Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Compensazione debito del socio di cooperativa in l.c.a. con quota sociale

  • Francesco Tirelli

    Reggio Emilia (RE)
    05/05/2021 18:04

    Compensazione debito del socio di cooperativa in l.c.a. con quota sociale

    Un socio di una cooperativa, posta il liquidazione coatta amministrativa, oppone la compensazione del proprio credito per il mancato pagamento della quota sociale, contro la richiesta, formulata dal legale della l.c.a., di pagamento di un debito per acquisto di materiali dalla cooperativa stessa.
    Preciso che il socio era receduto dalla cooperativa prima che la stessa fosse posta in l.c.a., mentre il debito per fornitura materiali è sorto dopo il recesso del socio ma prima del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa della stessa cooperativa.
    Preciso inoltre che nello stato passivo della l.c.a. le quote sociali non sono state ammesse.
    Vorrei pertanto chiedervi se, a vostro parere, la sua compensazione appaia legittima o se, al contrario, il legale della l.c.a. possa insistere per il pagamento della fornitura.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/05/2021 19:46

      RE: Compensazione debito del socio di cooperativa in l.c.a. con quota sociale

      C'è probabilmente un errore nella formulazione della domanda lì dove lei parla del credito del socio per il mancato pagamento della quota sociale. Il mancato pagamento della quota realizza un debito e non un credito del socio, per cui non sarebbe prospettabile la compensazione con l'ulteriore debito del socio per acquisto di materiali dalla cooperativa. Visto che il socio è receduto probabilmente questi intende compensare il suo debito per il prezzo degli acquisti effettuati con il suo credito per la liquidazione della quota conseguente al suo recesso.
      Se è così, si tratta di vedere quando sono sorti i rispettivi crediti e debiti giacchè la compensazione tra essi è possibile solo se entrambi abbiano ola loro fonte in un atto o un fatto anteriore all'apertura della procedura. Lei dice che il socio è receduto dalla cooperativa prima che la stessa fosse posta in l.c.a. ed egualmente il debito per fornitura materiali è sorto prima del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa della stessa cooperativa (anche se dopo il recesso, il che è irrilevante); tuttavia, se per il dedbito del socio sembra indubbia la anteriorità, per il credito da liquidazione bisgna tenere conto del momento in cui opera il recesso. in mancanza di diversa disposizione statutaria, trova applicazione l'art. 2532 c.c., per il quale il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso; tuttavia la giurisprudenza ha ritenuto valido e operante anche in mancanza di una formale delibera, se l'accettazione della cooperativa può desumersi da facta concludentia (Trib. Cagliari 12/05/2016, n.1492).
      Se è documentata l'anteriorità del recesso alla apertura della liquidazione la credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio receduto è compensabile con il suo debito per forniture.
      Se non è corretta la costruzione da cui siamo partiti, sia così gentile da precisare meglio la fattispecie.
      Zucchetti Sg srl