Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

URGENTE: Lavori di manutenzione su immobile oggetto di procedura esecutiva immobiliare ante fallimento

  • Lorena Marcugini

    Foligno (PG)
    06/07/2023 13:00

    URGENTE: Lavori di manutenzione su immobile oggetto di procedura esecutiva immobiliare ante fallimento

    Buongiorno,
    sono stata nominata curatore in una procedura fallimentare in cui il compendio risulta staggito in una procedura esecutiva immobiliare nella quale ho intenzione di intervenire ai sensi dell'art. 107 comma 6 L.F. e nella quale risulta nominato Custode l'istituto di vendite giudiziarie. Ciò premesso, ricevo dallo stesso una comunicazione a mezzo pec con la quale mi viene girata la richiesta di urgente intervento da parte di una confinante per effettuare opere di intervento finalizzate a dirimere il problema del guano lasciato dai piccioni, causa di male odori tali per cui rendono impossibile l'apertura delle finestre delle camere che si affacciano sul cortile.
    La confinante, quindi, chiedeva all'ivg, in quanto custode, intervento di pulizia straordinaria, taglio erba, potatura piante sistemazione e sanificazione del cortile.
    Considerato che l'ivg non mi ha permesso l'accesso per l'apposizione dei sigilli riferendomi che avrebbero dovuto richiedere un provvedimento di autorizzazione da parte del G.E., ora mi chiedo il motivo tale per cui debba essere il Curatore ad occuparsi della risoluzione di tale problema. Pertanto, vista la mia perplessità, tra l'altro non avendo trovato supporto giurisprudenziale, chiedo cortesemente il vostro autorevole parere su chi ha l'onere di provvedere, se il custode giudiziario oppure il curatore.
    Ringrazio sin d'ora per la vostra proficua e autorevole collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/07/2023 19:00

      RE: URGENTE: Lavori di manutenzione su immobile oggetto di procedura esecutiva immobiliare ante fallimento

      Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di immobili del fallito, se non sia stato nominato un custode diverso dal debitore, anche la custodia dei beni pignorati si trasferisce immediatamente in capo al curatore, ex art. 42 l. fall. e 559 c.p.c. (Cass. 08/05/2009, n.10599; Cass. 6 dicembre 2002, n. 17334). Nel caso in cui, come nella specie è già stato nominato un custode, questi mantiene la sua carica fin quando il giudice dell'esecuzione (e non quello delegato) non lo revoca in favore del curatore, per cui giustamente l'IVG ha prospettato la necessità di chiedere l'autorizzazione al giudice dell'esecuzione al momento dell'apposizione dei sogilli.
      Il custode, tuttavia per fare i lavori in questione, o altri, non deve certo anticipare di tasca propria le spese, per cui , come in precedenza si poteva rivolgere al creditore istante o al debitore per ottenere i fondi, ora che l'esecuzione individuale è sospesa non può che rivolgersi a lei, che comunque ha la disponibilità giuridica dei beni (avrà infatti effettuato la trascrizione della sentenza presso i competenti Uffici).
      Pertanto per superare la situazione di stallo sarebbe preferibile che lei come curatore chiedesse di subentrare come custode all'IVG e gestisse la questione con il vicino direttamente, tanto più che, come anticipato, lei intende subentrare nell'esecuzione in corso.
      Zucchetti SG srl
      • Lorena Marcugini

        Foligno (PG)
        06/07/2023 19:26

        RE: RE: URGENTE: Lavori di manutenzione su immobile oggetto di procedura esecutiva immobiliare ante fallimento

