Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Esecuzione individuale e fallimento - impossibilità di pagare tutte le somme in prededuzione

  • Jonathan Pinto

    Modena
    11/09/2023 11:30

    Esecuzione individuale e fallimento - impossibilità di pagare tutte le somme in prededuzione

    Buongiorno. Chiedo cortesemente un vostro parere sul seguente caso: una procedura esecutiva individuale "fondiaria" è stata avviata prima della dichiarazione del fallimento di cui io sono stato nominato curatore. La procedura esecutiva individuale è proseguita in costanza di fallimento e gli immobili sono stati venduti. Ora in sede di riparto nella procedura esecutiva individuale le somme incamerate dalla vendita degli immobili non sono sufficienti a ripagare per intero neanche tutte le somme "in prededuzione" (ad esempio, il compenso del delegato alla vendita e del custode, i crediti del creditore procedente fondiario da soddisfarsi prima dei suoi crediti garantiti da ipoteca, le spese imputabili al fallimento quali la quota parte di compenso del curatore e di spese generali della procedura fallimentare o le spese per IMU, ecc.). In questo caso, cosa spetterebbe al fallimento e cosa dovrei fare come curatore? E cosa spetterebbe a tutte le altre "parti" (creditore procedente, delegato alla vendita, custode)? Preciso che: la domanda di insinuazione del creditore fondiario è stata già accolta; al creditore fondiario sono state già attribuite delle somme; è stato emanato un provvedimento da parte degli organi della procedura fallimentare di quantificazione delle spese imputabili al fallimento (IMU, spese generali pro quota della procedura fallimentare, compenso del curatore pro quota, ecc.).
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/09/2023 18:05

      RE: Esecuzione individuale e fallimento - impossibilità di pagare tutte le somme in prededuzione

      Pare di capire che il fallimento non è intervenuto nell'esecuzione individuale fondiaria, per cui in quella sede non ha alcuna voce in capitolo. Quanto ricavato dalla vendita in sede di esecuzione, pertanto, va utilizzato per pagare i crediti prededucibili elencati applicando analogicamente il criterio della graduazione in caso di insufficienza dell'attivo a soddisfare tutte le prededuzioni..
      Ben diversa è la situazione nel fallimento ove il creditore fondiario si è insinuato, è stato ammesso e inopinatamente è stato parzialmente soddisfatto. A questo punto bisognerà fare il calcolo di quanto questo creditore ha percepito- considerando tra le somme percepite quelle utilizzate per il pagamento dei crediti prededucibili nell'esecuzione in quanto si tratta di spese che lui ha effettuate e che avrebbe dovuto anticipare, sia quanto già ricevuto nel fallimento- e quanto potrebbe percepire nel fallimento in base al ricavato dal bene gravato dall'ipoteca fondiaria e in base alle spese del fallimento cui deve contribuire, e restituire il surplus ricevuto.
      Zucchetti SG srl
      • Jonathan Pinto

        Modena
        12/09/2023 09:02

        RE: RE: Esecuzione individuale e fallimento - impossibilità di pagare tutte le somme in prededuzione

        Ringrazio. Preciso che, diversamente da quanto avete supposto, il fallimento è intervenuto nell'esecuzione individuale fondiaria. Inoltre, è nell'esecuzione individuale (e non nel fallimento) che il creditore fondiario ha ricevuto degli importi. Fatte queste due precisazioni, cosa cambierebbe nella vostra risposta?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/09/2023 19:41

          RE: RE: RE: Esecuzione individuale e fallimento - impossibilità di pagare tutte le somme in prededuzione

          Ci sembrava strano che in sede esecutiva avessero corrisposto al creditore fondiario una quota del suo credito prima di pagare le spese della procedura, tanto più che il curatore è intervenuto nella esecuzione per far valere proprio i crediti di natura prioritaria su quello ipotecario del creditore fondiario. Ma se così è stato fatto, il discorso diventa più lineare, nel senso che l'attivo residuato nella sede esecutiva va utilizzato per il pagamento delle spese della esecuzione individuale e di quelle rappresentate dal curatore con l'intervento e le altre, e poi il tutto ritorna in sede fallimentare, ove va effettuato il controllo tra ciò che il creditore fondiario ha nel complesso percepito e ciò che riceverebbe nel fallimento, tenuto conto delle spese della procedura fallimentare cui partecipa anche il creditore fondiario a norma dell'art. 111 ter l. fall., con i relativi conguagli.
          Zucchetti SG srl