Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

  • Maria Carla Dichio

    TOLVE (PZ)
    22/11/2016 17:35

    Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

    Buonasera,

    vorrei un confronto relativamente alla compensazione nel fallimento (art. 56 L.F.)

    Vi prospetto questa situazione:
    un creditore chirografario ha presentato domanda di ammissione al passivo in data 22/02/2016, il G.D. ha ammesso il credito e ha reso esecutivo lo stato passivo in data 24/03/2016, in data 14/10/2016, a mezzo pec, il creditore chiede di compensare, ai sensi dell'art. 56 LF., il suo credito ammesso al passivo con il debito che ha nei confronti del fallimento.

    Ho fatto una verifica i crediti e debiti sono omogenei e antecedenti al fallimento; ma ho il dubbio se posso compensarli in quanto il creditore nella domanda di ammissione non ha fatto valere la compensazione.

    Mi chiedo posso compensare parte del credito con il debito anche se lo stato passivo è stato già reso esecutivo? Come faccio a modificare lo stato passivo? Qualora fosse possibile, devo trasmette lo stato passivo rettificato a tutti i creditori?

    Operativamente farei in questo modo:
    1) istanza al G.D. per essere autorizzata alla compensazione ai sensi art. 56 LF e contestuale richiesta di modifica stato passivo esecutivo
    2) pec al creditore con provvedimento del G.D. della compensazione.

    Grazie
    Saluti

    Maria Carla Dichio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/11/2016 10:24

      RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

      La compensazione tra debiti e crediti nei confronti del fallimento è possibile, come lei giustamente sottolinea, quando entrambi i crediti siano omogenei e trovano la loro fonte in atti o fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento.
      Può essere di ostacolo alla compensazione il fatto che il creditore in bonis abbia già insinuato il suo credito al passivo, ove sia stato ammesso e ilo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo?
      La risposta dipende dalla formulazione della domanda di insinuazione al passivo, perché si tratta di stabilire se il comportamento del creditore che non si è giovato della compensazione in sede fallimentare possa essere inteso come una rinuncia tacita a farla valere successivamente; fermo restando che la rinuncia tacita deve consistere in un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di valersi di un diritto. In linea di diritto, si può dire che, posto che l'art. 52 l.f. non dispone che, nella domanda di insinuazione, debba essere richiesta la compensazione, nè formulata riserva di compensazione, la non menzione del controcredito al momento dell'insinuazione corrisponde al non esercizio di un diritto in sede di verifica, che è cosa ben diversa dalla rinuncia; altrimenti l'art. 56- che non fissa alcun termine entro il quale la compensazione deve essere opposta- dovrebbe intendersi come impositivo di un dovere, e non di una facoltà, ad effettuare la compensazione. Ed infatti, si ammette che, ove il curatore agisca in giudizio per il pagamento di un credito del fallito, il convenuto, titolare di un credito già ammesso in via definitiva al passivo fallimentare, "possa opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva" (Cass. 31/08/2010, n. 18915), ed è pacifico che possa la compensazione essere dichiarata in quel giudizio ordinario.
      Quanto alle modalità operative di esercizio della compensazione, secondo noi la via migliore sarebbe quella che il creditore, nel comunicare l'estinzione, o la parziale estinzione, del suo credito già ammesso al passivo per effetto della compensazione con il credito vantato verso il fallito, rinunci all'ammissione o riduca l'importo dell'ammissione; a seguito di questa comunicazione il curatore chiede l'autorizzazione al comitato dei creditori ai sensi dell'art. 35 l.f., ad accettare la rinuncia e, avutala, la comunica al creditore. A questo punto la modifica dello stato passivo è automatica, nel senso che lei adatterà lo stesso alla mutata situazione.
      Crediamo che non sia necessario il parere o l'autorizzazione del giudice delegato né per la compensazione- che è una forma di gestione dei crediti e debiti e sostanzialmente di rinuncia ad agire nei confronti del creditore per il pagamento del credito del fallito , rientrante nella previsione dell'art. 35- né per la modifica dello stato passivo, che è una conseguenza automatica della rinuncia del creditore e accettazione del curatore. Naturalmente se, oltre al comitato dei creditori, viene coinvolto il giudice delegato, non fa male, ma a, nostro avviso, non è indispensabile la sua partecipazione all'iter.
      Egualmente ci sembra superflua la comunicazione ai creditori, stante l'impostazione data alla modifica del passivo (che, peraltro migliora con la esclusione di un credito o parte dello stesso) e comunque una tale comunicazione non è prevista da alcuna norma.
      Zucchetti Sg srl
      • Arturo Taliani

        Folignano (AP)
        24/11/2016 16:35

        RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

        Questa compensazione successiva è semplicemente un minor passivo o anche un maggiore attivo realizzato dal curatore?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/11/2016 18:46

