Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

revocatoria rimesse bancarie

  • Massimo Cinesi

    Viterbo
    29/05/2025 17:47

    revocatoria rimesse bancarie

    in un conto corrente scoperto viene effettuata una rimessa consistente. Nel periodo indicato per durevolezza , nel conto viene addebitato un importo superiore alla rimessa e destinato alla restituzione a favore del medesimo istituto di un finanziamento.
    Al fine di considerare revocabile l'indicata rimessa deve essere considerato l'addebito sul conto corrente per restituzione del finanziamento, tenuto conto che ha diminuito il complessivo debito nei confronti del medesimo istituto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/05/2025 18:11

      RE: revocatoria rimesse bancarie

      in un conto corrente scoperto viene effettuata una rimessa consistente. Nel periodo indicato per durevolezza , nel conto viene addebitato un importo superiore alla rimessa e destinato alla restituzione a favore del medesimo istituto di un finanziamento.
      Al fine di considerare revocabile l'indicata rimessa deve essere considerato l'addebito sul conto corrente per restituzione del finanziamento, tenuto conto che ha diminuito il complessivo debito nei confronti del medesimo istituto?
      Come è noto, la legge falli, nella versione successiva alle riforme dei primi anni duemila, dedica due disposizioni specifiche alla revocatoria delle rimesse in conto corrente. Quella di ci all'art. 67, comma 3, lett. b), che consente la possibilità di intraprendere l'azione revocatoria soltanto delle rimesse bancarie che hanno ridotto l'esposizione in misura consistente e durevole, e quella di cui all'art. 70, comma 3, per la quale l'importo revocabile e restituibile è pari alla differenza tra la massima esposizione del periodo e il saldo finale, al momento del fallimento. Le due disposizioni sono state riprese dal nuovo codice della crisi negli art. 166 comma 3, lett. b) e 171, comma 3, con marginali differenze lessicali, tranne quella importante riguardante la decorrenza del periodo sospetto dalla data della presentazione della domanda che ha determinato l'apertura della liquidazione giudiziale, e non più dalla data di dichiarazione di fallimento.
      Dai pochi dati a disposizione sembra mancare il presupposto della durevolezza dell'esposizione debitoria, ossia gli effetti prodotti, nel tempo, dalla rimessa operata dal fallito o liquidato, to che vi è stao immediato un successivo addebito; e non importa che il versamento sia affluito, o non, su di un conto affidato (oppure sia stato eseguito, o non, in presenza di uno sconfinamento del correntista), occorrendo, piuttosto, verificare in concreto, se si sia prodotta, o non, la neutralizzazione degli effetti delle rimesse in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente (Cass. 28 luglio 2023, n. 23095).
      In sostanza, quello che possiamo dire (ma si ripete, sarebbe necessaria una cognizione più approfondita dei fatti) la rimessa in questione non ha ridotto in modo durevole l'esposizione per cui rientra tra ipotesi di non revocabilità.
      Zucchetti SG Srl