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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
accettazione eredità
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Roberto Ricci
massa (MS)06/12/2024 12:57accettazione eredità
Buongiorno, in un fallimento di una snc, nel 2020 decede uno dei soci illimitatamente responsabili. Chiamati all'eredità in modo diretto sono i figli e la moglie. Entrambi i Figli (e i figli di loro) rinunciano all'eredità.
Anche la moglie era uno dei soci illimitatamente responsabili.
Moglie e marito hanno un loro attivo immobiliare (differente l'uno dall'altra), mentre i debiti accertati nei rispettivi stati passivi personali sono identici e derivanti da quello della società.
Rispetto al decesso, la notizia dello stesso è arrivata al sottoscritto diversi mesi dopo, complice anche il periodo di limitazioni covid e la distanza fisica con i soggetti coinvolti che in quel momento non hanno pensato di avvertirmi.
La moglie vive nella casa coniugale che era al 50% di proprietà del defunto e per l'altro 50% di altri soggetti in bonis, in funzione del diritto di abitazione che le spetta per legge.
Mi chiedo innanzitutto se il fatto che lei viva in quella casa, possa intendersi come presa di possesso dell'eredità, ovvero se considerando lo spossessamento patrimoniale che caratterizza le procedure di fallimento, il fatto che la moglie viva nella casa in base al diritto di abitazione, possa portare a concludere che la stessa non ha mai preso possesso dell'eredità.
Quanto sopra al fine di capire se la moglie possa procedere (tramite lo scivente curatore e con le dovute autorizazioni) all'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario, essendo passati da molto i tre mesi previsti dal codice civile.
Grazie per la risposta.-
Zucchetti SG
Vicenza06/12/2024 17:49RE: accettazione eredità
La questione proposta è priva di rilievo giuridico dal punto di vista sostanziale in quanto con la dichiarazione di fallimento dei due soci illimitatamente responsabili della snc, i loro beni personali sono stati già appresi all'attivo dei rispettivi fallimenti, sicchè il 50% dell'immobile di proprietà della moglie è stato acquisito all'attivo del fallimento della stessa e l'altro 50% di proprietà del marito all'attivo del fallimento di costui, di modo che il decesso di uno dei due coniugi non tocca i beni ormai destinati alla liquidazione concorsuale; il ricavato va attribuito nella stessa proporzione delle quoote di proprietà all'attivo deui due fallimenti.
L'eventuale accettazione dell'eredità da parte del coniuge superstite attiene all'aspetto della rappresentanza del defunto e della individuazione quindi che si rapporta con il curatore e alla quale vanno effettuate le comunicazioni che sarebbero state effettuate al socio in vita, posto che, a norma dell'art. 12 l. fall., la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio di inventario e, se nessuno accetta, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente, che bisognerà aprire.
E' difficile dire dall'esterno e senza conoscere la situazione concreta l quale sia attualmente la posizione della moglie, ma alla luce di quanto ci dice, sembrerebbe che la stessa occupi quella che era la casa di abitazione coniugale in forza del suo diritto di comproprietà che nulla ha pagato per l'uso dell'intero in quanto dal curatore non è pervenuta una richiesta in tal senso.
Zucchetti SG srl-
Roberto Ricci
massa (MS)06/12/2024 18:12RE: RE: accettazione eredità
Buonasera, la risposta non mi sembre del tutto inerente al quesito posto.
La socia fallita, coniuge del decuius anch'egli socio fallito, non è proprietaria in nessuna quota dell'immobile. Propietari sono il de cuius al 50% e altri soggetti in bonis per il residuo 50%. Lei ha solo il diritto di abitazione che le spetta per legge.
La mia domanda era la seguente:
il fatto che lei viva in quella casa, può intendersi come presa di possesso dell'eredità, ovvero se considerando lo spossessamento patrimoniale che caratterizza le procedure di fallimento, il fatto che la moglie viva nella casa in base al diritto di abitazione, può portare a concludere che la stessa non ha mai preso possesso dell'eredità?
Quanto sopra al fine di capire se la moglie possa procedere (tramite lo scivente curatore e con le dovute autorizazioni) all'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario, essendo passati da molto i tre mesi previsti dal codice civile. Grazie per la risposta.-
Roberto Ricci
massa (MS)09/12/2024 16:46RE: RE: RE: accettazione eredità
Buonasera, a vostro modo di vedere, nella situazione sopra prospettata, il curatore può procedere all'accettazione con beneficio di inventario. Io ritengo di si per le motivazioni sopra indicate, anche perchè altrimenti quale potrebbe essere la procedura da adottare per l'accettazione dell'eredità?
Grazie mille -
Zucchetti SG
Vicenza10/12/2024 16:25RE: RE: RE: accettazione eredità
Lei ha ragione in quanto avevamo considerato l'immobile adibito a cosa di abitazione in comproprietà tra il coniuge defunto e quello superstite nel mentre esso apparteneva per il 50% al coniuge defunto e per il restante 50% a terzi estranei, ma la risposta non cambia. Invero rimane il fatto che il marito è deceduto dopo la dichiarazione di fallimento per cui la sua quota era stata già acquisita all'attivo fallimentare, con la conseguenza che alla procedura non interessa la successione del marito.
