Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Rateizzazione del saldo prezzo richiesta dopo l'aggiudicazione per giustificati motivi nella vendita ex art. 107 l.f.

  • Fabio Mora

    Porto S.Giorgio (FM)
    21/03/2023 22:28

    Rateizzazione del saldo prezzo richiesta dopo l'aggiudicazione per giustificati motivi nella vendita ex art. 107 l.f.

    Nella vendita effettuata a norma dell'art. 107, comma 1, l.f., l'aggiudicatario richiede una rateizzazione del saldo prezzo, dopo l'aggiudicazione ma prima della scadenza del termine di versamento, in presenza di giustificati motivi come previsto dal dagli artt. 107, comma 1 L.F. che richiama in quanto compatibile l'art. 569, comma 3, terzo periodo del c.p.c., secondo cui "Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi".
    Si precisa che nell'avviso di vendita non era stata prevista ex-ante alcuna rateizzazione.
    In tale contesto, valutata la sussistenza dei giustificati motivi, potrebbe il Giudice delegato in punto di diritto concedere la rateizzazione? Oppure la fattispecie del codice di procedura civile richiamata non è qui applicabile o non lo è in tali termini?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      25/03/2023 17:09

      RE: Rateizzazione del saldo prezzo richiesta dopo l'aggiudicazione per giustificati motivi nella vendita ex art. 107 l.f.

      La risposta all'interrogativo formulato necessita della puntuale ricostruzione del dato normativo.
      L'art. 107, comma 1 secondo periodo dispone che "le vendite e gli altri atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile civile".
      È dunque necessario capire cosa prevedono le disposizioni del codice di rito sul punto.
      L'art. 569 c.p.c. (riscritto dall'art. 13, co. 1, lett. p. n. 2 d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132) prevede che "Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi".
      A sua volta, l'art. 574 dispone che "Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto", a condizione che presti fideiussione.
      La locuzione "giustificati motivi" è stata oggetto di discussione.
      Secondo una prima ricostruzione esegetica i giustificati motivi sono quelli addotti dall'offerente e dunque si riferiscono alla sfera personale di quest'ultimo, con la conseguenza che l'ordinanza di vendita dovrà limitarsi a prevedere questa possibilità, e che se l'offerente intende versare ratealmente il prezzo di aggiudicazione, il giudice valuterà gli eventuali giustificati motivi indicati.
      Altra tesi sostiene che i giustificati motivi non riguardano la sfera dell'offerente, ma le particolari condizioni del bene e della realtà socio economica in cui si svolge, con la conseguenza che essi devono essere valutati a monte in sede di adozione dell'ordinanza di vendita, e dunque è solo l'ordinanza che potrà prevedere, ex ante, se è ammissibile un versamento rateale.
      Secondo noi quest'ultima interpretazione è maggiormente persuasiva, poiché se si leggono sia l'art. 569 che l'art. 574 si ricava il dato per cui il versamento rateale viene deciso ex ante dal giudice dell'esecuzione in sede di pronuncia dell'ordinanza di vendita. E del resto questa conclusione si ricava anche dalla lettura dell'art. 107, il quale prevede che "le vendite e gli altri atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente", il che evidentemente rimanda ad una decisione da assumersi prima della collocazione in vendita del cespite.
      I precipitati del ragionamento che abbiamo svolto ci portano ad escludere che il giudice, nel caso prospettato, possa accettare una richiesta di pagamento rateale se questa possibilità non è stata prevista a monte.
      Peraltro, il riconoscimento, ad aggiudicazione intervenuta, dalla possibilità di un versamento rateale determinerebbe una inammissibile modifica delle iniziali condizioni di vendita.
      In proposito la giurisprudenza ha affermato che In questi termini si è pronunciata la suprema corte, che "In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte" (Cass. Sez. III, 29 maggio 2015, n.11171; negli stessi termini sez. III, 10 dicembre 2019, n. 32136).