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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)23/09/2019 09:46Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Buongiorno. Un'automezzo appreso all'attivo di un fallimento è gravato da una serie di fermi amministrativi la cui cancellazione comporterebbe spese pari, all'incirca, al triplo del valore del mezzo.
In una tale condizione, se il costo per le cancellazioni fosse posto a carico di un possibile acquirente, è evidente che nessuno sarebbe disposto ad acquistare il mezzo. Tantomeno è pensabile che possa pagarle la procedura.
Ciò posto, Vi chiedo: considerato che i creditori che hanno iscritto i suddetti gravami sono insinuati al passivo è possibile che il PRA possa cancellare (previo provvedimento del GD) senza pretendere alcun pagamento?
Grazie molte per il servizio che fornite.-
Zucchetti SG
Vicenza23/09/2019 19:36RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Al momento un provvedimento del genere non può essere emesso dal giudice delegato, nel mentre se si procede alla vendita- possibile se si ritiene, secondo l'opinione più diffusa, che il fermo non possa più operare con la dichiarazione di fallimento trattandosi di un mezzo di autotutela rientrante nella previsione dell'art. 51 l.f.- il giudice potrebbe disporre la cancellazione dei fermi a norma del secondo comma dell'art. 108 l.f.. E' anche vero, però, da un lato, che, nel frattempo diventa difficile trovare interessati all'acquisto in pendenza delle trascrizioni e, dall'altro, rimarrebbe comunque il problema del costo della cancellazione che, come lei dice, se addossato ai potenziali acquirenti, scoraggerebbe ogni interessamento.
A fronte della situazione descritta forse è preferibile valutare l'ipotesi della derelictio dell'automezzo ai sensi del comma ottavo dell'art. 104ter, nel qual caso il giudice delegato dovrebbe disporre la sola cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento, in quanto il mezzo sarebbe restituito alla disponibilità del fallito nelle condizioni di fatto edi diritto in cui si trova.
Zucchetti Sg srl-
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)10/01/2023 16:17RE: RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Buonasera,
mi inserisco in questo interessante dibattito per rappresentare la mia situazione.
Il fallimento è stato dichiarato nel 2021, nel 2022 con provvedimento della prefettura il bene è stato confiscato ( quindi dopo la dichiarazione di fallimento); da una visura sul mezzo questo risulta oggi essere intestato Erario dello Stato - Pubblica Amministarzione; avendo trovato un acquirente, munito della autorizzazione del G.D. mi trovo lo stacolo del conservatore del PRA che sostiene non potersi procedere alla vendita perchè questo risulta essere non intestato alla società fallita. Sottolineo che non fu a tempo debito annotata la sentenza dichiarativa di fallimento. Mi chiedo come si possa uscire da questa situazione prima di procedere alla rinucia al bene stesso. Grazie per la vostra risposta.
Alessandro Bartoli-
Zucchetti SG
Vicenza10/01/2023 19:36RE: RE: RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Nella specie il provvedimento di confisca è intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento e, in tal caso, essendo già appreso all'attivo, il provvedimento amministrativo non dovrebbe far venir meno il vincolo fallimentare già concretizzatosi e paralizzare anche l'attività liquidatoria propria della curatela.
In tal senso Cass. n. 37439/2017, che precisa che nel caso in cui il sequestro preventivo a fini di confisca segua l'instaurazione della procedura fallimentare il curatore può considerarsi, quantomeno "la persona alla quale le cose sono state sequestrate" e come tale legittimato alle impugnative ex articoli 322, 322-bis e 325 c.p.p., in quanto negare l'esistenza di un interesse a impugnare la misura disposta finirebbe per non offrire tutela all'avente diritto, con evidente limitazione costituzionale al diritto di difesa. Più articolata Cass. n. 42469/2016, la quale ha evidenziato che il curatore acquisisce un reale potere di fatto sul bene oggetto di vincolo quando il fallimento è stato dichiarato in epoca precedente all'adozione della misura cautelare penale:, anche se, nella fattispecie la S. Corte ha negato la legittimazione del curatore poiché questi non aveva ancora acquisito quella disponibilità dei beni, da cui si deduce, ragionando a contrario, che la legittimazione del curatore non va esclusa aprioristicamente, ma va valutata in relazione al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento (conf. Cass. n. 45574/2018, che ha ribadito che è proprio l'acquisita disponibilità dei beni che conferisce al curatore la legittimazione quantomeno ad opporsi alle misure sanzionatorie).
