Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

indennità di occupazione

  • Valentina Gargiulo

    MONTERONI D'ARBIA (SI)
    20/12/2021 18:26

    indennità di occupazione

    Buonasera
    in un ottica di confronto professionale sono richiedere un Vs. parere sulla seguente questione:
    sono curatore di una srl X (mobilificio), che aveva concesso tramite un comodato di uso gratuito i beni strumentali ad altra società Y .
    Il contratto di comodato è stato dichiarato nullo dalla curatela in virtu' dell'assunto per cui si considerano privi di effetto i contratti a titolo gratuito stipulati nei due anni alla data del fallimento, per cui è stata chiesta un indennità di utilizzo dei beni.
    la società Y è conduttore dell'immobile in cui questi beni sono attualmente giacenti, e si mostrano disponibili a mantenere in deposito gli stessi con corresponsione del relativo canone.
    E' corretto? non si configura come una sub locazione e quindi bisognerebbe verificare se nel contratto di locazione con il proprietario dell'immobile possono sublocare?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/12/2021 20:12

      RE: indennità di occupazione

      Si certamente si tratterebbe di una sublocazione parziale in quanto il conduttore dell'immobile concede il godimento di una parte dello stesso in cambio del pagamento di un canone. Orbene, per le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, l'art. 36 della l. 392/1978 ha lasciata sostanzialmente immutata la disciplina della sublocazione dettata dall'art. 1594 c.c. (innovata, invece, per locazioni di immobili ad uso abitativo, dall'art. 2 della stessa legge), con la conseguenza che il conduttore può, salvo patto contrario, sublocare la cosa locatagli a prescindere dal consenso del locatore, anche quando, trattandosi di immobile destinato all'esercizio di un'impresa, alla sublocazione non si accompagni la cessione o la locazione dell'azienda (l'art. 36 ha ha aggiunto all'art. 1594 c.c. la possibilità per il conduttore di sublocare l'immobile, anche in presenza di un patto che escluda tale facoltà, qualora sia insieme ceduta o locata l'azienda).
      La violazione del divieto pattizio di sublocazione porta conseguenze varie tra l'originario locatore e conduttore che possono arrivare anche alla risoluzione del contratto, che automaticamente si riverserebbe sulla sublocazione, che è un contratto derivato dal primo, per cui certamente sarebbe di interesse pe rla curatela controllare se il conduttore ha la libertà di sublocare. Tuttavia, volendo essere pragmatici, se la sublocazione ha una durata non eccessiva in quanto probabilmente limitata al tempo della liquidazione dei beni allocati nell'immobile, forse vale la pena correre il rischio, se la sublocazione è conveniente per il fallimento, considerato che i riflessi diretti dell'eventuale violazione sono tra altre parti e in attesa della loro definizione potrebbe venir meno la necessità della sublocazione.
      Zucchetti Sg srl