Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

AUTOFATTURA

  • MARCO PAUTASSI

    SAVIGLIANO (CN)
    07/06/2022 12:52

    AUTOFATTURA

    E: Fatture da Emettere

    Buongiorno,
    Ante -fallimento il conduttore in presenza di un contratto risolto, ha ritenuto, pur continuando ad occupare i locali, di emettere autofattura per le occupazioni (prestazioni di servizi) da pagare mensilmente sul conto corrente della società il cui è socio era deceduto.
    Dopo la sentenza di fallimento, il conduttore chiede che il curatore emetta le fatture per i periodi successivi ( entro i 4 mesi non ancora emesse dalla società il cui socio era deceduto) e compensi l'iva pagata antefallimento in riduzione del pagamento delle fatture emesse con iva.
    Si ritiene che la compensazione non debba avere luogo poiché semmai il conduttore potrà insinuarsi per pretendere l'iva pagata per conto della società locatrice, a suo tempo, inadempiente per mancanza dell'amministratore.
    Chiedo, inoltre, se per il periodo ante fallimento, fiscalmente, per l'autofattura emessa dalla conduttrice vi siano incombenti a carico del curatore e se la compensazione, sopra descritta, debba avere luogo.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/06/2022 13:18

      RE: AUTOFATTURA

      Non siamo certi di aver ben compreso quali siano i fatti quindi, se la situazione è diversa da quella che abbiamo ricostruito dal quesito, ben volentieri rivedremo la nostra risposta se essa ci verrà meglio chiarita.


      Nonostante nel quesito si parli di occupazioni "da pagare", parrebbe che le indennità di occupazione siano state pagate dal conduttore il quale, non avendo ricevuto regolare fattura, a fronte degli importi pagati abbia emesso autofattura ex art. 6, VIII comma, del D.Lgs. 471/97.

      Non ci è chiaro quali siano i "periodi successivi": quelli successivi al fallimento? quelli antecedenti il fallimento fino a 4 mesi prima di esso?

      Se ci si riferisce ai periodi successivi al fallimento, se il conduttore paga, certamente il Curatore dovrà emettere fattura.

      Se invece ci si riferisce ai periodi ante fallimento, il Curatore è tenuto a emettere fattura, entro quattro mesi dalla nomina, "sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti", e poiché l'art. 21 stabilisce il termine per l'emissione della fattura in 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (nel caso in esame, dall'incasso del corrispettivo) il Curatore sarà tenuto e emettere fattura solo a fronte dei canoni/indennità eventualmente riscossi dal fallito nei dodici giorni antecedenti il fallimento (emissione da effettuare entro 4 mesi dalla sua nomina).


      Parimenti poco chiara è la richiesta che il Curatore "compensi l'IVA pagata antefallimento in riduzione del pagamento delle fatture emesse con iva".

      L'unica ipotesi che riusciamo a formulare è che il conduttore, che in effetti ha pagato due volte l'IVA (una unitamente al pagamento dell'indennità e una in sede di emissione dell'autofattura), detraendola una volta sola, chieda la restituzione di tale importo.

      La richiesta ci pare legittima ma, come tutti i crediti verso il fallito, deve passare per l'ammissione al passivo e non può certo essere compensata con il debito per canoni maturati successivamente al fallimento (se questa è la richiesta del conduttore) perché si tratterebbe di compensare un credito ante procedura con un debito post, in violazione del principio stabilito dall'art. 56 l.fall.


      Infine, per quanto riguarda le fatture non emesse dal locatore prima del fallimento, a fronte del quale sono state emesse le autofatture dal conduttore, essendo come detto decorsi i termini per emetterle, nulla deve fare il Curatore.
      • MARCO PAUTASSI

        SAVIGLIANO (CN)
        30/06/2022 17:45

        RE: RE: AUTOFATTURA

        Buongiorno,
        ringrazio della preziosa risposta.
        Preciso che il fallimento è stato dichiarato il 28.04.2022.
        Sino al 28.04 la conduttrice ha pagato l'occupazione emettendo autofattura.
        Dal 1 maggio il curatore emette fattura per la locazione del mese di maggio, tuttavia la conduttrice non desiste dal decurtare dall'affitto l'iva pagata sulle autofatturazioni dei mesi antefallimento, (i termini per i mesi di febbr., marzo, aprile, scadono rispettivamente dopo 120 gg.da ciascun mese) lamentando che l'iva da autofattura viene pagata in scadenza durante il fallimento e quindi è una compensazione legittima, dai mesi di maggio e giugno 2022.
        Chiedo in ultimo se l'insinuazione al passivo della conduttrice per l'iva pagata su autofatture dei mesi antefallimento ( in scadenza nei 120 giorni successivi) debba essere ammessa in prededuzione per la compensazione ex. art. 56 L.F.
        Cordiali saluti.
        MP
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          09/07/2022 10:40

          RE: RE: RE: AUTOFATTURA

          I canoni (e relativa IVA) da pagare per periodi post fallimento non si possono assolutamente compensare con eventuali controcrediti dell'affittuaria ante fallimento, quale è l'IVA pagata.

          Per quanto riguarda l'IVA sulle autofatture, è indubbiamente IVA ante, il termine dei 120 giorni non ha alcuna rilevanza per quanto detto nella risposta precedente, quindi è credito concorsuale e certamente non in prededuzione.