Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Revocatoria- Cessione del credito

  • Maura Magrini

    URBINO (PU)
    03/12/2021 19:56

    Revocatoria- Cessione del credito

    Gent.mo
    Sono curatore di un fallimento di una S.a.s con dichiarazione di fallimento del 31.08.2021.
    Nel 2007 la società S.a.s. aveva stipulato un contratto di finanziamento artigiano con la Banca Beta, a titolo di mutuo ipotecario.
    Tale finanziamento è garantito da ipoteca volontaria sul capannone di proprietà della società S.a.s.
    Nel 2019 a causa del mancato pagamento da parte della società S.a.s. debitrice di 7 rate del contratto di cui sopra, la Banca Beta intimava la società debitrice al pagamento del debito residuo del mutuo fondiario.
    La Banca Beta pignorava gli immobili della società debitrice (tra cui quello su cui grava l'ipoteca).
    La Banca Beta si insinua al passivo per il credito residuo e gli interessi di mora (in via privilegiata ipotecaria) detratti i versamenti ricevuti dalla società Alfa fino alla data di dichiarazione del fallimento.
    Nel 2012, infatti, la società S.a.s. debitrice aveva stipulato una convenzione con la società Alfa per il riconoscimento delle Tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare fino al 22.08.2032.
    Nel 2015 la società S.a.s. debitrice, con atto di cessione del credito, cede pro solvendo alla Banca Beta tutti i crediti presenti e futuri vantati verso la società Alfa derivanti dalla Convenzione fino alla scadenza di quest'ultima.
    La cessione del credito viene effettuata a garanzia del mutuo fondiario artigiano di cui sopra ed altri due mutui del cedente.

    Si chiede
    E' possibile revocare i versamenti della società Alfa alla Banca Beta?
    Il curatore può recuperare i versamenti effettuati dalla società Alfa alla Banca Beta a partire dalla dichiarazione di fallimento ad oggi e incamerare i futuri crediti derivanti dalle Tariffe incentivanti all'energia elettrica ?
    Grazie
    • Maura Magrini

      URBINO (PU)
      13/12/2021 16:51

      RE: Revocatoria- Cessione del credito

      Buongiorno

      volevo precisare che il mutuo non è fondiario. Il legale della Banca per un refuso indicava come fondiario il credito, ma di fatto è solo ipotecario (prima ipoteca).

      Le chiedo sempre in ordine a tale vicenda un'altra informazione.
      La stessa Banca Beta al passivo ha chiesto gli interessi di mora ad un tasso del 5,80% calcolati negli ultimi due anni precedenti al fallimento e nell'anno in corso fino alla dichiarazione di fallimento, in via privilegiata ipotecaria.
      Mi chiedo se è possibile ammetterli in via chirografaria in base all' orientamento giurisprudenziale.

      Il contratto di finanziamento con formula esecutiva del 2007 è stato notifciato con il precetto nel febbraio 2020. Il pignoramento è di giugno 2020.

      Le chiedo cortesemente una risposta. Ringrazio per la risposta ad entrambi i quesiti.
      Un cordiale saluto
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/12/2021 18:21

