Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Creditore fondiario e rinuncia a pignoramento

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    19/10/2022 10:06

    Creditore fondiario e rinuncia a pignoramento

    Buongiorno,
    per fallimento di cui sono Curatore, sono chiedere il Vs prezioso riscontro per quanto segue.
    La società fallita era proprietaria di un immobile (affittato a terzi) su cui, alla data della dichiarazione di fallimento, era già pendente una procedura esecutiva immobiliare promossa da creditore fondiario.
    Tale creditore, come noto, ai sensi dell'art. 41 del TUB, può quindi proseguire nella propria procedura, essendosi peraltro insinuato regolarmente nel passivo in cui gli è stata riconosciuta la fondiarietà del proprio credito.
    Lo scrivente è quindi solamente "intervenuto" nella procedura esecutiva sempre ai sensi del citato art. 41 TUB.
    Ora da informazioni acquisite, parrebbe che gli attuali affittuari sarebbero intenzionati a fare un'offerta "stragiudiziale" di acquisto per questo immobile al creditore fondiario, il quale (immagino) per accettare tale offerta dovrà anche chiedere al GE la cancellazione del pignoramento. Quindi tutto si risolverebbe "stragiudizialmente" ossia senza l'iter previsto a seguito dell'avvenuto incardinamento della procedura esecutiva.
    E' consentito seguire questo iter al creditore fondiario o così facendo vengono meno i suoi diritti di creditore fondiario ai sensi dell'art. 41 del TUB e quindi sopraggiungono a tale riguardo le regole della procedura fallimentare di cui all'art. 107 lf? Nel ringraziare, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/10/2022 20:20

      RE: Creditore fondiario e rinuncia a pignoramento

      Riteniamo che la procedura stragiudiziale non sia fattibile. Il bene immobile in questione, benchè gravato da ipoteca fondiaria, è acquisito all'attivo fallimentare e va venduto come gli altri beni immobili dal curatore a mezzo procedure competitive. In deroga al divieto delle azioni esecutive, l'art. 41 TUB consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza di fallimento, ma questo è il c.d. privilegio processuale che la legge gli accorda, ma non la libertà di disporre del bene accordandosi con gli eventuali interessati all'acquisto.
      Quello che può accadere, quindi, è che il creditore fondiario continui l'azione esecutiva in corso e nell'ambito di questo il bene venga venduto organizzando una gara alle condizioni concordate (se possibili) o con accollo del debito residuo, come consentono gli artt. 508 e 585 cpc., o con pagamento rateizzato come consentito dall'art. 569 cpc, e così via, ma non è possibile trasferire stragiudizialmente la proprietà del bene.
      Zucchetti SG srl