Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

PROPOSTA TRANSATTIVA - RECUPERO CREDITO

  • Roberto Marcianesi

    Cuggiono (MI)
    28/07/2020 12:39

    PROPOSTA TRANSATTIVA - RECUPERO CREDITO

    Spett.le Zucchetti,

    Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione, il seguente quesito.
    In data antecedente alla dichiarazione di fallimento della società X, la stessa sottoscriveva con la società Y un contratto di cessione di marchi e prodotti, senza che tuttavia quest'ultima provvedesse al pagamento delle somme pattuite e pari ad euro 35.000,00 circa. Lo scrivente chiedeva quindi l'autorizzazione ad agire al G.D. per il recupero del credito, autorizzazione che veniva rilasciata solo per l'attività stragiudiziale ed eventuali verifiche sulla solvibilità del debitore. Successivamente la società Y ha avanzato un'offerta transattiva a saldo e stralcio del dovuto, che prevede il pagamento di una minor somma (inferiore ad euro 50.000,00). A mio giudizio, essendo presente il CdC, l'autorizzazione ad accettare detta offerta dovrà essere richiesta direttamente al CdC e non anche al G.D. Tuttavia avendo quest'ultimo autorizzato, servirebbe forse anche una Sua autorizzazione. Cosa ne pensate?
    In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo i miei più cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/07/2020 18:49

      RE: PROPOSTA TRANSATTIVA - RECUPERO CREDITO

      Sicuramente c'è un lapsus nell'esposizione delle cifre, ma la questione, ai fini della risposta è irrilevante. La transazione nel fallimento è regolata dall'art. 35, che richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori, fermo restando che, a norma del comma terzo di detta norma, il giudice ne deve essere previamente informato. In tal modo si crea il collegamento con la precedente autorizzazione del giudice delegato che, peraltro, nel caso di specie non ha avuto ad oggetto l'esercizio dell'azione giudiziaria, ma semplicemente l'attività stragiudiziale e la verifica della solvibilità del debitore.
      Pertanto quando lei informa il giudice della proposta transattiva, non deve chiedere l'autorizzazione al compimento della stessa, ma semplicemente esporre il precedente dell'autorizzazione ai contatti stragiudiziali con la controparte e che questi hanno portato alla proposta transattiva che allega e che sottoporrà al comitato dei creditori, a norma dell'art. 35, co. 1 l. fall.. Per completezza espone anche al giudice il suo parere anche nell'ottica della solvibilità del debitore sia per il pagamento dell'importo transatto, sia per l'eventualità che non si raggiunga un accorso e si proceda in via giudiziaria.
      Zucchetti SG srl