Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

CONTO CORRENTE COINTESTATO ED OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA TRASCRIZIONE

  • Alessio Stella

    Arezzo
    30/05/2022 13:06

    CONTO CORRENTE COINTESTATO ED OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA TRASCRIZIONE

    Buongiorno,
    sulla base di vostre risposte precedenti è chiaro che le sorti del saldo del conto corrente cointestato dipendono dalla circostanza se lo stesso si è estinto integralmente o parzialmente.
    Nel primo caso la curatela potrà richiedere il 100% del saldo alla data di trascrizione nel secondo il 50%.
    E' altrettanto chiaro come la dottrina nel caso di fallimento di uno dei due cointestatari, ove vi fosse la facoltà di compiere operazioni anche separatamente (quindi a firme disgiunte), sia orientata ad accogliere la tesi dello scioglimento parziale e quindi la facoltà della Curatela di richiedere la metà di sua spettanza.
    Non è invece chiaro cosa accade in quest'ultima circostanza (conto cointestato a firme disgiunte) per le operazioni avvenuta successivamente, nello specifico la domanda è la seguente:
    il conto corrente cointestato (a firme disgiunte) non è stato cessato dalla banca immediatamente ma 6 mesi successivi alla data di trascrizione della sentenza (saldo a questa data 0€), in questo periodo è stato incassato un bonifico di 5000€ ed effettuato pagamento di 5.000€, (alla data di cessazione del conto corrente il saldo era nuovamente €0). Di questi 5000€ pervenuti nel conto cointestato dopo la sentenza di fallimento la banca è tenuta a rimborsare al fallimento il 100% o il 50% , ancorché non è stata data nessuna autorizzazione dalla curatela al proseguimento del rapporto nei soli confronti del cointestatario in bonis?
    Per finire si evidenzia, se tale ulteriore notizia fosse discriminante, come l'incasso è relativo all'attività d'impresa (incasso fattura commerciale) mentre l'uscita non è possibile definirla.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/05/2022 21:28

      RE: CONTO CORRENTE COINTESTATO ED OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA TRASCRIZIONE

      Lei, che ha letto le altre nostre risposte sul tema del fallimento di uno dei cointestatari del conto cointestato, ricorderà che il punto critico della materia riguarda gli effetti del fallimento sul conto corrente cointestato, e cioè se l'effetto dello scioglimento previsto dall'art. 78 l. fall. investe tutti i cointestatari o soltanto quello fallito, ed avevamo sintetizzato le ragioni a fondamento dei due orientamenti, optando per lo scioglimento parziale, ove però, vi fosse la facoltà per i cointestatari di compiere le operazioni anche separatamente, ossia con firma disgiunta come nel suo caso.
      L'accoglimento della tesi dello scioglimento parziale, premesso che il curatore del fallimento di uno dei cointestatari ha diritto ad ottenere soltanto la metà delle liquidità risultanti dal conto al momento della dichiarazione di fallimento, comporta che lei può prelevare la metà o farsi accreditare la metà dell'importo esistente sul conto al momento del fallimento. Ovviamente l'attivo sul conto in quel momento può essere poco o tanto e può il conto essere stato svuotato dal cointestatario in bonis in vista del fallimento. e di questo la banca non può rispondere essendo il conto con firma disgiunta, che consente a ciascun cointestatario di operare sul conto separatamente dagli altri.
      Posto che lo scioglimento del contratto di conto corrente con la parte fallita è automatico ai sensi del primo comma dell'art. 78 l. fall., la continuazione dello stesso dopo il fallimento del cointestatario deve intendersi che viene mantenuta con il cointestatario in bonis. Pertanto, fermo restando il diritto del curatore di ottenere la metà dell'attivo risultante sul conto alla data del fallimento, gli accrediti successivi a tale evento avvengono sul conto che si è estinto per il fallito con effetto dalla data di fallimento e continua solo con l'altro, per cui la regolamentazione di quanto accaduto successivamente sul conto rientra in un rapporto di dare e avere tra lei, quale curatore del fallito, e l'altro cointestatario, al quale deve chiedere il rimborso di quei versamenti in conto di competenza del fallito.
      Se, invece, si ritiene che il conto si sia estinto nella sua integrità, la banca deve accreditarle l'intero importo esistente in attivo alla data del fallimento e l'altro cointestatario avrà diritto ad ottenere la restituzione della metà. In questo secondo caso diventa conseguenziale anche l'applicazione dell'art. 44 l.f., per cui anche le somme accreditate dopo il fallimento vanno acquisite all'attivo e l'altro cointestatario dovrà insinuarsi al passivo per ottenere la restituzione della metà di quanto versato dalla banca al fallimento.
      Zucchetti SG srl