          RE: RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

          La compensazione legale comporta che i due debiti reciproci si estinguono all'atto della loro coesistenza, per cui essi, essendo entrambi anteriori al fallimento, si sono estinti prima dello stesso e solo per un accidente processuale il credito del creditore in bonis era stato ammesso al passivo. tecnicamente quindi quel credito non doveva far parte del passivo essendo stato estinto prima della dichiarazione del fallimento, per cui la sua esclusione rappresenta un adeguamento del passivo alla realtà che tecnicamente indubbiamente rappresenta una riduzione del passivo; in sostanza è il passivo reale- quello che risulta effettuata la compensazione- che rileva ai fini del calcolo del compenso.
          Zucchetti Sg srl
      • Maria Carla Dichio

        TOLVE (PZ)
        24/11/2016 20:03

        RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

        La ringrazio per l'esaustiva e tempestiva risposta.

        Cordiali saluti
        Dott.ssa Maria Carla Dichio
      • Maria Carla Dichio

        TOLVE (PZ)
        30/11/2016 11:48

        RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

        Buongiorno,

        affinche' possa accogliere la compensazione ai sensi dell'art. 56 LF. come indicato nel quesito del 22/11/2016, non devo instaurare un giudizio nei confronti del creditore chirografario ammesso allo stato passivo reso esecutivo verso il quale il fallimento vanta un credito?
        Leggendo la sentenza della Cassazione n. 18915 del 31/08/2010, mi sembra di capire che il curatore agisce giudizialmente nei confronti del creditore già ammesso allo stato passivo reso esecutivo ed egli rinuncia a parte del credito ammesso facendo valere la compensazione ai sensi dell'art. 56 L.F.

        La situazione in cui mi trovo è che ho un creditore chirografario ammesso allo stato passivo reso esecutivo per euro 14.386,00 e nei confronti dello stesso vi è un credito ante fallimento di euro 170,00. Nel momento in cui ho inviato la lettera di sollecito per il recupero del credito, il creditore ha chiesto di compensare il suo debito con il credito già ammesso allo stato passivo esecutivo e di essere ammesso allo stato passivo per la minor somma. Ovviamente non intendo agire giudizialmente per il recupero del credito, quindi posso accogliere la compensazione richiesta dal creditore anche se lo stato passivo è stato già reso esecutivo e nella domanda di insinuazione presentata non ha fatto valere la compensazione? Non vi è il comitato dei creditori, quindi sottoporrei la questione al Giudice Delegato, ma ho delle perplessità in merito in quanto secondo me con lo stato passivo ormai esecutivo si cristallizza una situazione e ho il timore che accogliendo la richiesta di compensazione possa operare contro par condicio creditorum in quanto è come se venisse soddisfatto il creditore chirografario prima dei creditori privilegiati.
        Confidando in una risposta, ringrazio anticipatamente.

        Saluti
        Dott.ssa Maria Carla Dichio

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/11/2016 19:39

          RE: RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.


          Quando, a seguito della sua richiesta di pagamento della somma di € 170,00, il debitore le ha risposto di voler compensare questo suo debito con il maggior suo credito già insinuato al passivo, in effetti ha chiesto anche di ridurre l'ammissione della somma compensata di € 170,00, per cui, come dicevamo nella prima risposta, ove lei accerti che entrambi i crediti sono anteriori al fallimento, può ritenere che sussistono i presupposti per effettuare la compensazione ed attuare la riduzione del passivo della somma corrispondente, chiedendo l'autorizzazione al comitato dei creditori o, al giudice delegato in via sostitutiva in mancanza del comitato..
          La Cassazione citata ha preso in esame il caso in cui il fallimento aveva promosso una controversia giudiziaria per ottenere il pagamento del proprio credito, nel corso della quale – dice la Corte- il convenuto può eccepire in compensazione un proprio credito anche se già insinuato e ammesso al passivo; ovviamente nel suo caso non è necessario instaurare il giudizio avendo la controparte già riconosciuto il proprio debito e chiesto di pagarlo mediante compensazione col maggior credito insinuato.
          La preoccupazione di violare il principio della par condicio ammettendo la compensazione non sussiste perché è la legge fallimentare che altera tale principio quando con l'art. 56 regola la compensazione tra crediti contrapposti, purchè aventi origine in atti o fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento; è come se il legislatore dicesse che quando entrambi i crediti e debiti hanno origine anteriormente al fallimento, si sono estinti reciprocamente per effetto della compensazione legale in quella data, per cui, anche se la compensazione viene eccepita in corso di fallimento, in questo momento si accerta che quel credito e quel debito del fallimento non esistevano alla data di dichiarazione dello stesso.
          Zucchetti Sg srl
          • Maria Carla Dichio

            TOLVE (PZ)
            30/11/2016 20:03

            RE: RE: RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

            La ringrazio per la tempestiva risposta.

