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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore
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Federico Cartei
Cecina (LI)24/05/2022 12:17Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore
Buongiorno, volevo chiedere di approfondire la questione relativa all'azione revocatoria ordinaria proposta dal singolo creditore nei confronti del debitore in merito ad un atto vendita di un appartamento, terminata con esito positivo per il creditore e passata in giudicato. Il successivo fallimento del debitore che conseguenze ha sull'azione revocatoria? Il Curatore può subentrare nell'azione vinta dal creditore o deve proporne una ex novo (se ve ne sono sempre i presupposti)?
Ringrazio e saluto-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/05/2022 18:52RE: Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore
Il dato rilevante è che il creditore che ha agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare la inefficacia della vendita di un immobile da parte di un suo debitore ha ottenuto una sentenza favorevole, che è passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento, per cui è chiaro che il curatore del fallimento non può continuare quella azione ormai definita.
Questi, tuttavia, (dando per scontato che ricorrano le condizioni per l'esercizio di una revocatoria fallimentare) può intraprendere, sussistendone i requisiti, una nuova azione revocatoria, dato che gli effetti della già esercitata azione non intaccano la validità dell'atto di compravendita ma implicano una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato.
Ovviamente deve calcolare i presumibili tempi della nuova azione perché, nel frattempo, il creditore vittorioso può iniziare e continuare l'azione esecutiva in quanto il bene oggetto dell'esecuzione non è compreso nel patrimonio del fallito acquisito all'attivo fallimentare; né il curatore può spiegare intervento in detta esecuzione in quanto privo di un titolo, che avrà solo con una sentenza costitutiva di revocatoria.
Zucchetti SG Srl-
Lorenzo Guido
roma22/12/2022 11:26RE: RE: Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore
Sempre in materia di revocatoria vinta dal singolo creditore ho un caso specifico da porre alla vostra attenzione e per il quale chiedo una risposta:
Una società viene dichiarata fallita il 26.2.2020.
Il curatore viene a conoscenza solo ultimamente che, in precedenza, con sentenza del 19.9.2018, la Corte di Appello di Roma, in accoglimento della domanda di una banca (creditore non fondiario della società fallita, allora in bonis) ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita immobiliare avvenuto in data 27.11.2007.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso in Cassazione che, con ordinanza pubblicata in data 19.01.2022, nel dichiarare inammissibili quattro motivi, ha confermato la decisione della Corte d'Appello.
Nel contempo, l'istituto di credito, vittorioso nell'azione revocatoria proposta, ha iniziato, in data 27.5.2022, l'esecuzione immobiliare presso il terzo proprietario, sul bene fuoriuscito dall'asse della società, allora in bonis.
Poiché il diritto del curatore di avviare una azione revocatoria autonoma sembrerebbe svanito ex art. 69bis l.f., si chiede se il curatore possa far valere un qualsivoglia diritto nell'interesse della massa dei creditori.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/03/2023 12:48RE: RE: RE: Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore
Ci dispiace non aver dato risposta tempestiva alla sua domanda, che per qualche disguido comunicativo era sfuggita. Provvediamo ora.
Per semplificare la fattispecie prospettiamo l'ipotesi che A abbia venduto a B un bene immobile e C, creditore di A, abbia agito in revocatoria ordinaria ottenendo la declaratoria di inefficacia di detta vendita da A a B; dopo due anni dalla sentenza di appello, A viene dichiarato fallito ma continua il giudizio in cassazione (che ha rigettato il ricorso) nella ignoranza della sua esistenza da parte del curatore, che viene a conoscenza dello stesso solo di recente; nel frattempo C ha iniziato azione esecutiva sul bene oggetto della compravendita revocata.
La premessa del discorso è che l'azione revocatoria mira unicamente a tutelare l'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, senza tuttavia produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del medesimo, di modo che il solo effetto dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. non è la invalidità dell'atto oggetto della domanda bensì l'inefficacia dell'atto revocato, e dunque l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata su di esso; ossia, rapportando il principio all'ipotesi prospettata, il creditore C ha la possibilità di agire come se il bene, che resta di titolarità dell'acquirente B, sia ancora nella disponibilità del proprio debitore A e, conseguentemente, egli, per soddisfare la propria pretesa creditoria, può agire esecutivamente nei confronti del terzo acquirente B rispettando le formalità previste dagli art. 602-604 c.p.c..