Ad ogni modo per un quadro completo si ceda Cass. pen. 23/05/2019 n. 22602 che aveva rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: "se il curatore fallimentare sia legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale quando il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento". Con sentenza n. 45936 depositata il 13 novembre 2019, le Sezioni Unite hanno risposto in maniera affermativa alla questione affermando che "il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale". La sentenza riguardava un provvedimento emesso prima della dichiarazione di fallimento, ma la Corte ha precisato che la legittimazione del curatore, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento, giacché anch'essi facenti parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42 l. fall.. Di conseguenza, a maggior ragione il discorso vale quando il provvedimento interviene successivamente alla dichiarazione di fallimento.
In sostanza il curatore dovrebbe impugnare il provvedimento di confisca, se ancora ricorrono i termini, trascrivere la sentenza e poi procedere alla vendita; da valutare, ovviamente se il valore dell'auto vale la pena di tale sforzo economico di esito comunque non sicuro, oppure ricorrere al procedimento ex art. 104 ter. Cp. 8 l. fall. evitando anche la trascrizione della sentenza non ancora effettuata.
Zucchetti SG srl-
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)11/01/2023 18:37RE: RE: RE: RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Ringrazio per la celere ed esaustiva risposta.
Buon lavoro
Alessandro Bartoli
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Andrea Mingiardi
La Spezia07/11/2019 11:47RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Buongiorno, mi accodo alla discussione, nel caso di procedura neo avviata ed in presenza di un mezzo avente un valore modestissimo la notifica al PRA della sentenza può essere evitata ed attivare quanto previsto dall'art 104ter c. 7 e non acquisire il bene all'attivo ? . Constatata la manifesta non convenienza a non acquisire il bene vorrei evitare di dover sostenere le spese di cancellazione della sentenza al PRA. (l'annotazione della sentenza se eseguita con PEC se non erro dovrebbe essere esente da spese). Ringrazio e saluto -
Zucchetti SG
Vicenza07/11/2019 20:02RE: RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
L'art. 104 ter, comma ottavo (ha preso questa numerazione dopo l'inserimento di un nuovo comma 3), l.fall, stabilisce che "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente". La norma, cioè, prevede due alternative: o non acquisire proprio all'attivo il bene in questione oppure dismetterlo dopo averlo acquisito; pertanto, lei può non trascrivere la sentenza di fallimento al PRA levitando di apprendere l'auto e contestualmente iniziare la procedura di cui all'art. 104 ter, co. 8, per giustificare perché non procede alla acquisizione dell'auto mediante la trascrizione.
Zucchetti SG srl
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Andrea Mingiardi
La Spezia09/11/2019 11:41RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Grazie per la conferma, una precisazione, nel caso di non acquisizione all'attivo del fallimento ex art. 104ter c.7 lf e nel caso dovessero arrivare delle contravvenzioni future, tasse di proprietà, ecc... chi se ne dovrà fare carico ? Restituendo le chiavi ed il libretto al legale rappresentante della fallita di una SRL chi pagherà eventuali contravvenzioni che dovessero insorgere in conseguenza della circolare del mezzo? Saluti -
Zucchetti SG
Vicenza11/11/2019 20:00RE: RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Non avendo la curatela mai acquisito l'auto in questione all'attivo fallimentare e avendo giustificato con la procedura di cui all'art. 104 ter, co. 8 l.ffal., che il mancato apprendimento è espressione proprio dell'intento di non acquisire al patrimonio fallimentare l'auto, questa è come se non esistesse per la procedura, nel senso che è rimasta, oltre che nella proprietà del titolare fallito, anche nella sua disponibilità o disponibilità di terzi, ma non certo della curatela. Di conseguenza quello che accade successivamente relativamente all'automezzo (assicurazione, bolli. contravvenzioni ecc.) non può interessare il fallimento ne, tanto meno gravare sullo stesso visto che si riferisce ad un bene che non fa parte, né ha mai fatto parte, dell'attivo fallimentare.
