Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Deposito documentazione ex art. 107 comma 5 L.F.

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    27/11/2019 15:31

    Deposito documentazione ex art. 107 comma 5 L.F.

    Un dubbio cretino, ma voglio risolverlo.

    Il deposito della documentazione di cui all'art. 107 comma 5 L.F, circa gli esiti delle procedure va fatto:
    a) dopo l'aggiudicazione (provvisoria) , ma prima della vendita,
    oppure
    b) dopo la vendita?
    Propenderei per l'ipotesi a) perchè credo che questa norma sia funzionale a quella contenuta nel successivo art. 108 comma 1 L.F. che penso vada esperita prima della vendita (e non dopo), a meno che l'art. 108 sia applicabile anche a vendita effettuata (magari prima della trascrizione della medesima).
    Potete chiarire, per favore ?
    Grazie mille
    Cordialità
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/11/2019 20:24

      RE: Deposito documentazione ex art. 107 comma 5 L.F.

      La dottrina (Nonno, Paluchowski, ecc.) è d'accordo con la sua ricostruzione nel ritenere che l'obbligo del deposito della documentazione e di informazione del giudice e il com. dei cred. degli esiti della procedura si colloca temporalmente dopo l'avvenuta acquisizione da parte del curatore di una offerta o di altro atto precontrattuale proveniente dal soggetto interessato individuato quale acquirente tramite le procedure competitive. La finalità di tale deposito è oltre quella di garantire la trasparenza della procedura, proprio quella da lei indicata di possibili interventi del g. delegato ai sensi del primo comma dell'art. 108.
      Zucchetti Sg srl