Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
bollo auto
-
Filippo Pellegrino
Tricesimo (UD)15/01/2021 15:11bollo auto
Buongiorno, l'Agenzia delle Entrate notifica alla "società fallita a mezzo del curatore" avviso di accertamento concernente il bollo auto relativo ad una annualità con scadenza successiva al fallimento. Nel medesimo atto viene precisato che trattasi di debito in prededuzione e che qualora non pagato sarà iscritto a ruolo. Premetto che su tale veicolo non era stata trascritta la sentenza di fallimento, in quanto non acquisito alla procedura stante il valore nullo.
Chiedo pertanto se a Vs parere il debito è effettivamente dovuto o in alternativa come comportarsi.
Ringrazio-
Zucchetti SG
Vicenza15/01/2021 19:59RE: bollo auto
In mancanza di trascrizione della sentenza di fallimento al PRA il bollo auto è dovuto anche dopo la dichiarazione di fallimento e potrebbe godere della prededuzione in ragione del fatto che è sorto "in occasione" della procedura fallimentare". Abbiamo usato il condizionale in quanto la Cassazione, pur continuando a ribadire che "l'art. 111, comma 2, nell'affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico", ha precisando che "l'elemento cronologico dell'"occasione" deve essere integrato, per avere un senso compiuto, con un implicito elemento soggettivo e cioè quello della riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura; in difetto di una tale integrazione il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa" (Cass. n. 1513/2014,; Cass. n. 20113/20016; Cass. n.18488/2018).
Il fatto di non aver effettuato la trascrizione, quindi, può essere considerato quale elemento che esclude la prededuzione, ma nel caso, visto che lei dice che l'auto è priva di valore, potrebbe escludere l'intero credito qualora lei rinunci all'acquisizione del bene ai sensi del comma ottavo dell'art. 104ter l. fall.. In tal caso, non essendo l'auto mai stata acquista all'attivo e avendo rinunciato espressamente ad acquisirla, del pagamento del bollo non può essere ritenuto responsabile il fallimento.
Zucchetti Sg srl-
Piero Fogu
Olbia (SS)20/05/2024 09:35RE: RE: bollo auto
Buongiorno
mi trovo nella seguente situazione.
Fallimento dichiarato nel 2018; all'epoca chiedo la visura al PRA con esito negativo.
Adesso sto chiudendo la procedura (rendiconto finale approvato) ma mi viene notificato il bollo di un veicolo.
Approfondisco al PRA ed emerge che, avendo la fallita codice fiscale diverso dalla partita iva, la prima visura nominativa è stata fatta sul n. di partita iva (con esito negativo) mentre sulla partita iva risultano diversi veicoli tutti estremamente datati (dal 1971 al 2009), mai rinvenuti e mai entrati nella disponibilità del fallimento. Alcuni veicoli risultano intestati con la precedente denominazione sociale (il cambio di denominazione è avvenuto nel 2000 e mai annotato al PRA).
Ho presentato istanza al GD per l'autorizzazione a presentare al PRA la pratica di perdita di possesso (ed eventuale denuncia presso le forze dell'ordine) e sono in attesa dell'autorizzazione.
Mi sto ponendo però il problema sul pagamento dei bolli (al momento mi è stato notificato il bollo del 2020 e 2021 di un solo veicolo).
Ritenete che i bolli debbano essere comunque pagati in prededuzione o possono essere esclusi in toto non essendo mai entrati nella disponibilità della procedura? quali adempimenti ritenete utili o necessari?
Grazie
PF-
Zucchetti SG
Vicenza20/05/2024 15:34RE: RE: RE: bollo auto
A norma dell'art. 5, c. 37 della L. n. 953/1982 "la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione". L'annotazione o trascrizione della sentenza di fallimento al PRA, comporta il venir meno dell'obbligo del pagamento della tassa di possesso e, di contro, tale obbligo rimane qualora tale annotazione non sia stata effettuata, salvo che questa sia una scelta della curatela che, ritenendo non conveniente la custodia e la vendita del mezzo, rinuncia ad acquisirlo all'attivo fallimentare (o a dismetterne la disponibilità una volta acquisito) a norma dell'art. 104ter, comma 8 l. fall.
Questo non significa che la curatela sarà tenuta al pagamento dei bolli dagli anni '70 perché tutti i bolli auto (di importo fino a 1.000 euro ciascuno, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) affidati all'agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015 sono stati rottamati, per cui tali bolli, anche se arriva un avviso di pagamento, non sono dovuti; la data di affidamento della riscossione all'agente è indicata nella cartella esattoriale.
In ogni caso il bollo auto che si prescrive in 3 anni e il conteggio parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui bisognava fare il pagamento e tale termine può essere interrotto da una richiesta di pagamento o dalla notifica della cartella esattoriale.
Che fare adesso? Può procedere alla denuncia di perdita del possesso o anche alla procedura di cui all'art. 104 ter comma 8 citata, in modo da evitare future richieste..
Zucchetti SG srl
-
-
-