        Vi ringrazio per il sollecito riscontro. Volevo precisare che, avendo effettivamente trascritto la sentenza presso i competenti uffici, avrei la disponibilità giuridica ma non di fatto poiché questa è attualmente esercitata dall'ivg che in effetti ancora possiede le chiavi tanto è che, al fine di non avere ostacoli nella procedura per accedere ai locali, ho ritenuto nominare il medesimo ivg quale coadiutore per espletare le attività di apposizione sigilli e di inventariazione dei beni. Preciso altresì che la procedura non è sospesa ma sta proseguendo il suo corso tanto che il professionista delegato mi ha riferito che è in procinto di pubblicare il primo avviso di vendita. La mia intenzione è quella di intervenire nella procedura esecutiva ma non quella di subentrare nell'attività di custode attesa la maestosità del compendio (trattasi di residenza storica) e, pertanto, avrei preferito sostenere le spese qualora vi fosse stato attivo già liquido ma non quello di preoccuparmi dell'esecuzione dei lavori; se invece vi fosse stata la possibilità per il custode di richiedere i fondi al creditore procedente nella esecuzione sicuramente sarebbe stato per lui più vantaggioso. Tenuto conto delle mie precisazioni, mi confermate che comunque l'obbligo di far provvedere alla esecuzione dei lavori spetta al curatore?
        Grazie ancora.
        Cordialità
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          07/07/2023 19:33

          RE: RE: RE: URGENTE: Lavori di manutenzione su immobile oggetto di procedura esecutiva immobiliare ante fallimento

          Finora noi abbiamo ragionato partendo dal presupposto che l'esecuzione in corso fosse una esecuzione ordinaria, sia perché lei non ha mai parlato di credito o creditore fondiario sia perché lei ha detto che intendeva intervenire ai sensi dell'art. 107, co. 6 l. fall. che, appunto, tratta del subentro del curatore nella posizione del creditore procedente; questi, a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, non può più continuare l'esecuzione per il divieto di cui all'art. 51, per cui il curatore ha la facoltà di continuare lui l'esecuzione sostituendosi al creditore pignorante iniziale, nel qual caso l'esecuzione continua secondo le regole del codice di rito con conservazione degli effetti del pignoramento, oppure di far dichiarare la improcedibilità della procedura esecutiva, nel qual caso si perde tutto ciò che è stato fatto nella precedente esecuzione individuale e il bene viene venduto in sede fallimentare.
          Ora lei ci dice che l'esecuzione individuale sta continuando, e questo fa pensare allora che si tratti di una esecuzione fondiaria in quanto i creditori fondiari, in deroga all'art. 51 l. fall. possono iniziare e continuare l'azione esecutiva anche in pendenza del fallimento del debitore ai sensi dell'art. 41TUB; il questo caso il curatore non può sostituirsi al creditore procedente ai sensi del sesto comma dell'art. 107 l. fall., ma può intervenire nella procedura esecutiva in corso ai sensi sempre dell'art. 41 TUB per far valere i crediti prioritari su quello ipotecario fondiario. Se invece il creditore esecutante non fondiario continua l'esecuzione dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, gli atti da lui compiuti (compresa la vendita) in violazione del divieto di proseguire l'esecuzione individuale sono nulli o, comunque, inefficaci nei confronti della massa.
          E' chiaro allora che se in una esecuzione ordinaria la sostituzione del custode già nominato è abbastanza ovvia, specie se il curatore, che per legge è il naturale custode dei beni fallimentari, subentra nell'esecuzione, nel caso di esecuzione fondiaria la questione diventa più complessa proprio perché il creditore continua quella originaria esecuzione nel corso della quale era stato nominato già un custode. A nostro avviso, anche in questo caso il giudice dell'esecuzione dovrebbe revocare il custode precedente sostituirlo con il curatore, ma secondo una risalente decisione (Cass. 02/06/1994, n. 5352) "in forza delle disposizioni eccezionali di cui al r.d. 16 luglio 1905 n. 646 (applicabile alla fattispecie ratione temporis), che consentono la coesistenza della procedura concorsuale con l'azione esecutiva individuale, anche durante il fallimento del debitore, il giudice dell'esecuzione immobiliare - instaurata o proseguita dall'istituto di credito fondiario sul bene ipotecato in suo favore secondo le leggi speciali - ha il potere di nominare o sostituire il custode e pertanto il suo provvedimento in materia non è affetto da vizio di difetto di potere. Tale potere di nomina e di sostituzione, inoltre, non deve necessariamente avere come destinatario il curatore del fallimento, sia esso anteriore o successivo al pignoramento".
          Zucchetti SG srl
          • Lorena Marcugini

