Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

FONDO GARANZIA INPS

  • Sara Magnani

    Parma
    27/10/2020 12:00

    FONDO GARANZIA INPS

    Buongiorno.
    Ho una problematica relativamente alla richiesta dell'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime 3 mensilità del rapporto di lavoro.
    Mensilità richieste febbraio/marzo/aprile 2018.
    Data fallimento 07/10/2019
    Data dimissione 17/04/2018
    Decreto ingiuntivo 25/02/2019
    Precetto 06/08/2019
    Pignoramento 08/10/2019 (successivo alla data di fallimento)
    Per il limite dei 12 mesi antecedenti bisogna considerare:
    1) la data del decreto ingiuntivo/precetto
    2) la data dell' esecuzione forzata (pignoramento)?
    Nel caso 1 ha diritto all'intervento del Fondo di Garanzia, nel caso 2 no.
    Ho trovato pareri discordanti in merito, qual è la corretta?
    Inoltre noi curatori siamo obbligati alla sottoscrizione del modello SR52?
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/10/2020 18:42

      RE: FONDO GARANZIA INPS

      Con la Circolare numero 53 del 7/3/2007 l'Inps ha chiarito che "il Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data della prima domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale". La stessa circolare poi prende in considerazione l'ipotesi che il rapporto di lavoro sia cessato prima dell'apertura della procedura concorsuale, ed in questi casi precisa che la data, di norma, è quella del deposito in tribunale del primo ricorso che ha dato origine alle rispettive procedure concorsuali oppure, "se il lavoratore ha agito in giudizio prima della suddetta data, il dies a quo è la data del deposito in tribunale del relativo ricorso".
      Nel suo caso, quindi, posto che il rapporto di lavoro è cessato il 17.4.2018, cioè, prima della dichiarazione del fallimento risalente al 7.10.2019, e presumendo che la prima istanza di fallimento sia successiva al decreto ingiuntivo, prenderemmo come dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, la data del deposito in tribunale del ricorso per decreto ingiuntivo, che deve verificare; presumiamo per fare un esempio di conteggio che tale deposito sia avvenuto il 10.2.2019, visto che il decreto è stato emesso il 25.2.2019.
      Di conseguenza, posto che il lavoratore chiede le retribuzioni relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018,- da ritenere le ultime prima della cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 17.4.2018-, queste rientrano nell'anno, calcolato secondo le disposizioni dell'Inps.
      Tanto detto, va anche aggiunto che la esatta individuazione delle ultime tre mensilità è problema irrilevante per curatori in quanto non sono questi a stabilire l'importo anticipabile. Ossia, il curatore si limita ad ammettere al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751bis c.c. Il credito del dipendente per tutte le mensilità non pagate, e poi a comunicare all'Inps, quando richiesto, l'importo delle mensilità ammesse e i periodi di riferimento; il resto riguarda l'Inps e il lavoratore nel mentre per il fallimento nulla cambia perché il credito rimane sempre lo stesso ma muta il creditore per una parte.
      La sottoscrizione del modello SR52 non è obbligatoria, ma è opportuno e preferibile che il curatore, organo pubblico, collabori con l'Istituto.
      Zucchetti SG srl