Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Titolare effettivo conto corrente fallimento

  • Alfonso Mariella

    Milano
    06/10/2017 12:14

    Titolare effettivo conto corrente fallimento

    Buongiorno.

    Mi trovo nella situazione nella quale una banca mi chiede di indicare quale sia il titolare effettivo relativamente al conto corrente intestato ad un fallimento di cui sono Curatore.

    A mio avviso titolare effettivo delle somme depositate sul conto corrente della procedura è la massa dei creditori del fallimento e non già i vecchi proprietari della Srl fallita. Altri colleghi Curatori per superare l'empasse indicano sé stessi come titolari effettivi, ma credo che tale prassi sia scorretta.

    Gradirei un vostro parere in merito.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/10/2017 17:15

      RE: Titolare effettivo conto corrente fallimento

      Sicuramente il titolare effettivo delle somme depositate sul conto corrente della procedura non può essere la Srl fallita e, tanto meno, i soci della stessa. Il patrimonio della fallita è passato nella disponibilità del curatore, il quale deve provvedere a liquidare lo stesso per pagare i creditori, sichcè anche le liquidità trovate nel patrimonio del fallito o ricavate dalla liquidazione sono nella disponibilità del curatore; di conseguenza è questi il titolare del conto intestato alla procedura, che appunto è rappresentata all'esterno da tale organo. Che poi si usi la formula della intestazione al Fallimento X in persona del curatore Y o direttamente si intesti al sig. Y, nella sua veste di curatore del fallimento X, cambia ben poco.
      Zucchetti Sg srl
      • Alfonso Mariella

        Milano
        10/10/2017 15:48

        RE: RE: Titolare effettivo conto corrente fallimento

        Scusate, ma non concordo con la vostra risposta. Sicuramente, a norma di legge, il curatore rappresenta il cliente nei confronti della banca ma non già il titolare effettivo (che, a mio parere, nel caso di specie non deve essere indicato in quanto non esistente o, al massimo, indicato genericamente nella massa dei creditori della società fallita come sopra accennavo).

        Riporto integralmente il testo dell' art. 20 del Dlgs 213/2007:

        "1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
        2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
        a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
        b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
        3.Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:
        a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
        b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
        c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
        4.Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
        5.Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
        a) i fondatori, ove in vita;
        b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
        c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
        6.I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo."

        Il curatore di un fallimento non rientra in nessuna delle sopracitate casistiche non essendo a lui attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo e non essendo nemmeno applicabile l'ipotesi residuale di cui al comma 4 non avendo il curatore poteri di amministrazione e direzione della società fallita (che peraltro, con il fallimento, cessa qualunque attività).

        In ogni caso indicare il curatore quale titolare effettivo, va totalmente contro alla ratio della disposizione normativa che è quella di individuare chi siano i beneficiari ultimi delle somme depositate sul conto corrente in ottica di contrasto al riciclaggio. Tale soggetti potrebbero al massimo essere individuati nei creditori della società fallita e non già nel curatore.

        Onestamente riterrei che la soluzione più corretta sarebbe quella di prevedere una specifica esenzione normativa per i conti correnti delle procedure fallimentari che peraltro, stante il controllo su di loro esercitato dagli organi della procedura e la loro natura, hanno un rischio bassissimo di adombrare operazioni di riciclaggio.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/10/2017 20:00

          RE: RE: RE: Titolare effettivo conto corrente fallimento

          A nostro avviso l'art. 20 del D. Lgs. 21/11/2007, n.231, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, non impone il riferimento alla società fallita o ai soci in quanto il conto corrente della procedura è aperto dal curatore e su esso confluiscono le liquidità della procedura che il curatore deve distribuire ai creditori e solo l'eventuale esubero, dopo l'integrale soddisfazione di tutti i creditori, andrà versta alla società fallita all'atto della chiusura del fallimento. Chi va identificato, quindi, è colui che apre il conto e ne dispone, e questi è il curatore, che ne è anche il titolare effettivo, non potendo la società fallita o i soci operare su detto conto.
          Ovviamente prendiamo atto del suo dissenso e lasciamo aperta la discussione per altri interventi per conoscere altre opinioni, anche perché ci risulta che alcune banche chiedono, a nostro avviso impropriamente, documenti identificativi dei soci, che non sappiamo come il curatore possa procurarseli.
          Zucchetti SG srl
          • Giovanni Cabras

