Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Rottamazione automezzo intestato alla società fallita.

  • Cosmo Formichelli

    Isernia
    26/01/2023 11:41

    Rottamazione automezzo intestato alla società fallita.

    Buongiorno, vorrei sapere se la Curatela, a seguito di autorizzazione del Giudice Delgato, può procedere alla rottamazione di un automezzo sul quale è iscritto un provvedimento di fermo amminsitrativo.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/01/2023 18:30

      RE: Rottamazione automezzo intestato alla società fallita.

      Una delle conseguenze del fermo amministrativo è il divieto di rottamazione dell'auto interessata se prima non si cancella al PRA il provvedimento. Per ottenere la cancellazione è necessario estinguere il debito che ha dato luogo al fermo, poi richiedere la "cessazione della circolazione per demolizione" e quindi procedere alla cancellazione del fermo amministrativo (Circolare A.C.I. 16/9/2009 prot. DSD/0011454/09); solo in questo modo, infatti, il demolitore potrà effettuare la demolizione, altrimenti non potrà ottenere la radiazione della vettura al momento in cui consegna le targhe al PRA. Anche in caso di mancato pagamento si può ottenere la rottamazione quando il veicolo non è più in grado di circolare in quanto inutilizzabilità perché mancante delle parti essenziali, bruciato, gravemente distrutto o danneggiato e così via; in tal caso è prevista una procedura per attestare le condizioni della vettura.
      Queste sono le regole ordinarie, ma nel caso l'auto è stata acquista all'attivo di un fallimento, per cui è da chiedersi se le stesse regole operano in caso di fallimento. Noi abbiamo più volte detto che, essendo il fermo amministrativo un provvedimento di autotutela cautelare intrinsecamente provvisoria, attuato in garanzia dell'integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, esso incorre nella sospensione di cui all'art. 51 l. fall.; questo comporta che il fermo non blocca la liquidazione dell'auto e che può essere cancellato ai sensi dell'art. 108 l. fall. dopo il pagamento; nella specie, invece, la curatela non intende procedere alla funzione tipica liquidatoria del fallimento per disporre la distribuzione del ricavato ai creditori, ma per procedere alla rottamazione e su questo ci sembra che la natura cautelare. A questo punto si può dire sia che anche la rottamazione è una forma di liquidazione, per cui il giudice delegato può autorizzarla nonostante il fermo amministrativo, sia che la rottamazione non è coperta dal divieto di cui all'art. 51. Noi optiamo per la prima soluzione, che ci sembra più conforme alla disciplina fallimentare, ma si tratta di una nostra opinione e non abbiamo trovato alcun precedente specifico.
      Zucchetti SG srl