Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore

  • Federico Cartei

    Cecina (LI)
    24/05/2022 12:17

    Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore

    Buongiorno, volevo chiedere di approfondire la questione relativa all'azione revocatoria ordinaria proposta dal singolo creditore nei confronti del debitore in merito ad un atto vendita di un appartamento, terminata con esito positivo per il creditore e passata in giudicato. Il successivo fallimento del debitore che conseguenze ha sull'azione revocatoria? Il Curatore può subentrare nell'azione vinta dal creditore o deve proporne una ex novo (se ve ne sono sempre i presupposti)?

    Ringrazio e saluto
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/05/2022 18:52

      RE: Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore

      Il dato rilevante è che il creditore che ha agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare la inefficacia della vendita di un immobile da parte di un suo debitore ha ottenuto una sentenza favorevole, che è passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento, per cui è chiaro che il curatore del fallimento non può continuare quella azione ormai definita.
      Questi, tuttavia, (dando per scontato che ricorrano le condizioni per l'esercizio di una revocatoria fallimentare) può intraprendere, sussistendone i requisiti, una nuova azione revocatoria, dato che gli effetti della già esercitata azione non intaccano la validità dell'atto di compravendita ma implicano una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato.
      Ovviamente deve calcolare i presumibili tempi della nuova azione perché, nel frattempo, il creditore vittorioso può iniziare e continuare l'azione esecutiva in quanto il bene oggetto dell'esecuzione non è compreso nel patrimonio del fallito acquisito all'attivo fallimentare; né il curatore può spiegare intervento in detta esecuzione in quanto privo di un titolo, che avrà solo con una sentenza costitutiva di revocatoria.
      Zucchetti SG Srl
      • Lorenzo Guido

        roma
        22/12/2022 11:26

        RE: RE: Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore

        Sempre in materia di revocatoria vinta dal singolo creditore ho un caso specifico da porre alla vostra attenzione e per il quale chiedo una risposta:

        Una società viene dichiarata fallita il 26.2.2020.
        Il curatore viene a conoscenza solo ultimamente che, in precedenza, con sentenza del 19.9.2018, la Corte di Appello di Roma, in accoglimento della domanda di una banca (creditore non fondiario della società fallita, allora in bonis) ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita immobiliare avvenuto in data 27.11.2007.
        Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso in Cassazione che, con ordinanza pubblicata in data 19.01.2022, nel dichiarare inammissibili quattro motivi, ha confermato la decisione della Corte d'Appello.
        Nel contempo, l'istituto di credito, vittorioso nell'azione revocatoria proposta, ha iniziato, in data 27.5.2022, l'esecuzione immobiliare presso il terzo proprietario, sul bene fuoriuscito dall'asse della società, allora in bonis.
        Poiché il diritto del curatore di avviare una azione revocatoria autonoma sembrerebbe svanito ex art. 69bis l.f., si chiede se il curatore possa far valere un qualsivoglia diritto nell'interesse della massa dei creditori.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/03/2023 12:48

          RE: RE: RE: Revocatoria vinta dal singolo creditore prima del fallimento del debitore

          Ci dispiace non aver dato risposta tempestiva alla sua domanda, che per qualche disguido comunicativo era sfuggita. Provvediamo ora.
          Per semplificare la fattispecie prospettiamo l'ipotesi che A abbia venduto a B un bene immobile e C, creditore di A, abbia agito in revocatoria ordinaria ottenendo la declaratoria di inefficacia di detta vendita da A a B; dopo due anni dalla sentenza di appello, A viene dichiarato fallito ma continua il giudizio in cassazione (che ha rigettato il ricorso) nella ignoranza della sua esistenza da parte del curatore, che viene a conoscenza dello stesso solo di recente; nel frattempo C ha iniziato azione esecutiva sul bene oggetto della compravendita revocata.
          La premessa del discorso è che l'azione revocatoria mira unicamente a tutelare l'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, senza tuttavia produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del medesimo, di modo che il solo effetto dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. non è la invalidità dell'atto oggetto della domanda bensì l'inefficacia dell'atto revocato, e dunque l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata su di esso; ossia, rapportando il principio all'ipotesi prospettata, il creditore C ha la possibilità di agire come se il bene, che resta di titolarità dell'acquirente B, sia ancora nella disponibilità del proprio debitore A e, conseguentemente, egli, per soddisfare la propria pretesa creditoria, può agire esecutivamente nei confronti del terzo acquirente B rispettando le formalità previste dagli art. 602-604 c.p.c..
          Questo effetto in primo luogo retroagisce alla data della trascrizione della domanda, che sicuramente sarà stata effettuata, e, inoltre, si verifica solo a favore del creditore che ha agito vittoriosamente in revocatoria, in quanto, non essendo il curatore del fallimento A subentrato e proseguito lui l'azione di revocatoria ordinaria ex art. 66, la decisione sulla revocatoria, divenuta definitiva, non può essere utilizzata dalla massa; per questa, infatti, , per la quale, quindi il bene oggetto della compravendita è uscito dal patrimonio di A fallito e, dati tempi decorsi sia per la decadenza che per la prescrizione, non ha a sua disposizione altro strumento per interferire sull'esecuzione che il creditore C sta legittimamente effettuando nei confronti dell'acquirente in bonis B.
          Zucchetti SG srl