            ROMA
            10/01/2018 17:27

            RE: RE: RE: RE: Titolare effettivo conto corrente fallimento

            Sono d'accordo con il dott. Mariella. La qualifica di "titolare effettivo" non ce l'hà il curatore del fallimento, non solo perché non è il beneficiario delle somme depositate sul conto, ma anche perché non ha la libera disponibilità delle stesse somme, essendo ogni prelievo subordinato all'autorizzazione del giudice delegato. Si tratta di uno dei casi in cui non c'è, per legge, un titolare effettivo.
            Non è una cosa strana, perché anche in altre situazioni, in cui la "titolarità" si ripartisce tra numerosi soggetti, non va indicato nessuno come titolare. Le istruzioni della Banca d'Italia indicano, as esempio, il caso del trust, in cui nessun beneficiario abbia più del 25%.
            Il patrimonio del fallito (e, quindi, anche le somme depositate sul conto corrente nel corso del fallimento) costituiscono un patrimonio separato (c'è, come si dice, lo spossessamento): il patrimonio continua ad essere intestato al fallito, ma gli atti di disposizione sono compiuti dal curatore, secondo le norme del fallimento, che escludono un potere, sia degli organi del fallimento, sia dei creditori.
            Giovanni Cabras, Roma
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              10/01/2018 18:56

              RE: RE: RE: RE: RE: Titolare effettivo conto corrente fallimento

              Prendiamo atto ella sua opinione ma, a prova della opinabilità di qualsiasi soluzione, rileviamo come proprio la sua giusta considerazione che il patrimonio del fallito costituisce un patrimonio separta evidenzi come il fallito perda la disponibilità dei beni che passa appunto al curatore allo scopo di liquidarli. A questo punto la liquidità ricavata dalla trasformazione del patrimonio del debitore rimane nella disponibilità ancora del curatore, il quale per la conservazione della stessa, può, anzi deve, a norma dell'art. 34, nel termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione, depositarle "sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore". Se è il curatore che apre il conto per depositare le somme , anche quelle liquide eventualmente rinvenute in cassa all'atto del fallimento, a noi sembra difficile parlare di un diverso titolare, ed a nulla rileva il fatto che il curatore non possa disporre di dette somme liberamente ma abbia bisogno del mandato del giudice, per il fatto che esse sono vincolate al pagamento delle spese della procedura e dei creditori ammessi al passivo, per cui è naturale che la sua attività sia controllata.
              Queste tematiche saranno in futuro superate perché il comma 471 dell'art. 1 della legge di bilancio, stabilisce:
              «2 -bis . A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 -ter del presente articolo rientrano in apposite gestioni separate del "Fondo unico giustizia":
              a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;
              b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;
              c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
              d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.
              2 -ter . Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui al comma 2 -bis , costi tuiti dal differenziale rispetto al rendi mento finanziario ordinario di cui al comma 6 -ter , sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai credi tori del fallimento e all'assegnatario »;

              E' difficile capire cosa accadrà con esattezza a seguito della emissione dei decreti cui si fa riferimento. Per ora i decreti non ci sono e quindi la norma non è ancora applicabile.
              Zucchetti Sg srl

              • Giovanni Musu

                CAGLIARI
                28/04/2018 10:50

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Titolare effettivo conto corrente fallimento


                a me sembra applicabile il comma 4
                "4.Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società."
                Si tratta di una sorta di criterio residuale che individua chi opera con poteri di amministrazione o direzione, e questi spettano innegabilmente al curatore, sebbene contemperati dal potere del Giudice Delegato e del Comitato dei Creditori
    • Alfonso Mariella

      Milano
      24/05/2019 10:32

      RE: Titolare effettivo conto corrente fallimento

      Aggiorno questa discussione per segnalare che sono state pubblicate dal CNDCEC le "Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del DLgs 231/2007 (come modificato dal DLgs. 90/2017)".

      Nel documento, reperibile sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si legge, a pagina 44, che: "Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale il curatore può ritenersi quale mero esecutore della procedura; la figura del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura, attraverso i criteri di cui all' art. 20 del Decreto.
      Purtuttavia, nei casi in cui il soggetto obbligato sia tenuto ad una prestazione nei confronti della procedura, si ritiene che la sua nomina rivesta, in ultima analisi, natura e derivazione giudiziale (il curatore agisce sotto il controllo del tribunale fallimentare, del giudice delegato e del comitato dei creditori).
      Conseguentemente, ai fini della adeguata verifica, è possibile riferirsi alla Regola Tecnica n. 2.1, considerando la prestazione del soggetto obbligato quale "prestazione a rischio non significativo", in posizione analoga a quella dello stesso curatore nei confronti della procedura."
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/05/2019 11:24

        RE: RE: Titolare effettivo conto corrente fallimento

        Grazie della segnalazione, molto utile.
        Zucchetti SG srl
        • Claudio Colonni

