Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Cancellazione pignoramento/fermo amministrativo

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    28/11/2022 13:29

    Cancellazione pignoramento/fermo amministrativo

    Buongiorno,
    sono a chiedere il Vostro parere relativamente alla seguente fattispecie:
    l'acquirente di un automezzo chiede alla sottoscritta di voler chiedere al Giudice Delegato l'autorizzazione alla cancellazione del pignoramento/fermo amministrativo. Si tratta di un gravame per il quale il Gd può ordinare la cancellazione?
    Vi ringrazio e Vi porgo cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/11/2022 19:11

      RE: Cancellazione pignoramento/fermo amministrativo

      L'esistenza di un fermo amministrativo su un bene mobile registrano non ne impedisce la vendita, ma il fermo amministrativo mantiene i suoi effetti anche dopo che il veicolo è stato ceduto, con tutti i limiti di circolazione, demolizione e radiazione; se si si vuole liberare il mezzo dal vincolo bisogna disporne la cancellazione, che segue il pagamento della violazione che aveva generato il fermo.
      Questo nelle vendite tra privati, ove una volta saldato il debito per il quale è stato iscritto il fermo, il soggetto (venditore o acquirente, a seconda dei patti conclusi) dovrà presentare, tra gli altri documenti, alla Direzione Provinciale ACI (che gestisce il PRA) il provvedimento di revoca in originale, che viene rilasciato dal concessionario della riscossione, contenente i dati del mezzo, del debitore e l'importo del credito di cui si chiede la cancellazione e, a seguito dell'esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale.;
      Discorso diverso è nelle vendite coattive, perché qui, il pagamento del debito che ha prodotto il fermo segue l'ordine della graduazione se esistono più creditori concorrenti (nel fallimento come nell'esecuzione individuale); inoltre il giudice dell'esecuzione, come il giudice del fallimento, poiché la vendita coattiva ha effetto purgativo, deve provvedere a disporre la cancellazione di tutti i gravami pregiudizievoli per chi acquista e, quindi le trascrizioni della sentenza di fallimento, le iscrizioni ipotecarie, i privilegi speciali, i pignoramenti e i sequestri conservativi; e il fermo amministrativo è un provvedimento di autotutela cautelare intrinsecamente provvisoria, attuato in garanzia dell'integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, per cui riteniamo che di esso ne possa essere disposta la cancellazione; tant'è che, proprio perché misura amministrativa cautelare (secondo alcuni esecutiva), è comune opinione che essa sia inefficace o perda effetto per il disposto dell'art. 51 l.f., che colpisce anche le misure cautelari, preparatorie all'espropriazione di iniziativa individuale (Cass.13/01/2011, n. 711; Cass. 3/09/1996, n. 8053; App. Napoli, 21/10/1992; T.A.R. Lazio Roma, 11/10/2004, n. 10683).
      Zucchetti SG srl
    • Marcello Cosentino

      Portogruaro (VE)
      11/03/2024 11:54

      RE: Cancellazione pignoramento/fermo amministrativo

      Mi allaccio alla discussione precisando che non si tratta di un fermo amministrativo ma della trascrizione al PRA della sentenza di un fallimento, chiuso da qualche anno, di cui ero curatore.
      L' acquirente dell'autovettura voleva rottamarla ma ciò è possibile solo dopo la cancellazione della trascrizione.
      So di dovermi rivolgere una istanza all'ex GD chiedendo di ordinare la cancellazione del gravame ma non ho idea di come depositare l'istanza.
      Chiedo al forum ed ai Vs esperti un consiglio su come superare l'impasse.
      Grazie molte
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        11/03/2024 19:59

        RE: RE: Cancellazione pignoramento/fermo amministrativo

        La via potrebbe essere quella indicata di rivolgersi al l'ex giudice delegato per disporre la cancellazione, ma probabilmente dovrà rivolgersi al Presidente della Sezione perché richiami il giudice delegato, se fa ancora parte del tribunale, per svolgere tale incombente, o ne nomini un altro. L'istanza potrebbe essere spedita per posta o consegnata manualmente in cancelleria.
        Zucchetti SG srl
    • Mauro Orioli

      Ravenna
      07/02/2025 16:21

      RE: Cancellazione pignoramento/fermo amministrativo

      Nell'ambito di una procedura di Liquidazione Controllata il GD ha disposto la non acquisizione all'attivo di un' autovettura con due motivazioni. La prima legata alla necessità, del sovraindebitato, di utilizzare tale autovettura per esigenze lavorative; la seconda per una anti economicità dell'acquisizione di un mezzo che necessita di significative riparazioni.
      Il bene è tornato così nella disponibilità del sovraindebitato anche se, come disposto anche dal GD, potrà essere sottoposto ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori.
      Sul bene risultavano iscritti 2 fermi amministrativi per pendenze fiscali ed il legale del sovraindebitato chiede che il GD disponga la cancellazione di tali gravami.
      Ho dei dubbi sul fatto che il GD possa cancellare tale gravami in assenza di una vendita "purgativa" ; è tuttavia vero che l'art. 150 CCII prevede l'impossibilità di avviare azioni esecutive o cautelari successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata ma in questo caso si tratta di "proseguire" un'attività, di fatto cautelare, avviata prima dell'apertura della procedura. Cosa ne pensate?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        08/02/2025 16:40

        RE: RE: Cancellazione pignoramento/fermo amministrativo

        Il punto cruciale del provvedimento del giudice (probabilmente emesso in mancanza del comitato dei creditori) è quello che riguarda la non apprensione all'attivo, ai sensi dell'art. 142, comma 3, c.c.i.i., o la dismissione dell'auto ai sensi dell'art. 213, comma 2, dato che una volta che il bene non fa parte o non fa più parte dell'attivo della procedura, lo stesso rimane o ritorna nella disponibilità del debitore, che ne fa l'uso che vuole, utilizzandolo per lavoro o per divertimento, e, di conseguenza, il giudice perde ogni possibilità di emettere provvedimenti riguardanti il bene stesso, anche perché, come giustamente lei ricorda, manca una vendita coattiva con effetti purgativi.
        Rimasto o rientrato il bene nella disponibilità del debitore i creditori possono aggredirlo sia con azioni esecutive che cautelari, iniziandone di nuove o proseguendo quelle già iniziate prima dell'apertura della liquidazione controllata dal momento che non trova (qualora il bene non sia stato mai acquisito all'attivo) o non trova più (qualora il bene sia stato acquisito e poi dismesso) applicazione il divieto di cui all'art. 150. Questa norma, per inciso, blocca non solo l'inizio ma anche la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari , come emerge dalla chiara dizione della stessa, secondo la quale "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura".
        Zucchetti Sg srl