Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

liberazione immobile fallimento ed esecuzione fondiaria

  • Martina Zantedeschi

    Verona
    10/04/2021 09:57

    liberazione immobile fallimento ed esecuzione fondiaria

    Buongiorno,
    la società fallita risulta essere proprietaria di due immobili (A e B) ambedue concessi in locazione commerciale con contratto stipulato ante dichiarazione di fallimento (il contratto è opponibile in quanto registrato ma presenta un canone vile).
    al momento della dichiarazione di fallimento, l'immobile A è risultato essere oggetto di procedura esecutiva immobiliare promossa da creditore fondiario; chiaramente tale procedura è proseguita nonostante il fallimento. Il Custode della procedura esecutiva intende chiedere l'ordine di liberazione stante la viltà del canone.
    Il fallimento, invece, per ottenere la liberazione dell'immobile B (immobile per il quale non pende alcuna procedura esecutiva immobiliare) deve agire per ottenere uno sfratto per morosità (il conduttore, infatti, non ha corrisposto alcuna somma nè per la quota canone destinata al fallimento nè per la quota canone destinata all'esecuzione immobiliare).
    Chiaramente, lo sfratto avrebbe ad oggetto l'intero contratto e riguarderebbe ambedue gli immobili.
    Il fallimento, a Vostro parere, può azionare la procedura di sfratto anche se tale procedura andrebbe, evidentemente, a colpire l'immobile del fondiario? come possono coordinarsi le due procedure?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/04/2021 19:54

      RE: liberazione immobile fallimento ed esecuzione fondiaria

      Dalla descrizione fatta deduciamo che i due immobili A e B siano stati concessi in locazione allo stesso conduttore, il quale è in arretrato nel pagamento del canone o dei canoni se, come pare, siano stati distinti per ciascun immobile.
      Orbene entrambi gli immobili, compreso quello oggetto di espropriazione da parte del creditore fondiario, fanno parte dell'attivo fallimentare (per entrambi, infatti, il curatore deve procedere alla trascrizione della sentenza di fallimento) e l'esecuzione che il creditore fondiario può portare avanti nonostante il fallimento del debitore per il disposto dell'art. 41 TUB, è solo una modalità processuale di favore che consente a tale categoria di creditori di soddisfarsi in pendenza di fallimento, fermo restando che quanto ad essi attribuito in sede individuale ha carattere solo provvisorio in quanto il conteggio definitivo del dare e avere si fa in sede fallimentare.
      i due immobili, pertanto, sono rimasti nella proprietà del debitore fallito, il quale ne ha perso la disponibilità, che è passata giuridicamente al fallimento, anche se su uno di essi momentaneamente il creditore fondiario esercita l'espropriazione. Nel patrimonio fallimentare si trova anche il contratto di locazione, rispetto al quale il curatore ha gli ordinari poteri. E' noto che, a norma del primo comma dell'art. 80 l. fall., il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto, ma potrebbe recedere se ricorrono le condizioni di cui al secondo comma: probabilmente nel caso non conviene il recesso (ammesso che sia possibile) perchè il contratto prevede un prezzo vile e il conduttore non paga il canone. La prima situazione potrebbe giustificare una azione revocatoria ai sensi del primo comma, n. 1 dell'art. 67 l. fall, se il contratto è stato stipulato entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e il canone è talmente vile da essere essere inferiore di oltre un quarto a quello corrente; la seconda situazione giustifica lo sfratto per morosità.
      La scelta dell'una o dell'altra azione è da fare in base alla situazione concreta, ma entrambe sono possibili se ne ricorrono i presupposti, nonostante l'esecuzione in corso, che non viene intaccata dall'esercizio della revocatoria o dello sfratto; al contrario da esse il creditore fondiario può riceverne solo un beneficio in quanto esse sono finalizzate alla la liberazione dell'immobile, che può che rendere più appetibile lo stesso; e un ricavo maggiore è di interesse del creditore come del fallimento.
      Zucchetti SG srl
      • Martina Zantedeschi

        Verona
        13/04/2021 10:04

        RE: RE: liberazione immobile fallimento ed esecuzione fondiaria

        Vi ringrazio. Gli immobili sono stati concessi al medesimo conduttore, con il medesimo contratto e con un canone unico. Se si applicasse il recesso di cui all'art. 80 l.f. comma 2 il recesso avrebbe effetto dopo 4 anni e nel frattempo gli immobili rimarrebbero occupati senza il pagamento del canone. Non è nemmeno applicabile l'art. 67, il contratto è stato stipulato anni or sono. Ritengo che l'unica soluzione sia lo sfratto per morosità.grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/04/2021 20:04

          RE: RE: RE: liberazione immobile fallimento ed esecuzione fondiaria

          Giusto. Noi avevamo per completezza prospettate le varie possibilità, ma avevamo già escluso il recesso e demandato alla verifica in concreto delle condizioni per la revocatoria.
          Zucchetti SG srl