario risponde anche delle spese effettuate dal Fallimento, dalle quali il creditore fondiario non abbia ritratto alcuna utilità (come quelle per il pagamento del difensore per attività estranea al creditore fondiario), oppure deve pagare pro quota solo le spese dalle quali abbia in qualche modo ritratto utilità? La giurisprudenza sembra propendere per questa seconda soluzione, ma allora, sempre nel caso di unico bene assorbito dal creditore ipotecario, gli altri crediti prededucibili rimangono insoddisfatti?
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        28/11/2019 12:29

        RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

        Lei porta all'attenzione uno dei problemi più complessi e non completamente risolti del sistema della ripartizione, neanche nl nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, che in questa materia riprende quasi integralmente la disciplina degli artt. 111bis e ter.
        Per semplicità espositiva abbandoniamo per il momento la tematica su cui si è sviluppato il dibattito nelle precedenti chat della liquidazione del bene in sede individuale da parte del creditore fondiario e pensiamo all'ipotesi c di un fallimento in cui vi sia un bene immobile, vincolato alla garanzia ipotecaria di un creditore (fondiario o meno non ha importanza) che venga venduto in sede fallimentare, per cui il curatore al momento del riparto deve stabilire quale quota va al creditore ipotecario e quale agli altri creditori.
        Per risolvere (meglio sarebbe dire per cercare di risolvere) questo problema bisogna partire dalla distinzione tra spese specifiche e spese generali. Le prime sono quelle destinate alla conservazione e amministrazione, alla custodia, alla riparazione, alla stima, alla pubblicità e alla vendita, alla cancellazione di iscrizioni e trascrizioni, agli oneri fiscali inerenti sul bene, alle difese legali per rilascio del bene, per la prosecuzione di procedure immobiliari in corso o per intervento in procedura continuata da creditore non soggetto al divieto di cui all'art. 21 l.fal., ecc.. Tra le spese generali rientrano, invece, quelle per il compenso al curatore ed eventuali coadiutori, per rimborso comitato dei creditori, per l'apposizione dei sigilli, per compenso cancelliere per l'inventario, per le comunicazione ai creditori, quelle finalizzate alla formazione del passivo, all'esecutività del riparto, per la redazione delle relazioni e dei rapporti, del rendiconto, per la chiusura della procedura, nonchè le spese del giudizio per reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento, per il sussidio al fallito, ecc..
        La distinzione tra spese speciali e generali è abbastanza agevole e solo per alcune, che sono al limite, possono sorgere dubbi, ma il vero problema non è tanto l'individuazione delle stesse quanto l'individuazione dei beni, o meglio del ricavato dei beni con cui le stesse vanno pagate. Sotto questo profilo è agevole dire che le spese specifiche vanno pagate esclusivamente con il ricavato del bene o dei beni ai quelli esse si riferiscono (la perizia per la stima di un immobile, ad esempio, non può che essere pagata con il ricavato dalla vendita dell'immobile), nel mentre per stabilire come distribuire il pagamento delle spese generali, il cammino è stato molto più tortuoso e per queste, come lei giustamente ricorda, si è fatto ricorso al concetto dell'utilità. A partire, infatti, dalle fondamentali pronunce di Cass. n. 3609/1968 e Cass. n. 3015/1971, si iniziò a sostenere- con riferimento principalmente ai crediti maturati nel corso dell'amministrazione controllata cui era seguito il fallimento-, la prevalenza del creditore ipotecario, salvo l'obbligo di sopportare le sole spese della procedura che si riferiscono al bene gravato, specificamente sostenute per la sua gestione e liquidazione, e quelle generali riconducibili all'interesse e all'utilità anche potenziale del creditore garantito, da calcolarsi in base alle circostanze concrete, non potendo la sola esistenza di un tentativo di risanamento e della relativa procedura ritenersi automaticamente una utilità per il creditore ipotecario.
