Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

FALLIMENTO PROCEDURA ESECUTIVA E BOLLO AUTO

  • Giuseppe Palomba

    Cagliari
    09/11/2020 13:33

    FALLIMENTO PROCEDURA ESECUTIVA E BOLLO AUTO

    Buongiorno,

    il sottoscritto curatore di un fallimento, si trova nella seguente situazione:
    un veicolo era stato pignorato da un creditore (con la relativa trascrizione al PRA) prima del fallimento per cui non era nella disponibilità nè del fallito e neppure del Curatore.

    Infatti, fino a che è durata la procedura esecutiva individuale presso il Tribunale il veicolo era in custodia presso l'Istituto vendite Giudiziarie.

    La procedura esecutiva, per errore, è stata estinta con molto ritardo, praticamente dopo un anno! per cui è perdurata in parallelo anche se inattiva, durante il fallimento.

    Terminata la procedura esecutiva, il Curatore ha avuto la disponibilità virtuale del veicolo per 2 mesi e ha venduto il bene.

    Ora poichè il procedimento di fallimento è autonomo e distinto dalla procedura esecutiva individuale,

    il sottoscritto curatore chiede:

    1) per tutta la durata della procedura espropriativa la tassa di proprietà sul veicolo (bollo auto) è dovuta in astratto? anche se il bene era indisponibile?

    2) nel caso fosse dovuta, è corretto ritenere che sia dovuta dalla procedura esecutiva individuale? o resta comunque a carico del fallimento?

    Saluti
    Giuseppe Palomba
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/11/2020 14:01

      RE: FALLIMENTO PROCEDURA ESECUTIVA E BOLLO AUTO

      L'art. 5, comma 34, del D.L. 30/12/1982 n. 953 stabilisce che "La perdita del possesso del veicolo ... per forza maggiore ... o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione".

      Il successivo comma 35 stabilisce che "L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo"

      Quindi finché perdurava l'indisponibilità del mezzo, regolarmente annotata al PRA, il bollo non era dovuto.

      Non ci è del tutto chiaro cosa sia accaduto dopo, e quando il mezzo sia tornato nella disponibilità del fallito (e quindi del Curatore) ma, conoscendo i termini esatti delle disposizioni, applicare il principio qui sopra richiamato ci pare semplice.