Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

rinuncia alla liquidazione dei beni

  • Alessandro Civati

    Milano
    19/10/2020 16:14

    rinuncia alla liquidazione dei beni

    Buongiorno.
    Alcun beni mobili vengono inventariati e successivamente posti in vendita.
    Il tentativo di vendita risulta infruttuoso ed emerge la sostanziale irrilevanza economica del compendio inventariato.
    Ora la curatela vorrebbe essere autorizzata a rinunciare alle operazioni di liquidazione.
    Se il GD (il comitato dei creditori non è stato costituito) autorizzasse in tale senso, però, il curatore dovrebbe informare i creditori dell'avvenuto abbandono dei beni ex art. 104 ter 8° comma LF.
    Il problema consiste nel fatto che i mobili de quibus sono custoditi in un deposito di proprietà di terzi (e la proprietà vorrebbe poter provvedere allo sgombero, dopo aver tollerato la presenza dei beni per alcuni mesi).
    Autorizzata la rinuncia alla liquidazione, la proprietà del deposito sarebbe costretta a tenere i beni a disposizione dei creditori della fallita, per consentire agli stessi una eventuale azione esecutiva, senza poter provvedere allo sgombero?
    Quale potrebbe essere l'alternativa a tale (evidentemente gravosa) soluzione?
    ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/10/2020 18:17

      RE: rinuncia alla liquidazione dei beni

      Una volta dismessi i beni con la procedura di cui al comma ottavo dell'art. 104ter l. fall., questi beni rientrano nella disponibilità del fallito e sarà sua cura doverli allocare in qualche posto per custodirli e farne quello che ritiene opportuno; potrebbe venderli, donarli, distruggerli, ecc. per dire che il fallito non ha un obbligo di tenere gli stessi beni a disposizione dei creditori che eventualmente volessero agire in via esecutiva sugli stessi.
      Il fatto che il fallimento abbia acquisto all'attivo i beni in questione e poi li abbia dismessi non coinvolge la procedura in responsabilità, se non quella di pagare di pagare l'occupazione dei locali in cui i beni dismessi sono stati mantenuti, qualora fosse stato così convenuto;, ma nel caso lei dice che tale sistemazione è stata tollerata dal proprietario del locale.
      E' chiaro che si crea un disagio per costui, il quale dovrà provvedere in via coattiva allo sgombro nei confronti del fallito.
      Zucchetti SG Srl