Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Compensazione ex art. 56 L.F. tra credito IVA chiesto a rimborso e debiti tributari ante fallimento.

  • Cosmo Formichelli

    Isernia
    09/11/2020 19:16

    Compensazione ex art. 56 L.F. tra credito IVA chiesto a rimborso e debiti tributari ante fallimento.

    Il fallimento vanta un credito IVA di Euro 1.000 relativo ad operazioni poste in essere prima della dichiarazione di fallimento.

    A seguito dell'istanza di rimborso formulata dalla Curatela in con la dichiarazione IVA, l'Amministrazione Finanziaria ha eccepito in compensazione ex art. 56 L.F. una cartella di pagamento per ruoli ante procedura per Euro 500, cartella di pagamento in precedenza insinuata al passivo ed ammessa per la minor somma di Euro 400.

    Secondo voi è corretto che l'Amministrazione Finanziaria formula istanza di compensazione senza tener conto di quanto deciso in sede di ammissione al passivo, chiedendo quindi di compensare la somma di Euro 500 e non la minor somma di Euro 400?

    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/11/2020 20:22

      RE: Compensazione ex art. 56 L.F. tra credito IVA chiesto a rimborso e debiti tributari ante fallimento.

      Il nòcciolo della questione è: perché l'istanza di ammissione al passivo non è stata accolta per l'intero?

      La regola generale è che per la compensazione ex art. 56 l.fall. non è necessaria l'ammissione al passivo, ma qui non siamo in presenza di un credito di 500 del quale è stata chiesta l'ammissione solo in parte (in tal caso anche la parte residua sarebbe compensabile).

      Qui siamo in presenza di un credito del quale per una parte è stata chiesta l'ammissione ma è stata rifiutata, quindi:

      - se il motivo della mancata ammissione è l'inesistenza del credito, allora esso è inesistente anche in sede di compensazione

      - se invece il motivo era diverso (mancanza di sufficiente documentazione - che invece ora viene esibita - o errore nella domanda, o comunque motivi formali/procedurali che non riguardano l'esistenza del debito) allora il debito esiste e può essere compensato.
      • Cosmo Formichelli

        Isernia
        12/11/2020 16:41

        RE: RE: Compensazione ex art. 56 L.F. tra credito IVA chiesto a rimborso e debiti tributari ante fallimento.

        Preliminarmente ringrazio per la risposta al mio quesito.

        Vorrei chiedere un ulteriore chiarimento.

        Riprendendo l'esempio del quesito originario, l'Amministrazione Finanziaria eccepisce in compensazione anche l'ammontare degli interessi maturati in seguito alla presentazione della domanda di insinuata al passivo. Pertanto, l'ammontare di quanto eccepito compensazione sarà pari ad Euro 510, di cui Euro 500 come risultante dalla cartella di pagamento ed Euro 10 a titolo di interessi maturati successivamente.

        A mio avviso detti interessi, pari ad Euro 10, dovrebbero essere esclusi dalla compensazione in quanto post fallimentari.

        E corretta la soluzione prospettata?

        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          21/11/2020 14:45

          RE: RE: RE: Compensazione ex art. 56 L.F. tra credito IVA chiesto a rimborso e debiti tributari ante fallimento.

          Se si tratta di interessi post fallimentari, riteniamo che vadano esclusi dalla compensazione.

          Ciò anche se nell'istanza fossero stati specificatamente richiesti e quindi evidenziati nello stato passivo, perché l'art. 56 definisce uno spartiacque molto rigoroso, separando nettamente ciò che accade dopo il fallimento da ciò che è accaduto prima:
          - se si tratta di un credito relativo al periodo ante procedura, rimane tale anche se evidenziato da un accertamento notificato dopo il fallimento
          - se si tratta di un credito ante, non rileva se in corso di procedura ne viene chiesta o meno l'ammissione al passivo
          - per il medesimo motivo, gli interessi post su un credito ante, sono interessi post e quindi non rilevano ai fini della compensazione fra crediti e debiti ante.

          Per tale motivo, la risposta sarebbe stata diametralmente opposta se si fosse trattato di interessi maturati fino alla data del fallimento.