Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Depositi cauzionali relativi a oneri per pagamento tardivo di assegni

  • Roberta Carnevale

    Roma
    18/11/2021 17:33

    Depositi cauzionali relativi a oneri per pagamento tardivo di assegni

    Buonasera,
    possono essere appresi nell'attivo fallimentare i depositi cauzionali relativi a oneri per pagamento tardivo di assegni emessi dalla società fallita e ancora non reclamati dai beneficiari degli assegni essendo trascorsi più di 7 anni?
    Ringrazio per la collaborazione
    Cordiali Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/11/2021 20:21

      RE: Depositi cauzionali relativi a oneri per pagamento tardivo di assegni

      L'art. 8 l.15.12.1990, n. 386, in tema di "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari" prevede che:
      "1.Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
      2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione
      equivalente.
      3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto".
      Il deposito cauzionale- che ha tra l'altro lo scopo di evitare l'iscrizione del nominativo del soggetto che ha emesso l'assegno presso la Centrale d'Allarme Interbancaria- è quindi vincolato al portatore del titolo; tuttavia non essendo stato utilizzato finora il deposito, il pagamento che verrebbe effettuato dopo la dichiarazione di fallimento- al di lù di ogni altra considerazione- sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 44 l. fall. , per cui a nostro avviso il curatore può chiederne la restituzione.
      Zucchetti SG srl