            Foligno (PG)
            10/07/2023 23:53

            RE: RE: RE: RE: URGENTE: Lavori di manutenzione su immobile oggetto di procedura esecutiva immobiliare ante fallimento

            Chiedo venia, ho effettivamente omesso di specificare che si tratta di esecuzione fondiaria con la quale il creditore procedente ha comunicato l'intenzione di continuare l'azione esecutiva ai sensi del 41 TUB ed erroneamente ho riferito circa la mia intenzione di intervenire ai sensi del 107 co. 6 l.f. in luogo dello stesso 41 TUB. Ciò che, invece, ribadisco è il fatto di non voler subentrare nella custodia e, quindi, lasciare che rimanga custode lo stesso ivg attesa la vastità del compendio immobiliare. Secondo quanto chiarito, quindi, considerato che non ho la disponibilità di fatto del compendio e al momento la procedura non ha liquidità, è corretto pretendere che sia il custode dell'esecuzione a provvedere ai lavori di manutenzione con onere a carico del creditore procedente?
            Ringrazio ancora e mi scuso per le mie inesattezze.
            Cordialità
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              11/07/2023 16:08

              RE: RE: RE: RE: RE: URGENTE: Lavori di manutenzione su immobile oggetto di procedura esecutiva immobiliare ante fallimento

              Noi nelle precedenti risposte ci siamo ispirati al principio formulato da remota Cassazione (Cass., 2 giugno 1994, n. 5352), per la quale «il giudice dell'esecuzione immobiliare - instaurata o proseguita dall'istituto di credito fondiario sul bene ipotecato a suo favore secondo le leggi speciali - ha il potere di nominare o sostituire il custode e pertanto il suo provvedimento in materia non è affetto da vizio di potere. Tale potere di nomina e di sostituzione, inoltre, non deve avere necessariamente come destinatario il curatore del fallimento, sia esso anteriore o successivo al fallimento». Ossia, secondo la Corte è il giudice dell'esecuzione, anche in pendenza del fallimento, che conserva immutato il proprio potere di nomina/sostituzione del custode, con i margini di scelta che tipicamente gli appartengono, succhè nell'ipotesi di fallimento sopravvenuto all'avvio dell'esecuzione individuale, non può ritenersi imposta allo stesso giudice la sostituzione con il curatore del custode già designato né, tantomeno, può assistersi alla sostituzione automatica di quest'ultimo.
              Non tutti sono d'accordo su questi criteri, non tanto nel privare il giudice dell'esecuzione del potere di sostituire il custode esistente, quanto nel fatto che, in caso di revoca del precedente custode, la nomuna non può che ricadere sul curatore, custode ex lege anche del cespite pignorato ed ipotecato a garanzia dell'istituto fondiario.
              In ogni caso, nella sua fattispecie, fin quando il giudice dell'esecuzione non revoca e sostituisce il custode già esistente, questo continua a svolgere il suo ruolo, almeno se si segue la linea sopra indicata. Il custode nominato ha tuttavia la funzione di amministrare i beni in attesa della liquidazione e corrispondere le eventuali rendite al creditore fondiario, ma non certo quella di anticipare il denaro per eventuali spese di manutenzione dell'immobile pignorato; le chiederà al creditore pignorante il quale potrebbe non avere interesse ad anticipare somme che potrebbe poi non recuperare, per cui, pur capendo la sua ritrosia ad impegnarsi in compiti gravosi, alla fine tutto comunque ricadrà sulla procedura,
              Zucchetti SG srl