Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Nomina del fallito quale custode temporaneo dei beni del fallimento per onerosità spese

  • Monica Mora

    Parma
    17/02/2020 15:10

    Nomina del fallito quale custode temporaneo dei beni del fallimento per onerosità spese

    Buongiorno,

    La domanda riguarda il fallimento di ditta individuale, con beni mobili e immobili diversi di proprietà del fallito e che si trovano adiacenti all'abitazione dello stesso.
    E' possibile nominare temporaneamente custode di tali beni il fallito stesso, fin tanto che non vengo venduti attraverso l'istituto di vendite giudiziarie? Parliamo di un'attività ferramenta con diversa merce ben conservata e sarebbe eccessivamente oneroso per la procedura spostare tutta la merce e pagare un ulteriore magazzino per stoccarla.
    Se è possibile, chiedo anche la citazione degli articoli di legge in merito.
    Grazie e buona giornata
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/02/2020 12:58

      RE: Nomina del fallito quale custode temporaneo dei beni del fallimento per onerosità spese

      L'art. 31 l. fall., nel trattare dei compiti del curatore, pone in primo piano l'amministrazione del patrimonio fallimentare, che, data la concorsualità oggettiva del fallimento, investe l'intero patrimonio del fallito utilizzabile ai fini del soddisfacimento dei creditori e quindi non soltanto i beni mobili o immobili, corporali o incorporali, e i crediti, ma altresì tutti gli altri diritti ed azioni.
      L'art. 32 dispone che il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio, ma prevede anche la possibilità di delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, e tra questi compiti delegabili potrebbe esserci la custodia dei beni immobili non rientrando questa attività tra quelle che la stessa norma attribuisce in via esclusiva al curatore.
      Anche il fallito può essere nominato delegato non ostandovi alcun divieto, ma riteniamo che sia poco opportuno delegare a lui la custodia di immobili in cui sia contenuta merce da liquidare per motivi di trasparenza, dovendo i creditori essere assicurati che il soggetto che ha creato l'insolvenza, non abbia la materiale disponibilità dei beni ormai destinati alla loro soddisfazione e che questa sia attribuita ad organi terzi.
      Il fallito può invece continuare ad abitare la casa di proprietà in cui vive, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, fino alla liquidazione delle attività, ma ciò è possibile perché una norma espressa lo prevede (art. 47 l. fall.).
      Zucchetti SG srl