Questo effetto in primo luogo retroagisce alla data della trascrizione della domanda, che sicuramente sarà stata effettuata, e, inoltre, si verifica solo a favore del creditore che ha agito vittoriosamente in revocatoria, in quanto, non essendo il curatore del fallimento A subentrato e proseguito lui l'azione di revocatoria ordinaria ex art. 66, la decisione sulla revocatoria, divenuta definitiva, non può essere utilizzata dalla massa; per questa, infatti, , per la quale, quindi il bene oggetto della compravendita è uscito dal patrimonio di A fallito e, dati tempi decorsi sia per la decadenza che per la prescrizione, non ha a sua disposizione altro strumento per interferire sull'esecuzione che il creditore C sta legittimamente effettuando nei confronti dell'acquirente in bonis B.
Zucchetti SG srl-
Guglielmo Angioni
Milano14/02/2025 16:28RE: RE: RE: RE: Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore
Spettabile Fallco,
devo affrontare una questione simile in materia di liquidazione controllata.
Nel 2014 il debitore ha subito un'azione revocatoria da parte di Equitalia con riferimento alla cessione di 3 immobili ad una società. L'azione è stata vinta da Equitalia. La sentenza è passata in giudicato.
Nel frattempo la medesima società ha concesso ad Equitalia ipoteca volontaria sui predetti 3 immobili, a garanzia dei debiti del soggetto in questione.
Ad oggi il debitore ha richiesto l'avvio della liquidazione controllata, deducendo di non essere proprietario di alcun immobile, ed offrendo pertanto alla procedura solo una quota del reddito.
Domanda: la liquidazione controllata può essere avviata in questo modo? Gli immobili come si pongono rispetto alla procedura? In che termini devono essere considerati dal Gestore della Crisi? Posto che l'eventuale esdebitazione travolgerebbe anche i crediti dell'Agenzia Riscossione (ex Equitalia) per i quali era stata vittoriosamente esperita la revocatoria, quali iniziative potrebbe esperire l'Agenzia Riscossione?
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione.
Cordiali saluti.
GA
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/02/2025 19:35RE: RE: RE: RE: RE: Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore
Per semplificare la fattispecie prospettiamo l'ipotesi che A abbia venduto a B tre beni immobili e C (Equitalia), creditore di A, abbia agito in revocatoria ordinaria ottenendo la declaratoria di inefficacia di detta vendita da A a B con sentenza passata in giudicato. Attualmente A ha chiesto l'accesso alla procedura di liquidazione controllata (nella quale è bene ricordarlo il liquidatore può esperire solo azioni revocatorie ordinarie ma non fallimentari) ed in questo contesto si chiede quale sia la sorte dei tre immobili venduti da A a B e oggetto della revocatoria.
Il principio da cui muovere è che l'accoglimento della revocatoria determina la (sola) inefficacia (relativa) dell'atto rispetto all'attore, rendendo il bene trasferito a titolo oneroso (o gratuito) assoggettabile all'esecuzione, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente. Non capiamo, pertanto, come A abbia potuto dare consenso alla iscrizione di ipoteca volontaria sui beni che aveva venduto; può darsi che abbiamo capito male, ma il dato è poco significativo ai fini della risposta.