        Poi ci si è accorti che questo criterio dell'utilità è fuorviante e non risolutivo perché può servire solo quale strumento di distinzione tra spese speciali e generali nel senso che se una spesa è utile esclusivamente per un determinato bene, vuol dire che si tratta di una spese specifica a quel bene e deve, perciò, incidere soltanto su esso; se in vece vi sono delle spese che non sono riferibili ad un bene, ma sono state effettuate nell'interesse generalizzato della massa dei creditori, vuol dire che quella spesa si è risolta nell'interesse, anche se solo potenziale, di tutti i creditori e, come tali, rientrano nella categoria delle spese generali di cui ne risentono anche i creditori ipotecari, pignoratizi e privilegiati speciali. Ed infatti nella miriade di sentenze che negli ultimi anni si sono occupate della prededuzione, in particolare dei crediti dei professionisti che in vario modo hanno collaborato alla presentazione della domanda concordataria, si vede come il criterio dell'utilità è stato via via sminuito, assumendosi che già l'apertura della procedura consisteva in una utilità per aver bloccato la dispersione dei beni. Ed è vero perché l'idea
        secondo cui sarebbe indifferente per i creditori ipotecari l'esecuzione collettiva poggia su un equivoco: è vero che la realità della garanzia che assiste le ipoteche, i pegni e i privilegi speciali pone i titolari dei crediti da esse assistiti in una posizione di indifferenza rispetto alla dichiarazione del fallimento del debitore a suo carico, ma è anche vero che, indipendentemente da quelli che erano i loro poteri prima dell'apertura del concorso, una volta dichiarato il fallimento o aperta la liquidazione giudiziale al cui attivo vengono appresi tutti i beni del fallito, compresi quelli oggetto di garanzie reali- anche questi creditori, per realizzare la soddisfazione del loro credito con la prelazione loro attribuita, debbono inevitabilmente confrontarsi nel processo fallimentare con le regole proprie di esso.
        Questo, tuttavia è stato solo il primo passo, perché a conclusione di questa ricostruzione, il legislatore doveva ancora indicare il criterio per la distribuzione delle spese generali sui vari beni e il criterio distributivo non poteva che essere quello che rispecchia il rapporto proporzionale fra il valore (da intendersi nel senso di ricavato della vendita) dei beni gravati da garanzia specifica, rispetto a quello della restante parte dei beni liquidati nell'ambito del fallimento; ma per arrivare a tanto bisognava predisporre un meccanismo che consentisse il calcolo e l'imputazione delle spese specifiche e generali e questo il legislatore della riforma del 206/2007 lo ha fatto con l'art. 111 ter attraverso la rivalutazione dei conti speciali. tale articolo, infatti, dopo ave rposto la distinzione tra massa mobiliare e immobiliare, dispone al terzo comma che "Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale".
        Come si vede questo meccanismo posto dal terzo comma dell'art. 111 ter consente, attraverso la tenuta dei conti speciali, di tenere distinte le diverse categorie di spese e di applicare il criterio della imputazione diretta al bene di riferimento delle spese specifiche e il criterio proporzionale per distribuire le spese generali sulle varie categorie di beni (mobili e immobili) e sui singoli beni appartenenti a ciascuna di esse, anche se detti beni sono gravati da garanzia reale, come l'ipoteca, non salvaguardando la norma citata la posizione dei creditori ipotecari o assistiti da pegno o privilegio speciale.
        A questo punto sorge il problema del coordinamento di questa disposizione con quella di cui al secondo comma dell'art. 111 bis che, nella parte in cui prevede il soddisfacimento dei crediti prededucibili con il ricavato della liquidazione fallimentare, tenuto conto delle cause di prelazione e con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, sembra porsi in contrasto con il disposto del terzo comma dell'articolo 111ter, il quale, come visto, il curatore, nel determinare la somma distribuibile ai creditori, deve detrarre anche dal ricavato dei beni gravati l'importo delle spese specifiche e parte di quelle generali.
