Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Trattamento del credito iva prefallimentare in fase di chiusura della procedura

  • Gabriella Di Pietro

    Termoli (CB)
    29/12/2025 16:11

    Trattamento del credito iva prefallimentare in fase di chiusura della procedura

    Buongiorno,
    devo chiudere una procedura fallimentare in cui è presente un credito iva totale di € 5.045,00 di cui € 4.721,00 di natura prefallimentare.
    L'Agenzia Entrate è stata ammessa al passivo del fallimento per ruoli in materia IRES, IRAP e IVA di importi di gran lunga maggiori del credito Iva e sarà soddisfatta in sede di riparto solo in minima parte.
    Chiedo qual'è l'esatta procedura da adottare considerato che l'Agenzia Entrate non erogherà il rimborso del credito prefallimentare nè varrebbe la pena aspettare per la chiusura della procedura i tempi del rimborso della esigua parte di credito post fallimentare, all'incirca 300,00 euro.
    Sarebbe giusto farmi autorizzare dal G.D. alla rinuncia del credito post fallimentare e alla richiesta di rimborso del credito prefallimentare nell'ultima dichiarazione Iva da presentare solo affinchè l'Agenzia Entrate possa poi procedere alla compensazione ex art.56 L.F.?
    Oppure potrei far presente in un'istanza al GD la situazione relativa al Credito Iva, chiedendogli quindi di autorizzarmi alla rinuncia totale del credito visto che in sede di riparto comunque non potrei gestirlo e lo stesso resterebbe comunque ad Agenzia Entrate?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/12/2025 11:35

      RE: Trattamento del credito iva prefallimentare in fase di chiusura della procedura

      Riteniamo dirimente la fase nella quale è la procedura.

      Se si è in prossimità della chiusura, ultimate (o comunque nella fase finale e con risultato ragionevolmente certo) le attività di realizzo dell'attivo, allora la seconda procedura è sicuramente conveniente: relazione al Giudice Delegato e richiesta di autorizzazione all'abbandono del modesto credito residuo dopo la compensazione.

      Se invece si è ancora in una fase intermedia della procedura, riteniamo più corretta la prima procedura, dato che, una volta rinunciato il credito IVA (la rinuncia riteniamo non possa essere parziale), il debito verso l'Agenzia delle Entrate risulterebbe essere superiore a quello effettivo (appunto, perché non ne è stato ridotto l'importo per compensazione).

      E ciò potrebbe portare a conseguenze in sede di riparto qualora dopo la rinuncia cambiasse qualcosa, p.es. per entrate non attese (astrattamente possibili fino alla chiusura della procedura).

      Le probabilità che ciò accada sono ovviamente ed evidentemente minime, ma perché correre un rischio che si può evitare?

      Anche la tempistica ci pare in linea con quanto abbiamo scritto:

      - se siamo in chiusura, è opportuno scegliere la strada più veloce

      - se siamo in corso di procedura, anche la strada che comporta più passaggi e quindi richiede più tempo può essere percorsa senza problemi.