Zucchetti Sg srl
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Daniele Lippi
Genova04/11/2020 11:40RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Buongiorno, sempre restando in tema vi rappresento il mio caso: il fallimento risultava intestatario di un automezzo, sul quale ho tempestivamente provveduto a trascrivere la sentenza di fallimento. Avendo provveduto alla vendita, e al cambio di proprietà in favore dell'aggiudicatario, a distanza di mesi quest'ultimo mi chiede la cancellazione dell'unico gravame (ossia della sentenza di fallimento) in quanto vorrebbe vendere il mezzo ad un soggetto terzo. Ottenuto l'ordine alla cancellazione da parte del Giudice, il PRA mi chiede il pagamento di € 255,00 in quanto tale pratica non sarebbe in esenzione. Ritenete che detta spesa debba essere sostenuta dalla Curatela ovvero dall'aggiudicatario?
Vi ringrazio in anticipo
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Zucchetti SG
Vicenza04/11/2020 19:23RE: RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Se nulla è stato detto in proposito nel bando di gara o comunque non è stato in precedenza rappresentato all'aggiudicatario che le spese relativa alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni negative sarebbero state a suo carico, le stesse non possono che gravare sulla curatela. E' questa che ha venduto un automezzo che, per l'effetto purgativo delle vendite coattive, si trasferisce libero da pesi, per cui la curatela, come deve provvedere alla cancellazione egualmente deve sopportare le relative spese.
Zucchetti SG srl
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Pier Maria Casadio
ravenna09/12/2020 11:59RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Buongiorno, mi collego a questa risposta che è esattamente la prassi che abbiamo sempre attuato, ora mi trovo di fronte ad un caso in cui la curatela mette in dubbio il fatto di dover provvedere a cancellare, a spese della procedura, la sentenza di fallimento al Pra per i mezzi venduti, non avendo dato altre indicazioni in fase di pubblicazione del bendo, per cui vorrei sapere se ci sono rifermenti normativi a sostegno di questa tesi, grazie. -
Zucchetti SG
Vicenza09/12/2020 19:51RE: RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
No, la tesi della curatela non ha alcun sostegno normativo; invero, norma dell'art. 568, c.p.c., nelle vendite immobiliari il giudice determina il valore dell'immobile avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato; questi a sua volta deve tener conto, nella determinazione del prezzo di vendita del valore complessivo, riducendolo in ragione: a-dell'assenza della garanzia per vizi, b-degli gli oneri di regolarizzazione urbanistica, c-dello stato d'uso e di manutenzione, d-dello stato di possesso, e-dei vincoli e degli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, f- delle eventuali spese condominiali insolute e non fa alcun cenno alla spesa di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Al contrario è la tesi opposta che trova sostegno nell'art. 95 cpc, per il quale le spese della esecuzione sono a carico del debitore; di conseguenza, a nostro avviso, ove non diversamente stabilito, il bene deve essere consegnato libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievole e deve provvedere la curatela alla cancellazione asue spese..
Peraltro, il comma settimo dell'art. 2 del d.m. 15 ottobre 2015, n. 227 nel prevedere che sono posti a carico dell'aggiudicatario la metà del compenso del delegato alla vendita, chiarisce che "sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la meta' del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprieta', nonche' le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale", dal che si deduce che rimangono a carico esclusivo della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, non contemplate appunto in detto comma.
nello stesso senso si è, infine pronunciata la S. Corte, (Cass. 25.7.2002, n. 10909), per la quale "In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione, o quello delegato al fallimento, può, con proprio provvedimento, porre le spese della cancellazione delle trascrizioni o iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore, o della massa fallimentare, come disposto dagli art. 2878 c.c. e 586 c.p.c. (nonché art. 105 l. fall.) poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore, o della massa fallimentare, non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto statuizioni soggettive indisponibili".
Zucchetti Sg srl
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Luca Carra
Mantova18/11/2022 10:39RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Mi inserisco nell'interessante forum per presentare un ulteriore caso.
A seguito dichiarazione di fallimento il curatore provvede alla trascrizione al PRA della sentenza relativamente a n. 3 automezzi; il debitore presenta reclamo che la Corte d'Appello accoglie in pieno, senza formulare alcun addebito in capo al soggetto debitore.
Tra la data di dichiarazione di fallimento e la data di esecutività della sentenza di revoca trascorrono 4 mesi .
I tre automezzi servono al debitore per riprendere la propria attività ma egli si trova a dover sostenere:
euro 255 * 3 = euro 765 di oneri PRA
euro 400 circa per ciascun automezzo per diritti custodia IVG per quattro mesi = euro 1.200
euro 500 per carro attrezzi trasporto automezzi presso IVG
euro 1.000 per stima automezzi
complessivamente euro 3.465,00 solamente per rientrare nel legittimo possesso e proprietà dei propri automezzi, indebitamente asportati per effetto di una sentenza di fallimento revocata !
