Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

iva ad esigibilità differita

  • Carla Ferriero

    SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
    13/10/2020 17:32

    iva ad esigibilità differita

    Il fallimento vantava un credito ante fallimento verso una pubblica amministrazione. La fattura è stata emessa nel 2011 con regime dell'iva differita ai sensi dell'art. 6 c. 5 dpr 633/72. Alla data dell'apertura del fallimento (2016) la fattura non era stataa ancora pagata e dunque l'iva non era ancora esigbile. Il fallimento previo contenzioso con la pubblica amministrazione, ha incassato la fattura nel 2020. L'incasso avviene nel corso della procedura anno2020, devo presentare la liquidazione periodica iva (lipe) e vesare l'iva incassata nel triestre di tiferimento? Premetto che l'importo dell'iva differita risulta dall'ultima dichiarazione iva anno 2011 e che non è stato riportato di conseguenza nelle dchiarazioni/liquidazioni periodiche iva successive al fallimento.
    In attesa di un riscontro porgo coediali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/10/2020 11:54

      RE: iva ad esigibilità differita

      Non ci è chiaro cosa sia stato indicato nella dichiarazione IVA anno 2011:
      - è stata erroneamente indicata l'IVA, come se fosse stata esigibile nell'anno
      - o è stato correttamente indicato solo l'imponibile nel rigo VE36 (oggi VE37)?

      Nel primo caso c'è stato un errore, nel secondo no, ma in entrambi i casi l'importo dell'IVA in questione non doveva essere riportato nelle dichiarazioni successive: se abbiamo ben inquadrato la questione, il non aver riportato l'IVA in questione nelle dichiarazioni successive è quindi corretto, e comunque ininfluente ai fini del comportamento da tenere ora, che è:
      - indicare l'IVA in questione sia nelle liquidazioni periodiche che nella dichiarazione annuale
      - non versarla.

      Ovviamente, come in tutti gli altri casi nei quali sorge in corso di procedura "IVA ante" (sia a credito che a debito), poiché la modulistica dichiarativa non consente di evidenziare tale distinzione, è possibile che venga effettuata una segnalazione di irregolarità e sarà possibile dimostrare in contraddittorio la correttezza del proprio comportamento (a tal fine raccomandiamo di predisporre fin d'ora un prospetto illustrativo e conservare la documentazione di supporto).

      Esattamente come accade quando è l'Ufficio, in sede di esame delle istanze di rimborso, che rileva tale distinzione, negando il rimborso dell' "IVA ante" in presenza di debiti concorsuali verso l'Erario.