Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Asta asincrona telematica

  • Giovanni Ievolella

    Benevento
    27/06/2022 20:22

    Asta asincrona telematica

    Vendita compendio immobiliare del fallimento.
    Prima asta telematica terminata con aggiudicazione provvisoria del bene.
    A seguito di intervenuta offerta migliorativa di oltre il 10% il curatore sospende la vendita e a seguito di istanza in tal senso il G.D. Autorizza nuova asta telematica tra l'aggiudicatario provvisorio ed il nuovo offerente.
    L'aggiudicatario provvisorio integra la cauzione al nuovo prezzo offerto per partecipare all'asta.
    All'apertura delle buste risultano, quindi, due offerte per il medesimo importo.
    Uno dei due partecipanti ha indicato un termine di pagamento a saldo più breve rispetto al termine di legge dei 120 gg. Indicato dall'altro offerente. Qualora non vi fossero rilanci e, quindi, in caso di due offerte equivalenti, il termine di pagamento più breve potrebbe essere considerato come condizione più favorevole per l'aggiudicazione?
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      29/06/2022 08:52

      RE: Asta asincrona telematica

      L'analisi del tema prospettato imporrebbe di conoscere, per le ragioni che proveremo a spiegare, se il procedimento liquidatorio del cespite in oggetto, indicato nel programma di liquidazione, prevede il rinvio alle norme del codice di procedura civile, (art. 107 comma 2 l.fall.), o se invece si è immaginato il ricorso ad una vendita competitiva, ex art. 107 comma primo.
      Se si trattasse di una vendita declinata secondo il paradigma del codice di rito, la risposta potrebbe essere agevolmente ricercata nell'art. 573, comma terzo, c.p.c. a mente del quale "ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa".
      La norma, secondo l'opinione pressoché unanime della dottrina e delle prassi degli uffici, prevede criteri di selezione delle offerte di pari importo che operano per esclusione, nel senso che tra due offerte di uguale importo si preferisce quella che sia accompagnata dal versamento di una maggiore cauzione, mentre quando anche le cauzioni sono identiche viene preferito l'offerente che abbia indicato un più breve termine di versamento del saldo.
      Se invece si trattasse di una vendita competitiva, come sembrerebbe (dacché solo in presenza di una vendita competitiva può farsi applicazione dell'art. 107, comma quarto, l.fall., a mente del quale "Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto" - cfr Cass. Sez. I, 11.4.2018, n. 9017 - a meno a che il rinvio ad essa sia comunque previsto), la soluzione è meno immediata, ma riteniamo che il criterio del termine per il versamento del saldo prezzo possa essere comunque applicato, quanto meno in via analogica.
      Invero, se il procedimento di vendita (competitiva), ritualmente celebratosi, si è concluso, occorre comunque procedere alla individuazione dell'aggiudicatario, questo essendo l'esito fisiologico, nonché doveroso, di questo iter procedimentale. Detta individuazione deve avvenire in applicazione delle regole previste dalla vendita, siccome scandite dal programma di liquidazione, e dagli atti che ne danno attuazione, e che sono ancillari al miglior soddisfacimento degli interessi della procedura.
      Se dunque è doveroso procedere alla individuazione dell'aggiudicatario, e se è necessario che ciò avvenga in funzione del miglior soddisfacimento del creditori e degli interessi generali della procedura, si deve affermare che, tra due offerte di pari importo, se nulla è stato previsto nel disciplinare di vendita, può certamente essere preferita quella che preveda un minor termine per il versamento del saldo prezzo, poiché: essa meglio presidia l'esigenza del contenimento dei tempi del processo e l'interesse del ceto creditorio ad ottenere quanto prima la distribuzione del ricavato; il criterio del termine di versamento del corrispettivo è criterio che il legislatore, in altra tipologia di vendita giudiziale (e segnatamente nella esecuzione individuale) ha ritenuto valido criterio di selezione dell'offerente.
      La diversa soluzione, che potrebbe essere quella di "riaprire la gara", in vista dell'obiettivo di massimizzare l'attivo, invitando gli offerenti ad ulteriori rilanci, si espone, a nostro avviso, a tre obiezioni di fondo:
      la prima è che essa necessiterebbe di un presupposto fattuale (e cioè l'impossibilità di individuare una offerta migliore dell'altra) che in realtà, per le ragioni dette, non ricorre;
      la seconda e che se si ragionasse in questi termini ogni procedimento di vendita dovrebbe essere riaperto (tendenzialmente all'infinito) per verificare la possibilità di spuntare prezzi più alti;
      la terza è che l'offerente il quale ha partecipato ad una vendita che si è svolta secondo gli snodi procedimentali previsti, e che ha presentato, in applicazione del richiamato criterio, una offerta migliore dell'altra, ha maturato il diritto, pur condizionato al versamento del saldo, a vedersi trasferito il bene (in questi termini, Cass. n. 1730/1995; Cass., sez. n. 14765/2014; Cass, n. 18421/2022).