Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Responsabilità solidale subappaltatore

  • Agostino Galizia

    NUORO
    24/07/2013 15:55

    Responsabilità solidale subappaltatore

    Buongiorno,
    la società della quale sono curatore ha un credito verso un cliente per lavori in subappalto eseguiti ante fallimento. L'appaltatore (cliente della fallita) per procedere al pagamento delle fatture richiede la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 13 ter del D.L. 22.06.2012 n. 83. Ritengo però che tale norma non possa essere opposta al fallimento in quanto violerebbe l'art. 51 e 52 della L.Fall. E' corretto il ragionamento o occorre fare riferimento ad altra normativa?
    Si ringrazia per l'abituale cortesia.
    Agostino Galizia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/07/2013 17:33

      RE: Responsabilità solidale subappaltatore

      Anche noi abbiamo manifestato in passato qualche perplessità sull'applicabilità al fallimento della normativa che coinvolge corresponsabilità per le eventuali irregolarità del pagamento dei dipendenti, dei contributi previdenziali, ecc. , a partire dall'art. 1676 c.c. per passare all'art. 29 del Dlgs 276/2003, o all'art. 29 del Dlgs 276/2003 per finire con l'art. 35, comma 28, del DL 223/2006 ( post DL 83/2012), per il quale l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore (i) dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;(ii) del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; (iii) del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
      Il problema non è tanto la responsabilità solidale che trova regolamentazione nella legge fallimentare (artt. 61 e segg.) quanto il fatto che "L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore", per cui l'appaltatore è che rifiuta di pagare in mancanza della documentazione relativa è giustificato dalla legge, ma il fallimento del subappaltatore, per pagare, dovrebbe avere, in primo luogo, le liquidità necessarie e, pagando, come lei giustamente dice, sovvertirebbe l'ordine delle cause di prelazione.
      Si può, pertanto sostenere che al subappaltatore fallito non si applichi la citata normativa, ma quale sia l'esito di una controversia del genere è difficile dirlo. Conviene, pertanto fare una valutazione dei pro e contro e scegliere la via meno indolore.
      Zucchetti Sg srl
      • Loretta Zannoni

        Faenza (RA)
        20/01/2014 19:36

        RE: RE: Responsabilità solidale subappaltatore

        La procedura( appaltatore)di cui sono Curatore è creditrice nei confronti di una società ( committente) per prestazioni di servizi derivanti da lavorazioni eseguite nel 2013 dalla società fallita.
        La debitrice, nonostante ripetuti solleciti di pagamento da parte della sottoscritta, ha invocato l'applicazione dell'art. 13 del D.L. 83/2012, modificato dal D.L. 69/2013, e si è rifiutata di pagare se non viene documentato ( o almeno dichiarato) di avere versato le ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente cui fanno riferimento.
        La procedura non è in grado di ottemperare a quanto richiesto dal committente in quanto la società fallita non ha provveduto ai versamenti di cui sopra- gli importi dovuti verranno insinuati dagli Uffici competenti.
        Non ho trovato giurisprudenza in merito.
        Come si può sbloccare la situazione?
        Nel caso limite che la procedura avesse come attivo un unico credito derivante da prestazioni di servizio eseguite in forza di contratto di appalto, non sarebbe mai possibile realizzare attivo per procedere al conseguente riparto.
        Mi sembra un danno per tutti i creditori!
        Resto in attesi di ricevere Vs. considerazioni in merito e porgo cordiali saluti.





        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/01/2014 12:03

          RE: RE: RE: Responsabilità solidale subappaltatore

          Se, come ci pare di capire, si tratta di un appalto non di opere pubbliche e senza l'intervento di subappaltatori, crediamo che la fattispecie sia regolata dal secondo comma dell'art. 26 del DLgs 10 settembre 2003 n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale, "In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"; obbligo solidale contributivo poi esteso dal comma 28 dell'art. 35 del DL 4 luglio 2006 n. 223 all'appaltatore nei confronti del subappaltatore.
          Stante questa responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro, in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, al pagamento dei trattamenti retributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto, delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nel periodo dei lavori di appalto e dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, si capisce perché sia previsto che l'appaltatore documenti l'adempimento dei suoi obblighi retribuitivi e preferenziali.
          Trattandosi di norme tese ad assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori e degli enti previdenziali non vi è dubbio che esse trovino applicazione in caso di fallimento dell'appaltatore, che costituisce il momento più critico per la soddisfazione delle esigenze dei soggetti beneficiati e che giustifica quindi l'operatività della responsabilità solidale. peraltro non ricorre la alterazione che lei paventa, perché è vero che il committente non paga il prezzo dell'appalto, ma è tenuto a versare le quote sopra indicate, salvo conguaglio finale in occasione del regresso.
          Se non andiamo errati (ma l'abbondanza della normativa in materia è tale da escludere ogni certezza) il d.l. n. 83 del 2012 riguarda il rapporto dell'appaltatore con il subappaltatore, in quanto è previsto che il primo risponde in solido con il secondo dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
          Le associazioni di categoria potranno essere più precise.
          Zucchetti Sg Srl
          • Loretta Zannoni