Più equo sarebbe addebitare tali spese alla curatela oppure al soggetto creditore che, incautamente e senza svolgere una rigorosa due diligence sulla effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di fallmento, ha provocato il fallimento, poi revocato.
Qual è il Vs suggerimento ?
Grazie e cordialità
Luca Carra - MN
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Zucchetti SG
Vicenza20/11/2022 17:04RE: RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Il comma 15 dell'art. 18 l. fall. dispone che "Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura". Norma che, per quanto riguarda la questione da lei posta, elimina ogni responsabilità della curatela in quanto questa ha agito legalmente essendo tenuta ad effettuare la trascrizione al PRA della sentenza di fallimento e alla conservazione dei mezzi; pertanto, a meno che non rilevi violazioni al dovere di diligenza o altro a carico del curatore, questi , alla luce delle notizie fornite, ci sembra esente da ogni responsabilità.
Per quanto riguarda eventuali responsabilità del creditore, abrogato l'art. 21 l. fall., trova applicazione l'art. 147 DPR n. 115 del 002, secondo il quale "In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento". Trattasi di una forma di responsabilità che costituisce applicazione, nella specifica disciplina delle procedure concorsuali, della regola sancita dall'articolo 96 del cpc, ossia di una responsabilità processuale, da cui discende, tra l'altro, che non è ammessa "scissione tra l'accertamento della responsabilità aggravata del creditore istante e la prova del danno che ne è conseguito, in quanto la relativa congiunta cognizione è affidata inderogabilmente al giudice dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento; con conseguente improponibilità di tale azione in separato giudizio" (Cass. 11/03/2022, n.8007; Cass. 15/04/2016, n. 7592; Cass. 28/04/2010, n. 10230; ecc.).
Ne consegue che il fallito, se non ha fatto valere nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento l'eventuale responsabilità del creditore che aveva chiesto la pronuncia di fallimento ed ottenuto in quella sede una pronuncia di condanna del creditore, non può ora agire in un separato giudizio allo stesso scopo. In ogni caso, anche ammesso che possa l'ex fallito agire in un separato giudizio, dovrebbe dimostrare, per ottenere una condanna del creditore, una colpa dello stesso nel chiedere il fallimento e la mancanza di un suo comportamento colposo.
In conclusione, se non ricorre alcuna delle ipotesi accennate per far valere la responsabilità del curatore (mancanza di diligenza) o del creditore (condanna per colpa già disposta in sede di reclamo), crediamo che il soggetto dichiarato fallito e tornato in bonis debba sopportare le spese indicate.
Zucchetti SG srl-
Daniela De Mauro
caserta21/01/2025 12:12RE: RE: RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Buongiorno, il curatore in una liquidazione giudiziale di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile, richiede la trascrizione della sentenza al Pra ed alla Conservatoria per i beni mobili ed immobili del socio; a seguito di reclamo proposto dal socio presso la Corte di Appello, ove la curatela non si è costituita, la sentenza di liquidazione giudiziale è stata revocata parzialmente (dichiarando la sentenza nulla solo nei confronti del socio, non anche nei confronti della società) per mancata notifica al socio rimettendo gli atti al tribunale di primo grado e disponendo che il socio compia gli atti sotto la vigilanza del curatore e depositi in Cancelleria una relazione mensile delle attività fino al passaggio in giudicato della sentenza; le spese di liti sono compensate ed il compenso del curatore è a carico dell'erario, la sentenza è stata notificata in data 30.12.2024. Nel mentre viene notificato al curatore il ricorso per Cassazione presentato dallo stesso socio il quale richiedere la revoca totale della liquidazione giudiziale. Sono a richiedere, cortesemente, lumi circa il passaggio in giudicato della sentenza, in questo caso i soggetti legittimati ad impugnare la suddetta sentenza sono solo il curatore ed il creditore che ha presentato ricorso per la liquidazione giudiziale, o anche il socio/debitore il quale appunto ha ricorso per Cassazione? Gli obblighi della relazione mensile permangono sino all'esito della Corte di Cassazione? A chi sarà da richiedere il certificato di passaggio in giudicato della sentenza? Solo all'esito della Corte di Cassazione, il curatore prima di depositare il rendiconto e richiedere la chiusura della liquidazione giudiziale nei confronti del socio, dovrà richiedere al GD autorizzazione alla cancellazione della trascrizione sui beni mobili ed immobili? ed a carico di chi saranno i costi da sostenere? -
Zucchetti SG
Vicenza22/01/2025 19:37RE: RE: RE: RE: Cencellazione gravami al PRA: chi paga?