          Città di Castello (PG)
          18/02/2020 16:18

          RE: RE: RE: Titolare effettivo conto corrente fallimento

          Buongiorno a tutti,

          mi inserisco nella discussione per rappresentare che, per quanto a mia conoscenza, la Banca d'Italia in un provvedimento del 3 aprile 2013 (pubblicato nel 2014) aveva affermato che i curatori fallimentari devono essere considerati meri esecutori (soggetti che operano in nome e per conto di terzi) e quindi non titolari effettivi. Nel fallimento non esiste un titolare effettivo. In un successivo provvedimento della stessa Banca d'Italia del 30 luglio 2019 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 189 del 13.8.2019) sembra che la stessa abbia espresso un idea molto meno chiara sulla questione.
          In una recente guida giuridica antiriciclaggio pubblicata pochi giorni fa da Italia Oggi e disponibile anche nelle edicole, ad esempio, a pag. 47 della stessa si afferma che nel caso di partecipate o controllate della pubblica amministrazione il Presidente della regione, provincia, comunità montana o simili il titolare effettivo dovrebbe identificarsi nel presidente o sindaco rispettivamente delle amministrazioni proprietarie delle partecipazioni.
          La questione non è di poco conto in quanto per i depositi fallimentari titolare effettivo, per analogia, potrebbe essere il Presidente del Tribunale che ne ha dichiarato il fallimento od in subordine chi lo rappresenta (es. il Giudice Delegato) ovvero il soggetto cui è riferibile il rapporto bancario e che ne ha effettivo potere dispositivo od autorizzativo (che non è certo il curatore).
          Le implicazioni pratiche sono immense ed ingestibili, ovvero il curatore dovrebbe recarsi in banca e dichiarare il titolare effettivo come sopra (oppure diversamente individuato) con il rischio di subire pesantissime sanzioni in caso di errore di identificazione del TE ed esibirne un documento di riconoscimento dello stesso TE.
          Immaginate il percorso e la scena finale ?
          E poi, quali sono gli effetti pratici della identificazione di un soggetto quale titolare effettivo di un conto intestato ad un fallimento ? Es.: le giacenze medie del conto od il saldo a fine anno viene segnalato al MEF od all'Agenzia delle entrate come riferibile al curatore o ad altro soggetto che, tramite il codice fiscale ed il documento di identità prodotto, comunque di fatto, lo rappresenta anche se come mero esecutore di un potere della pubblica amministrazione ?
          Nel frattempo alcune banche, per lavarsi le mani da responsabilità di mancata identificazione del titolare effettivo, hanno ben pensato di bloccare l'operatività dei conti delle procedure impedendo al curatore di disporre i bonifici passivi già regolarmente autorizzati dal GD con mandato, compresi quelli in favore di Zucchetti Software Giuridico che cura la esistenza di questo sito di grande utilità per gli operatori nelle procedure concorsuali.
    • Riccardo Pucher Prencis

      Treviso
      27/10/2020 13:03

      RE: Titolare effettivo conto corrente fallimento

      Se può essere utile, oggi, 27 ottobre 2020, il Tribunale di Treviso ha emanato una circolare in proposito, nella quale precisa che:
      1) il fallito e/o l'esecutato e/o il sovraindebitato sono il cliente formale e sostanziale;
      2) il presidente del Tribunale o il presidente di Sezione o i giudici assegnatari della procedura o che hanno nominato il professionista sono i titolari effettivi;
      3) i professionisti incaricati non sono i titolari effettivi;
      4) "esecutore" è la persona incaricata dall'autorità giudiziaria (identificabile nel curatore nel caso di procedura fallimentare, nel professionista delegato e/o custode nella procedura esecutiva, nel liquidatore per il sovraindebitamento, nel commissario giudiziale e/o nel commissario liquidatore nei concordati preventivi).
      Il Presidente della Sezione fallimenti che ha firmato la circolare riferisce che analogo orientamento è stato assunto anche da altre sezioni concorsuali e cita: Verona, Catania e Salerno.
      Propone anche il seguente link:
      https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/index.html.
      • Riccardo Pucher Prencis

        Treviso
        27/10/2020 13:05

        RE: RE: Titolare effettivo conto corrente fallimento

        rettifico il punto deve essere corretto come segue: 2) il presidente del Tribunale o il presidente di Sezione o i giudici assegnatari della procedura o che hanno nominato il professionista non sono i titolari effettivi
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/10/2020 18:44

          RE: RE: RE: Titolare effettivo conto corrente fallimento

          Grazie della segnalazione. E' la soluzione verso cui si sta orientandoi la prevalenza degli uffici.
          Zucchetti Sg srl