            Cordiali saluti
            Dott.ssa Maria Carla Dichio
            • Ferdinando D'Alò

              Napoli
              09/01/2018 13:01

              RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

              Salve , il mio caso è simile ma un pò diverso.
              Allorquando la fallita era in bonis ha provveduto al pagamento della Tarsu , fermo restando che la stessa ha poi incardinato giudizio innanzi la Commissione tributaria per il rimborso in quanto ritenuta non dovuta . Detto giudizio è risultato in via definitiva parzialmente favorevole alla stessa . La sentenza per detto giudizio è stata però depositata successivamente al fallimento . Ovviamente il Comune non ha insinuato alcun credito al passivo per quella annualità , ma per altre sempre per Tarsu ( quindi crediti omogenei e antecedenti al fallimento ).
              Quale curatore devo richiedere il rimborso della quota disposta in sentenza oppure il Comune può eccepire la compensazione ( pur non avendola richiesta nell'alea del giudizio pendente) ?
              Comunque tutti i tributi dell'Ente sono stati ovviamente ammessi al passivo per il tramite dell'Equitalia previa iscrizione a ruolo .
              Grazie

              Ferdinando D'Alò
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                09/01/2018 19:33

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

                Con la decisione della Commissione tributaria è stato appurato che la Tarsu pagata dal contribuente in bonis e relativa, quindi, al periodo precedente alla dichiarazione di fallimento non era dovuto, ossia che il contribuente non era tenuto a pagare quel tributo, per cui il Comune è tenuto a restituire l'importo incassato
                Questo debito del Comune sembra sorgere dalla sentenza della Commissione tributaria emessa dopo il fallimento, ma, in realtà, questa ha solo accertato che il pagamento non doveva essere effettuato perché l'imposta non era dovuta, per cui, a nostro avviso, il fatto genetico della credito del contribuente risale alla fase anti fallimentare.
                Se è così, attualmente il Comune si trova ad avere altri creiti per tarsu e il debito di restituzione di cui in precedenza, entrambi (credito e controcredito) antecedenti al fallimento del contribuente, per cui non escludiamo la possibilità della compensazione, a nulla rilevando il fatto che nel frattempo il Comune abbia già attenuto l'ammissione al passivo del suo credito perché, come detto nella prima delle risposte che precedono, posto che l'art. 52 l.f. non dispone che, nella domanda di insinuazione, debba essere richiesta la compensazione, nè formulata riserva di compensazione, la non menzione del controcredito al momento dell'insinuazione corrisponde al non esercizio di un diritto in sede di verifica, che è cosa ben diversa dalla rinuncia.
                Zucchetti Sg srl
                • FABIO VERRE

                  Tiriolo (CZ)
                  06/09/2023 10:26

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

                  Salve,
                  in qualità di curatore ho un ulteriore dubbio, che sottopongo.
                  Un creditore non è stato ammesso al passivo per circa 90.000,00 euro e propone opposizione allo stato passivo. Il Tribunale riconosce un credito di circa 30.000,00 in via chirografaria.
                  Parallelamente, lo stesso creditore viene condannato in un altro giudizio, contestualmente promosso, alla refusione in favore della Curatela, subito estromessa dal procedimento, di circa 15.000,00 euro per spese di lite.
                  Il creditore può chiedere la compensazione delle spese liquidate in sentenza con il credito riconosciuto in sede di opposizione trattandosi di un credito riconosciuto dopo la dichiarazione di fallimento con il procedimento di opposizione, ma sorto per rapporti giuridici antecedenti alla stessa?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  06/09/2023 19:24

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

                  Riteniamo di no per mancanza di reciprocità. Invero, alla luce delle informazioni che ci fornisce, il credito ammesso al passivo ha natura concorsuale, ossia trattasi di credito sorto prima della procedura nei confronti del soggetto all'epoca in bonis, nel mentre il debito dello stesso per condanna alle spese legali è in favore della curatela, ossia trattasi di obbligazione nata nei confronti del fallimento.
                  Zucchetti Sg srl
          • Pierluigi Bertani

            Bologna
            06/06/2024 16:52

            RE: RE: RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

            Buongiorno,
            sempre in tema compensazione.
            Un creditore nella propria insinuazione al passivo dopo aver precisato il proprio credito (in privilegio) riconosce di avere un debito nei confronti della procedura e quindi insinua al passivo il saldo a suo credito.
            In sede di verifica però emerge che non tutto il credito insinuato vada ammesso al passivo in privilegio.
            A questo punto per effetto della compensazione quale dei due crediti ammessi al passivo vado a ridurre? La quota privilegiata o la parte in chirografo?
            Grazie sin da ora per un Vs. cortese riscontro.
            Claudia Nanni
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              07/06/2024 20:02

              RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

              L'art. 1249 c.c. dispone che in caso di più debiti compensabili si osservano le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193 c.c., il quale, a sua volta stabilisce che, "il pagamento deve essere imputato al debito scaduto, tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti egualmente garantiti .….". Nel suo caso quindi la compensazione va ad estinguere il debito chirografario e rimane in piedi quello privilegiato.
              Zucchetti SG srl