In forza di tale principio, quindi, i tre beni in questione ceduti da A a B non fanno più parte del patrimonio di A, ma di quello di B ad eccezione che per C, vittorioso in revocatoria con sentenza passata in giudicato prima dell'apertura della liquidazione controllata (comunque sicuramente C aveva trascritto la domanda, per cui gli effetti della sentenza risalgono alla trascrizione della domanda). Possibilità questa che non compete alla massa dei creditori della procedura di liquidazione controllata perché, come detto, la dichiarazione di inefficacia ha effetti relativi al solo soggetto che ha ottenuto il provvedimento per cui solo C può effettuare l'espropriazione sui beni in questione a tutela di un credito nei confronti di A, dante causa, dell'attuale proprietario B. Né la massa dei creditori può in qualche modo subentrare nell'azione revocatoria, dal momento che il giudizio si è concluso, già prima della apertura della liquidazione controllata e la sentenza è passata in giudicato. p
A questo punto le risposte ai quesiti posti sono già delineate: i tre beni oggetto della vendita non fanno parte del patrimonio del di A e quindi non possono essere messi a disposizione dei creditori di costui, per cui l'affermazione di A di non essere debitore di beni immobili (a meno che non ne abbia altri oltre quelli di cui si discute) è corretta e può mettere a disposizione dei creditori solo parte della sua retribuzione. In questa procedura l'agenzia Entrate ( C) può partecipare quale creditori chirografario o privilegiatom( a seconda del suo credito) ma non come ipotecario, perché l'ipoteca è iscritta su beni estranei al patrimonio acquisito e acquisibile alla procedura e tutte le problematiche che dovessero sorgere in merito alla esecuzione sui beni in questione riguardano B e i suoi creditori e non A, così come la eventuale esdebitazione che seguirà alla liquidazione controllata (che, a nostro avviso, non dovrebbe colpire il diritto ottenuto di C di soddisfarsi in via esecutiva sui beni in questione) non interessa l'attuale procedura.
Zucchetti SG srl-
Guglielmo Angioni
Milano17/02/2025 12:55RE: RE: RE: RE: RE: RE: Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore
Spettabile Fall.co,
l'ipoteca volontaria sui tre immobili oggetto di cessione (per i quali Equitalia ha esperito vittoriosamente l'azione revocatoria) è stata concessa dall'acquirente degli immobili stessi (nella prospettazione da Voi fatta: soggetto B), in favore della stessa Equitalia.
Tale condotta trova spiegazione nell'ambito di un procedimento penale ormai concluso, che era stato gestito da altri legali.
Sta di fatto che l'ipoteca sussiste, è stata concessa volontariamente dall'acquirente e titolare effettivo dei beni, e garantisce il credito di Equitalia (oggi Agenzia Riscossione) nei confronti del debitore/alienante (A).
Mi avete chiarito che gli immobili non possono entrare in nessun modo in procedura.
Considerando che la liquidazione controllata punta alla esdebitazione, e pertanto alla cancellazione del credito a garanzia del quale l'ipoteca fu concessa, mi chiedo se l'Agenzia Riscossione potrà comunque soddisfarsi sui predetti immobili ipotecati per la (cospicua) quota di debito che non sarà soddisfatta attraverso la procedura di liquidazione controllata.
Praticamente mi chiedo come si pone il terzo datore di ipoteca rispetto all'esdebitazione ottenuta nella liquidazione controllata.
Vi ringrazio dell'aiuto e Vi rinnovo i miei cordiali saluti.
GA-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/02/2025 16:48RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore
Avevamo, infatti, espresso le nostre perplessità sulla possibilità che l'ipoteca fosse stata concessa da A tanto da ipotizzare di aver capito male, come in effetti è perché lei ora chiarisce che l'ipoteca volontaria sui tre beni venduti e oggetto della revoca è stata concessa dall'acquirente B.
Lei si chiede chiedo come si pone il terzo datore di ipoteca rispetto all'esdebitazione ottenuta nella liquidazione controllata. Nel qualificare B quale terzo datore di ipoteca lei implicitamente ci dice che costui dopo aver acquistato i tre immobili ha concesso a favore di AE ipoteca a garanzia del credito che l'Agenzia vantava verso A; del resto non può che essere così perché, diversamente, se cioè B avesse concesso ipoteca a garanzia di un debito proprio verso l'AE, la questione degli effetti della esdebitazione di A non si porrebbe.
Tornando al tema il questione, a nostro avviso, la esdebitazione del debitore principale travolge anche l'ipoteca data dal terzo, posto che questi non è obbligato verso C, come invece un fideiussore, ma è solo responsabile, nei limiti del valore dei beni gravati, per la soddisfazione di un credito altrui che, con la esdebitazione, viene dichiarato inesigibile.
Egualmente dovrebbe venir meno il diritto della AER di agire in via esecutiva sui beni oggetto della vendita revocata, ma i dubbi in proposito non sono pochi perché AER è fornita di una sentenza passata in giudicato che l'autorizza a colpire detti beni, i quali se fossero rimasti nel patrimonio del debitore avrebbero concorso al pagamento dei creditori, sicuramente in misura maggiore a quella poi realizzata o realizzabile con il solo contributo della retribuzione.
Zucchetti SG srl
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