Per rispondere ai suoi quesiti è necessario tracciare una netta linea tra le due decisioni della corte d'appello. Questa infatti ha respinto il reclamo avverso la sentenza nella parte che dichiarava aperta la liquidazione giudiziale a carico della snc (o sas, non sappiamo, ma il problema non cambia) ed ha annullato la sentenza nella parte in cui emetteva lo stesso provvedimento per estensione nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
La sentenza della corte di annullamento della decisione e revoca della liquidazione nei confronti del socio probabilmente nella legge fallimentare non modificava la situazione fino al passaggio in giudicato in quanto la sentenza dichiarativa di fallimento continuava a produrre effetti fino a quel momento; con il nuovo codice la situazione è mutata nel senso che la revoca della liquidazione giudiziale determina il riacquisto della disponibilità dei beni da parte dell'ex liquidato sotto la vigilanza del curatore, in una condizione paragonabile, grosso modo, allo spossessamento attenuato che si verifica nel concordato. Ferma questa situazione e gli obblighi informativi disposti dalla corte d'appello e quant'altro disposto dall'art. 53 c.c.i.i., la liquidazione giudiziale permane, anche se in una situazione di stallo in quanto non è più possibile la liquidazione dei beni e rimangono gli organi nominati per le dovuta vigilanza da espletare, sempre in attesa del passaggio in giudicato della sentenza alla scadenza del termine per il ricorso in cassazione, se non proposto, o alla decisione della cassazione ove anche su questa parte della sentenza il socio abbia proposto ricorso (per ottenere una pronuncia nel merito). Il passaggio in giudicato della sentenza segna anche la cessazione degli obblighi informativi e dell'intera situazione. L'attestazione del passaggio in giudicato di questa sentenza- che si ripete riguarda la revoca della liquidazione giudiziale del socio- come di ogni altra sentenza, va chiesta alla can celleria del tribunale ove era stata radicata la procedura.
In sostanza per quanto riguarda la decisione della corte d'appello relativa al socio illimitatamente responsabile, trova applicazione l'art. 53, che segna i limiti dei comportamenti sia del socio, quale ex liquidato, sia degli organi procedurali. Per ora, quindi il curatore , riguardo alla posizione del socio deve svolgere i compiti di vigilanza descritti dalla norma citata e al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca presenterà il conto della gestione e il curatore. Peraltro è probabile che questa situazione di stallo duri poco perché, nel caso, la sentenza è stata annullata a causa della mancata convocazione del socio in sede di istruttoria pre liquidatoria e sono stati rimessi gli atti al tribunale, che verosimilmente, convocherà il socio e dichiarerà l'estensione della liquidazione giudiziale a suo carico.
Completamente diversa è la situazione della sentenza della corte d'appello che ha respinto il reclamo avverso la liquidazione della società, giacchè, in tal caso, respinto il reclamo, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale continua a produrre i suoi effetti integralmente e quindi la procedura continua regolarmente. Ovviamente contro la decisione di appello è ammesso il ricorso in cassazione, che può essere proposto anche dal socio dato che dal combinato disposto dell'art. 256, comma 6 e 51, si deduce che il socio può impugnare la sentenza di apertura della liquidazione contestando sia l'esistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione a carico della società, sia i presupposti relativi alla sua liquidazione; il che è del tutto ovvio dato che la propria liquidazione è una conseguenza automatica dell'apertura della liquidazione a carico della società in quanto socio illimitatamente responsabile, indipendentemente dall'essere lui un imprenditore insolvente. E, se può impugnare la decisione del tribunale avanti alla corte d'appello, può proporre anche ricorso in cassazione avverso la decisione negativa dell'appello. In conclusione per quanto riguarda la società, il curatore, salvo che non sia stata disposta la sospensione della liquidazione, può procedere come se nulla fosse, sebbene la pendenza di un ricorso in cassazione deve imporre una certa prudenza onde evitare che l'eventuale accoglienza dello stesso trovi la liquidazione dei beni già completata.
Zucchetti SG srl
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