            Faenza (RA)
            22/01/2014 19:27

            RE: RE: RE: RE: Responsabilità solidale subappaltatore

            Il mio caso riguarda un rapporto tra committente e appaltatore.
            Mi sembra che a latere del D.L. 223/2006 trovi ancora applicazione l'art. 29 del Dlgs 29 276/2003 il quale prevede che " il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, .... entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,compreso il TFR, nonchè i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
            contratto di appalto".
            Quindi i dipendenti. l'inps e l'inail potrebbero richiedere i loro crediti ai committenti anzichè insinuarsi nello stato passivo della procedura?
            Non mi sembra una prassi seguita dai lavoratori o da chi
            per conto loro, nè dall'inps o dall'inail, o almeno io non ne sono a conoscenza.
            Se così avvenisse il committente diverrebbe creditore della procedura e nel caso fosse anche debitore potrebbe compensare il proprio debito?
            Ringrazio per l'eventuale ulteriore approfondimento e porgo distinti saluti.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              23/01/2014 18:29

              RE: RE: RE: RE: RE: Responsabilità solidale subappaltatore

              Si, è quello che abbiamo detto nella precedente risposta. Il committente se paga, nella sua qualità di coobbligato solidale, il credito vantato dai dipendenti o dagli istituti previdenziali, si surroga nella posizione di costoro e può compensare il suo debito per il pagamento dei lavori fatti dall'appaltatore e il suo credito per l'anticipazione effettuata nell'interesse dell'appaltatore stesso, aventi entrambi origine ante fallimento.
              Zuccheti Sg Srl
    • Andrea Cester

      San Vendemiano (TV)
      22/03/2021 12:10

      RE: Responsabilità solidale subappaltatore

      Buon giorno,
      in un caso in esame la situazione è la seguente: ALFA (committente) BETA (appaltatore) GAMMA (subappaltatore). BETA è fallito. GAMMA si insinua al passivo per il credito derivante dalle prestazioni rese a favore di BETA. Il legale dei lavoratori di GAMMA, ante fallimento, ha già comunicato a BETA e ad ALFA il mancato pagamento di retribuzioni spettanti ai loro assistiti, rivolgendo la pretesa appunto ad ALFA e BETA in ragione della solidarietà prevista in materia di appalto, tant'è che ALFA ha immediatamente bloccato il pagamento del credito spettante a BETA (azionato dalla curatela), lamentando anche danni riconducibili agli interventi di GAMMA. Sarei dell'opinione che GAMMA vada ammessa al passivo al netto delle somme per le quali BETA ha ricevuto diffida da parte del legale dei lavoratori della stessa GAMMA (ed eventualmente dei danni lamentati da ALFA se adeguatamente documentati) e ciò anche se i lavoratori non siano ancora stati soddisfatti; i lavoratori dovranno in ogni modo insinuarsi al passivo qualora volessero azionare la solidarietà nei confronti di BETA; se dovesse pagare ALFA, questa si surrogherà nel credito dei lavoratori, che sarà certamente trattenuto da ALFA dalle somme dovute a BETA, con integrale soddisfazione fuori concorso che mi pare però, dai Vostri precedenti interventi, non possa essere contestata stante la natura di norma speciale in materia di appalti. Chiedo se a Vostro avviso questa ricostruzione può ritenersi corretta. Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/03/2021 19:45

      RE: Responsabilità solidale subappaltatore

      Ci sembra la soluzione migliore, anche se i dipendenti di Gamma non si sono ancora insinuati al passivo del fallimento Beta. Lei pertanto, più che porre in compensazione il credito di rivalsa che ancora non è liquido, può eccepire l'inadempienza di Gamma, sia per quanto attiene al lavoro effettuato sia verso i suoi dipendenti, che causa un danno a Beta di cui tiene conto (un po' forzatamente) per ridurre il credito azionato, per poi vedere gli sviluppi in sede di eventuale opposizione allo stato passivo.
      Zucchetti Sg srl
      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        25/03/2021 19:58

        RE: RE: Responsabilità solidale subappaltatore

        Molte grazie.
        In alternativa, onde evitare GAMMA eccepisca che il credito non è liquido, si potrebbe ammettere l'intero credito della stessa, precisando nel provvedimento di ammissione che BETA si riserva di compensare (necessariamente al momento del riparto) quanto dovesse essere chiamata a corrispondere ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. e/o quanto ALFA dovesse trattenere per il medesimo titolo.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/03/2021 11:44

          RE: RE: RE: Responsabilità solidale subappaltatore

          Si potrebbe anche fare come suggerisce, ma si corre il rischio che, qualora si arrivi ad un riparto prima della definizione della posizione dei dipendenti, il credito Gamma potrebbe essere pagato; inoltre sebbene si esponga chiaramente che il fallimento si riserva di effettuare la compensazione, Gamma potrebbe eccepire (erroneamente) che si tratta di una riserva anomala, come non ammessa, ma, principalmente, che per esercitare il regresso o la surroga deve essere integralmente pagato il credito principale; inoltre potrebbe sostenere il giudicato endofallimentare dell'ammissione che escluderebbe la possibilità di far valere i danni conseguenti al suo operato..
          La soluzione lascerebbe, cioè aperto più di qualche spazio per obiezioni future, alcune fondate e altre meno, e per questo avevamo preferito la via della eccezione di inadempimento, per poi vedere cosa avviene in sede di opposizione.
          Zucchetti SG srl