Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Revocatoria su conferimento immobiliare tra due società poi entrambe fallite

  • Marco Ambrogiani

    Pesaro (PU)
    04/11/2022 08:56

    Revocatoria su conferimento immobiliare tra due società poi entrambe fallite

    Buongiorno,
    espongo una situazione che presenta particolari criticità e su cui avrei bisogno di un confronto con Voi e/o con altri colleghi.
    La società ALFA (fallita nel 2021) apparteneva ad un gruppo di imprese a cui aveva prestato garanzie fideiussorie ed ipotecarie per facilitarne l'accesso al credito.
    Con atto del 02/10/2012 ALFA aveva conferito un compendio immobiliare nella costituenda BETA (successivamente a sua volta fallita), spogliandosi di fatto dell'intero patrimonio.
    GAMMA, creditore di ALFA, ha esperito azione revocatoria ordinaria, che ha avuto esito favorevole con sentenza passata in giudicato.
    L'atto di conferimento immobiliare da ALFA a BETA è stato quindi dichiarato inefficace nei confronti del creditore GAMMA.
    PROBLEMA N. 1: Si pone il dubbio su come procedere alla liquidazione del compendio immobiliare.
    A mio giudizio occorre acquisirlo e liquidarlo nell'ambito del fallimento ALFA, soddisfare il solo creditore GAMMA anziché l'intera massa, consegnare l'eccedenza al fallimento BETA.
    Occorre tuttavia al riguardo precisare ulteriormente quanto segue.
    PROBLEMA N. 2: il credito insinuato da GAMMA nello Stato Passivo di ALFA è differente da quello che ha giustificato l'azione revocatoria: si tratta in particolare di due fideiussioni prestate a due differenti società del gruppo, entrambe insolventi.
    A mio giudizio questa discrasia non dovrebbe inficiare la possibilità di soddisfo del creditore, il quale, in seno all'azione revocatoria ordinaria, doveva dimostrare di aver subito un pregiudizio. La garanzia patrimoniale derivante dall'inefficacia dell'atto di conferimento non dovrebbe essere circoscritta al solo credito indicato nell'atto di citazione.
    In ultimo, si pone il problema del corretto ordine dei privilegi.
    PROBLEMA N. 3: Il compendio immobiliare di cui trattasi è gravato da iscrizioni ipotecarie.
    I relativi creditori si sono insinuati allo Stato Passivo di ALFA in chirografo, poiché i fabbricati oggetto del privilegio speciale non sono all'attivo della procedura.
    Ritengo, tuttavia, che il privilegio speciale ipotecario debba prevalere sul credito insinuato da GAMMA.
    Potrebbe quindi essere più corretto che a liquidare i beni sia il fallimento BETA, il quale dovrebbe poi soddisfare anche il credito vantato da GAMMA verso ALFA, non assistito da garanzia ipotecaria.
    Sarei invece portato ad escludere l'eventualità che il fallimento ALFA debba insinuarsi allo Stato Passivo di BETA o viceversa.
    Occorre quindi individuare la corretta soluzione operativa con cui liquidare i beni e garantire il rispetto dell'ordine dei privilegi.
    VI ringrazio anticipatamente per il prezioso supporto che mi potrete fornire.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/11/2022 20:12

      RE: Revocatoria su conferimento immobiliare tra due società poi entrambe fallite

      Il dato rilevante e determinante dell'intera vicenda prospettata è che Gamma, nella qualità di creditore di Alfa, ha agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare la inefficacia del conferimento effettuato da Alfa nel 2012 nella società Beta e che ha ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato, probabilmente prima della dichiarazione di fallimento di Alfa. Ad ogni modo, anche ammesso che sia passata in giudicato dopo tale evento sta di fatto che il curatore di Alfa non ha continuato, ai sensi dell'art. 66 l. fall. l'azione revocatoria introdotta da Gamma, né, naturalmente, potrebbe farlo ora che quell'azione è stata definita.
      Orbene, il vittorioso esperimento di un'azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) non è idoneo a determinare alcun effetto ripristinatorio rispetto al patrimonio del disponente (Alfa), comportando soltanto la declaratoria di inefficacia (relativa) dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio (Gamma), e rendendo, conseguentemente, il bene trasferito assoggettabile ad azioni esecutive, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta alienazione in capo all'acquirente.
      Ne consegue, che dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita da Gamma può avvantaggiarsi solo Gamma, nel senso che , non essendo subentrato o non essendo stato possibile per il curatore del fallimento di Alfa, subentrare nell'azione in corso, la curatela non può giovarsi degli effetti della revocatoria esperita; pertanto solo Gamma ha il diritto di escutere il bene oggetto del conferimento revocato.
      Se anche Beta è stata dichiarata fallita, si porrà un problema tra il fallimento Beta e Gamma, ma certamente Alfa è estranea a questa problematica, per cui, facendo l'ipotesi per semplicità espositiva che Beta non sia fallita (peraltro la problematica posta riguarda il fallimento di Alfa e non quello di Beta), Gamma potrebbe agire in via esecutiva sul bene oggetto dell'atto revocato, soddisfarsi del suo credito e lasciare a Beta l'eventuale surplus, senza che Alfa possa interloquire, dal momento che la proprietà del beni conferiti è rimasta in capo a Beta e solo Gamma ha titolo per agire esecutivamente su detti beni.
      Gamma correttamente si è insinuato al passivo del fallimento Alfa in quanto creditore ed evidentemente le sua ragioni di credito sono state ritenute documentate visto che è stato ammesso. Nel caso in cui il credito ammesso venga pagato attraverso l'escussione dei beni oggetto dell'atto revocato, Gamma dovrà rinunciare alla insinuazione in quanto non più creditore, nel mentre se la sua soddisfazione sarà parziale potrà, a norma del combinato disposto degli artt. 61 e 62 l. fall., mantenere intatta la sua insinuazione, fermo restando che non potrà ottenere più dell'ammontare complessivo del proprio credito.
      Seguendo questa impostazione, le problematiche di cui al quesito sub 3, riguarderanno il fallimento Beta, ma non toccano Alfa, al cui passivo anche i creditori che vantano ipoteca sui beni in questione sono stati giustamente ammessi in chirografo. Nel fallimento Beta, ove gli stessi creditori sono stati ammessi probabilmente in via ipotecaria, si valuterà la cronologia delle iscrizioni ipotecarie rispetto alla trascrizione della domanda revocatoria e, se le iscrizioni sono antecedenti, queste prevalgono sulla trascrizione per cui- a prescindere dalle altre problematiche sulla possibilità dell'esercizio dell'azione esecutiva in esecuzione della revocatoria- i beni dovranno essere liquidati nel fallimento Beta per soddisfare i creditori ipotecari.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Ambrogiani

        Pesaro (PU)
        05/11/2022 16:23

        RE: RE: Revocatoria su conferimento immobiliare tra due società poi entrambe fallite

        La ringrazio per la chiarezza e l'esaustività.