        In effetti questo contrasto è solo apparente perchè le due norme operano su piani diversi ed hanno ad oggetto prededuzioni diverse. L'art. 111 ter, co. 3, attiene , infatti, alle spese della procedura, sia quelle specifiche che quelle generali, che, attraverso la tenuta dei conti speciali vanno distribuite con le indicate modalità sui beni dell'attivo, indipendentemente dal fatto che questi siano gravati da ipoteca o pegno o altra garanzia specifica, nel mentre il secondo comma dell'art. 111bis si occupa degli altri debiti, diversi dalle spese e da soddisfare egualmente in prededuzione- ad esempio quelli sorti nel corso dell'esercizio provvisorio, o in conseguenza di subentro o scioglimento di rapporti pendenti e di altre operazioni compiute dagli organi fallimentare- che non possono essere pagati con il ricavato dai beni assoggettati a pegno o ipoteca. Sicchè, le spese, dovendo essere detratte prima della determinazione della somma distribuibile ai creditori, vanno addossate anche ai beni ipotecati, interamente per quelle specifiche e proporzionalmente per quelle generali, nel mentre le altre prededuzioni vanno soddisfatte (la legge non dice con quale criterio, per cui è utilizzabile evidentemente quello proporzionale) sul ricavato mobiliare e immobiliare distribuibile, ad esclusione di quello pervenuto dalla liquidazione di beni oggetto di pegno o di ipoteca, per cui sinteticamente si può dire che i beni ipotecati contribuiscono al pagamento delle spese, ma non al pagamento delle altre prededuzioni.
        Ovviamente possono sorgere dubbi e incertezze nello stabilire se un debito sia qualificabile come spesa o come altra obbligazione e se tra le spese un determinato esborso abbia carattere generale o speciale, ma questo è problema contingente che va risolto con riferimento al singolo caso, però quello che resta chiaro è il principio da seguire- che è quello appena detto- per poi distribuire il debito prededucibile sui vari beni. Lei, ad esempio, pone il problema del debito per spese giudiziarie sostenute dalla curatela per una controversia in cui è rimasta soccombente, ove bisognerebbe in primo luogo vedere di volta in volta l'oggetto della controversia; ipotizzando il recupero di un credito, si può sostenere che si tratti di una spesa e di una spesa di carattere generale, che, come tale, grava proporzionalmente su tutti i beni dell'attivo; con la conseguenza he se, come pare nel suo caso, l'attivo è costituito dal solo ricavato da un immobile ipotecato, è con questo che quella prededuzione deve essere soddisfatta. Diversamente sarebbe se si fosse in presenza di una spesa specifica mobiliare che, in mancanza del bene di riferimento, non potrebbe gravare sul ricavato immobiliare in danno del creditore ipotecario. non troverebbe capienza .
        Questi criteri sono applicabili anche al creditore fondiario, il quale ha il privilegio processuale di iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza del fallimento del debitore in deroga all'art. 51 l.fall. ed altre utilità, ma, nella sostanza, è un creditore ipotecario di primo grado e con tale veste viene ammesso e partecipa alla distribuzione nel fallimento. Ove la distribuzione del ricavato della vendita del bene gravato sia fatta nell'ambito della procedura individuale, come detto nei precedenti post, l'attribuzione ha carattere provvisorio in quanto quel creditore ha l'onere di insinuarsi al passivo fallimentare per trasformare in definitiva quella attribuzione provvisoria. E'' chiaro che l'esecuzione individuale complica le cose perché il curatore deve intervenire in quella sede quando ancora non è probabilmente chiara la situazione fallimentare del passivo e dell'attivo, ma rimane comunque il fatto che i conti finali si fanno nel fallimento.
        Ci scusiamo per la lunghezza della risposta, fuori dai normali schemi che seguiamo, ma trattandosi di questioni che continuano ad agitarsi e a riproporsi nel corso degli anni, come il dibattito che precede dimostra, abbiamo preferito fare il punto della situazione secondo il nostro modo di vedere.
        Zucchetti Sg srl
        • Carla Chiola

          PESCARA
          02/12/2019 11:23

          RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

          Buongiorno,
          se non ho mal compreso, quindi, i beni ipotecati non contribuiscono al pagamento degli onorari dei professionisti che hanno assistito la società proponente il concordato, ammessi al passivo nel successivo fallimento in prededuzione, mentre contribuiscono al pagamento degli onorari del commissario giudiziale, in quanto spesa generale.
          Vi ringrazio se vorrete confermare la suesposta conclusione.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            02/12/2019 20:26

            RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare con credito fondiario

            A nostro avviso, anche le spese dei professionisti costituiscono una spesa generale della procedura, da soddisfare, come tale, proporzionalmente con tutti i beni, compresi quelli ipotecati, a norma dell'art. 111 ter, co. 3 l. fall.
            Zucchetti SG srl