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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
RINUNCIA IMMOBILE: SORTE DELLE SPESE SPECIFICHE
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Manola Micci
Senigallia (AN)04/06/2023 12:22RINUNCIA IMMOBILE: SORTE DELLE SPESE SPECIFICHE
Ho appreso al fallimento un bene immobile che, al tempo dell'apertura del concorso, era già assoggettato a vincolo pignoratizio da parte di un creditore fondiario.
La procedura esecutiva, nel quale la curatela spiegava intervento, veniva poi dichiarata estinta ex art. 164bis disp. att. c.p.c.
I tentativi di vendita sono proseguiti in ambito fallimentare. Sto però maturando l'idea di rinunciare alla liquidazione trattandosi di bene di scarsissimo appeal.
Il problema che mi pongo riguarda la sorte delle spese specifiche dell'immobile nel caso di sua derelizione (mi riferisco, in particolare, all'IMU, alle spese condominiali e simili).
Qual è il loro trattamento? Ho letto un Vostro parere sull'argomento: se non ho compreso male, tali spese andrebbero considerate come prededucibili generali di rango chirografario.
In tal caso, dovrei distribuirle proporzionalmente sulle plurime masse immobiliari? (nello specifico, l'attivo è costituito da somme ricavate dal realizzo di immobili con e senza ipoteca). Oppure sono destinate ad incidere, sempre in via prededuttiva chirografaria, sulle sole masse immobiliari senza ipoteca?
Grazie per il cortese riscontro.
Avv. Manola Micci-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/06/2023 09:35RE: RINUNCIA IMMOBILE: SORTE DELLE SPESE SPECIFICHE
Non esattamente. La materia è molto controversa, ma la nostera posizione l'abbiamo ripetuta di recente (in una risposta del 16 maggio scorso, proprio con riferimento all'IMU, quando abbiamo detto che tra le spese prededucibili va effettuata la graduazione seguendo l'ordine dei privilegi, ove l'attivo complessivo non sia sufficiente a soddisfare l'intera categoria delle prededuzioni; tuttavia, quando seguendo tale ordine, si passa alla imputazione delle singole voci di spese (ossia a stabilire con quali risorse soddisfarle), le spese di carattere generale vanno spalmate proporzionalmente sull'intero ricavato mobiliare e immobiliare, nel mentre per le spese di carattere specifico- che per la loro natura non possono gravare su beni diversi da quello al quale la spesa si riferisce- va preso in considerazione il valore del bene cui va imputata, dopo aver soddisfatto le prededuzioni che nella graduazione fatta occupano un grado antecedente.
Nel suo caso, quindi, se l'immobile cui l'IMU si riferisce quale spesa specifica relativa a quell'immobile, non è acquisito all'attivo o, ove acquisito sia restituito nella sua disponibilità al fallito seguendo la procedura di cui all'art. 104ter, co. 8 l. fall, , la spesa per la fase prededucibile successiva all'apertura della procedura non può essere soddisfatta, nel mentre l'IMU non pagata in precedenza, di carattere concorsuale, che gode del privilegio generale mobiliare di cui all'ult. comma dell'art. 27852 c.c., potrà essere soddisfatta col ricavato mobiliare ove si arrivi al pagamento dei creditori di grado ventesimo.
Ci rendiamo ben conto che seguendo questa soluzione potrebbe essere favorita l'IMU concorsuale rispetto all'IMU prededucibile, ma queste sono le conseguenze della specialità, sia che si tratti di spese che di privilegio.
Zucchetti SG Srl-
Manola Micci
Senigallia (AN)06/06/2023 15:41RE: RE: RINUNCIA IMMOBILE: SORTE DELLE SPESE SPECIFICHE
Vi ringrazio per il parere.
Il mio dubbio era scaturito da alcune Vostre risposte (più risalenti nel tempo) dalle quali avevo tratto una diversa soluzione.
Ovviamente, quanto scritto per l'IMU - che condivido appieno - ritengo sia applicabile ad ogni altra spesa (es. oneri condominiali, spese di manutenzione, etc.) specificamente inerente l'immobile oggetto di derelizione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/06/2023 19:56RE: RE: RE: RINUNCIA IMMOBILE: SORTE DELLE SPESE SPECIFICHE
Esatto.
Zucchetti SG srl
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