Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

BENII NON LIQUIDATI

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    20/07/2020 16:24

    BENII NON LIQUIDATI

    BUONASERA,
    VOLEVO CHIEDERE SE CI SONO DEGLI IMMOBILI RIMESSI AL FALLITO PERCHè NON VENDUTI, PREVIO AUTORIZZAZIONE DEL G.D. E COMITATO CREDITORI, COME CI SI COMPORTA PER L'IMU TASI DEL PERIODO FALLIMENTARE. TRATTASI DI BENI PERSONALI DEL SOCIO SNC. GRAZIE DANIELA
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/07/2020 21:07

      RE: BENII NON LIQUIDATI

      Per quanto riguarda l'IMU, come abbiamo già scritto in altri interventi, la questione è certamente delicata, e non sarebbe male se l'Agenzia dettasse una linea chiara senza costringerci a costruire interpretazioni che inevitabilmente prestano il fianco a dubbi e possibili critiche.

      Dopo questa premessa, e ribadendo che si tratta di una nostra interpretazione solo in parte sorretta da prese di posizione ufficiali, ricordiamo che l'art. 10 co. 6 del D.Lgs. 504/1992 dispone: "il curatore è tenuto al versamento dell'imposta entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento".

      Orbene, poiché l'abbandono del bene non implica alcun decreto di trasferimento, vengono meno i presupposti impositivi in capo alla procedura.

      Tale deduzione, che comprendiamo essere decisamente "scarna", trova un supporto nell'ordinanza Corte di Cassazione n. 3845 del 15/2/2013, la quale afferma che "ove il fallimento o la liquidazione coatta vengano chiusi senza farsi luogo alla vendita ... la predetta obbligazione tributaria, quale progressivamente maturata, è posta a carico" del fallito che ne riacquisisce la disponibilità.

      La fattispecie di cui si occupa detta ordinanza è la chiusura della procedura con ritorno in bonis dell'imprenditore, ma ci pare che il principio enunciato sia applicabile anche alla diversa ipotesi di abbandono del bene da parte del Curatore.


      Per quanto invece riguarda la TASI, non essendo dettata per essa una disciplina speciale per il caso di fallimento, si applicano le regole ordinarie e quindi quanto maturato in corso di procedura è dovuto, in prededuzione.


      Tutto ciò vale ovviamente per le imposte maturate in corsi di procedura, perché quella maturate antecedentemente sono debiti concorsuali, da ammettere al passivo a seguito di regolare istanza di ammissione e da pagare in sede di riparto.