      RE: Revocatoria- Cessione del credito

      Vediamo che alla sua precedente domanda non è stata data risposta; probabilmente nei passaggi tra i vari uffici vi è stata qualche dispersione.
      Comunque, si può dire che è meglio così, perché il chiarimento che oggi fornisce che si tratta di una ipoteca ordinaria e non fondiaria, avrebbe reso inutile la risposta data alla sua precedente domanda basandoci presupposto indicato della natura fondiaria dell'ipoteca, dal momento che l'art. 39, co. 2 deò d.lgs n. 385 del 1993 (TUB) prevede che le ipoteche fondiarie si consolidano in dieci giorni e che "l'art. 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari".
      Trattandosi di ipoteca ordinaria, per i pagamenti del credito garantito dall'ipoteca non trova applicazione questa normativa speciale, ma quella ordinaria e, quindi, l'art. 67l. fall., per cui sono astrattamente revocabili i pagamenti effettuati negli ultimi sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, non trovando applicazione alla fattispecie l'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. b), che riguarda le rimesse effettuate su un conto corrente bancario e non i rimborsi di finanziamenti.
      Tuttavia, se abbiamo ben capito, i pagamenti alla banca sono stati effettuato non con rimesse dirette da parte della sas fallita, ma a seguito della cessione di tutti i crediti presenti e futuri vantati dalla sas verso una terza società derivanti da una Convenzione
      per il riconoscimento delle Tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare fino al 22.08.2032.
      Premesso che tale cessione è avvenuta nel 2015, per cui è fuori del periodo sospetto per essere attaccata con revocatoria, bisogna concentrare l'attenzione sui pagamenti. Quellki antecedenti alla dichiarazione di fallimento sono, a nostro avviso inattaccabili, in quanto la banca ha esercitato nei confronti del debitore ceduto un proprio diritto di credito, che gli derivava dalla cessione.
      Per i pagamenti successivi bisogna preliminarmente indagare la natura della cessione dei crediti. Se infatti è stata effettuata una cessione a norma della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sul factoring, la relativa disciplina detta un regime di opponibilità della cessione ai creditori del cedente e al fallimento di quest'ultimo di favore per le imprese autorizzate all'attività di factoring, utilizzabile in via alternativa a quello delineato dal diritto comune (art. 2914, n. 2 c.c. ed art. 45 l.fall.) che escluderebbe la revocatoria anche con riguardo alle cessioni di "crediti futuri" (che rispondano a tutti i requisiti e le condizioni indicati negli artt. 1, 2 e 3 della legge citata) dato che il sistema di detta legge risulta basato sull'anteriorità di data certa del "pagamento del corrispettivo della cessione" al fallimento, salva comunque la prova, da parte del curatore, della scientia decoctionis del factor al tempo dell'avvenuto pagamento (cfr, Cass. 23/06/2015, n. 12994).
      Se, invece si è trattato di una cessione non riconducibile ad una operazione di factoring, diventa rilevante il fatto che sono stati ceduti crediti esistenti o crediti futuri, anche se sul punto la più recente giurisprudenza ha fatta una ulteriore specificazione tra cessione di crediti futuri e cessione di crediti eventuali. Precisa infatti Cass. 28/02/2020, n.5616 che "per i crediti che siano relativi a un rapporto già in essere tra cedente e ceduto, dunque, si ritiene idoneo fatto di opponibilità la notifica di data certa dello stesso atto di cessione dei crediti futuri, ovvero pure l'accettazione del ceduto: solo a condizione, peraltro, che tale contesto documentale comprenda l'identificazione dei crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, sì da renderli singolarmente riconoscibili (diversamente, occorre comunque una notifica o accettazione ad hoc). Per i crediti meramente eventuali - frutto, cioè di rapporti tra cedente e ceduto solo potenziali al tempo dell'atto di cessione -, si ritiene, invece, che la prevalenza della cessione richieda che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al fallimento, ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza".
      Se quindi, nel caso, si ritiene che oggetto della cessione siano stati crediti eventuali, la cessione riguardante i crediti venuti ad esistenza dopo la dichiarazione di fallimento non è opponibile al fallimento, nel mentre se si ritiene che si sia trattato di cessione di crediti futuri (come è più probabile che sia) l'opponibilità è assicurata e il cessionario ha legittimamente ricevuto il pagamento dal debitore ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento del cedente. Conseguentemente viene a cadere la tradizionale distinzione circa il momento traslativo dei crediti futuri; si diceva, infatti che in questi caso la cessione produceva solo effetti obbligatori tra le parti, ma l'effetto traslativo della titolarità del credito si verificava al momento dell'esistenza dello stesso, per cui se questo era successivo al fallimento lo stesso era inopponibile alla massa; discorso che ora vale solo per i crediti eventuali.
      Quanto agli interessi generati dal credito ipotecario la giurisprudenza è orientata nel senso che "in tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell'art. 54, comma 3, l.fall., che fa rinvio all'art. 2855 c.c., è attribuita collocazione prelatizia sugli interessi convenzionali maturati nell'annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché con riferimento agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita, riprendendo per il resto vigore il principio generale della sospensione degli interessi post fallimentari ex art. 55 l.fall, (da ult. Cass. 21/10/2020, n.22954); ciò perché l'espressione usata nel secondo comma dell'art. 2855 c.c.(capitale che "produce" interessi) viene interpretata nel senso che la norma non si riferisce agli interessi moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile (e quindi in un inadempimento) del debitore, ma agli interessi compensativi (o corrispettivi), previsti dall'art. 1282 c.c., che sostituiscono una remunerazione del capitale e, appunto per questo, sono qualificati come "frutti civili" dall'art. 820, terzo comma, c.c.;, di conseguenza al creditore ipotecarioa non spettano, neppure in via chirografaria, gli interessi moratori nè gli interessi convenzionali dalla data della vendita sino al deposito del riparto.
      Peraltro, nel caso il fallimento è stato preceduto d aun pignoramento effettuato nel giugno del 2020 e, pertanto, in base agli artt. 54 l.f. e 2855 c.c., la linea di de,marcazione è data dalla data del pignoramento, sicchè, "anche nel caso di dichiarazione di fallimento successiva al pignoramento immobiliare occorre riconoscere gli interessi ex art. 2855 c.c. necessariamente con riferimento alla data del pignoramento e quindi anche con riguardo al calcolo del relativo triennio di maturazione degli interessi prelatizi ipotecari" (App. Napoli 12/05/2020, n.1654).
      Zucchetti SG srl