A sua volta, il diritto della moglie ad abitare l'immobile- che avevamo ricondotto al fatto di essere comproprietaria- va ora collegato al rapporto con i terzi comproprietari che le permettono il godimento, ed anche questo rapporto (locazione, comodato, ecc.) non interessa la procedura ma la signora e i terzi proprietari. Non avevamo accennato al diritto di abitazione perché in quella situazione di comproprietà da noi ipotizzata era pacifico, nel mentre diventa rilevante nella fattispecie ora chiarita che la metà dell'immobile che avevamo attribuito alla moglie appartiene a terzi estranei in quanto Cass. 28/05/2021, n.15000 ha statuito che "Il diritto di abitazione del coniuge superstite si origina solo se la casa adibita a residenza familiare era di proprietà del coniuge defunto o di proprietà comune tra i coniugi. Ciò non accade, invece, se la proprietà apparteneva in comunione al coniuge defunto e a un altro soggetto, diverso dal coniuge superstite"
Non operando nel caso il diritto di abitazione, resta da stabilire a che titolo la moglie occupa l'appartamento per intero. Ed anche qui rimane valida la conclusione cui eravamo pervenuti le cioè che la moglie superstite occupa quella che era la casa di abitazione coniugale in forza del suo diritto di comproprietà, da correggere in forza del rapporto istaurato con i terzi proprietari della metà, e che l'uso della restante metà che apparteneva al defunto e che ora è acquisita all'attivo, è tollerata dalla curatela che mai nulla ha richiesto per tale godimento. Ossia il curatore, stante il diritto della moglie di abitare l'appartamento per la metà in base al rapporto con i terzi proprietari, ha evidentemente ritenuto operante il diritto di abitazione sulla quota del marito defunto (per la cui esclusione come visto è dovuta intervenire la Cassazione) e di conseguenza nulla ha mai preteso dalla signora quale corrispettivo, errore scusabile data la complessità della situazione.
Alla luce di questa ricostruzione, il fatto che la moglie viva nella casa non può a nostro avviso portare a concludere che la stessa sia nel possesso dei beni ereditari al fine di dedurre un consenso tacito all'accettazione dell'eredità, mancando l'animus in quanto risiede nell'immobile per diritto concesso da terzi e per l'utilizzo di un presunto diritto di abitazione.
In questa situazione, rispondendo alla sua successiva domanda, il curatore non deve accettare l'eredità del defunto perché, come detto, la procedura ha già acquisito la disponibilità della quota del defunto e tanto è sufficiente perhè proceda alla liquidazione della stessa e al pagamento dei creditori. L'erede, che potrebbe ancora diventare la moglie, serve, come detto nella precedente risposta per individuare un interlocutore del curatore, come prevede l'art. 12 l. fall. e per individuare il soggetto cui restituire eventuale attivo residuato dopo la liquidazione della quota del fallito defunto.
Continuiamo a parlare di quota perché al momento l'immobile è indiviso, ma se si va avanti è chiaro che si deve pervenire ad una divisione o ad una vendita unitaria.
Zucchetti SG srl-
Roberto Ricci
massa (MS)12/12/2024 09:25RE: RE: RE: RE: accettazione eredità
Grazie per la precisa risposta.
faccio un passo ulteriore.
Voi scrivete che "L'erede, che potrebbe ancora diventare la moglie, serve, come detto nella precedente risposta per individuare un interlocutore del curatore, come prevede l'art. 12 l. fall.".
In considerazione del fatto che a breve si dovrebbe raggiungere un accordo di divisione riguardante i beni del defunto fallito in sede di mediazione civile con i comproprietari, al fine di poter avere un interlocutore, penso che non vi sia alternativa se non quella di procedere all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte del fallimento della moglie. Avevo anche ipotizzato la non acquisizione dei beni da parte del fallimento della moglie con sua conseguente rinuncia all'eredità e successiva nomina di un curatore dell'eredità giacente, tuttavia in questo caso le quote ereditarie dovrebbero essere oggetto di rinuncia da parte di tutti i chiamati all'eredità in via collatarale fino al sesto grado (così mi hanno riferito in Cancelleria della volontaria giurisdizione) con un'enorme complicazione dovuta alla elevata numerosità dei chiamati (circa 15 di cui 4 minori).
Ritenete vi possa essere un'altra soluzione o quella dell'accettazione con beneficio di inventario sia l'unica?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza13/12/2024 18:01RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità
Ferma restando l'utilità dell'accettazione da parte della moglie dell'eredità della quota del marito con beneficio di inventario, rimane il fatto che l'accordo divisionale, essendo come detto e ripetuto nelle precedenti risposte, la quota del defunto acquisita all'attivo, deve essere il curatore, o comunque anche il curatore, a procedere alla divisione dal momento che con tale operazione la quota astratta della metà del defunto viene trasformata e individuata in beni concreti, che poi saranno quelli da liquidare.
Zucchetti SG srl
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