Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Incasso canoni di locazione e procedura esecutiva immobiliare pendente

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    14/03/2022 11:24

    Incasso canoni di locazione e procedura esecutiva immobiliare pendente

    Buongiorno,
    per fallimento appena aperto, la società fallita è proprietaria di un immobile sul quale sussisteva, prima della sentenza dichiarativa di fallimento, una procedura immobiliare esecutiva promossa da creditore fondiario (banca mutante).
    L'immobile è oggetto di contratto di locazione con terzi..
    Il Giudice delle esecuzioni aveva disposto altresì che tutti i versamenti per canoni di locazione venissero attribuiti al nominato Custode delle esecuzioni immobiliari.
    Ora lo scrivente Curatore ha scritto alla parte locataria che dalla data di fallimento tutti i canoni futuri venissero attribuiti e versati al Fallimento.
    Il nominato custode eccepisce che i canoni in forza delle disposizioni del Giudice delle Esecuzioni devono continuare ad essere versati a loro e non l fallimento.
    Anche se si tratta di creditore fondiario (la cui fondiarietà peraltro è ancora da verificare) ritengo che ancorché la procedura di esecuzione immobiliare può andare avanti, tuttavia i canoni debbano essere corrisposti alla Procedura fallimentare dalla data della sentenza di fallimento in avanti.
    Nel ringraziare per il Vs cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/03/2022 19:00

      RE: Incasso canoni di locazione e procedura esecutiva immobiliare pendente

      Purtroppo per lei, la banca, o per essa il custode, ha ragione. In primo luogo esiste un provvedimento del giudice che attribuisce i canoni di locazione al custode perché li versi al creditore fondiario, per cui bisognerebbe modificare tale provvedimento; ma è difficile che ciò avvenga in quanto l'art. 41 TUB, dopo aver previsto al comma due la facoltà per il creditore fondiario di iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza di fallimento del debitore, dispone al terzo comma che "Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato". Il che comporta che anche se incassasse lei i canoni, dovrebbe poi versarli alla banca creditrice.
      Zucchetti Sg srl
      • FABIO FAZZI

        LUCCA
        29/06/2022 16:04

        RE: RE: Incasso canoni di locazione e procedura esecutiva immobiliare pendente

        Assodato che, nel caso in oggetto, sarà il custode (nell'esecuzione individuale promossa dal fondiario) ad incassare i canoni di locazione, chiedo: quali sono gli obblighi del curatore (nominato in pendenza di esecuzione/fondiario) in presenza di canoni gravati da Iva?
        Ai sensi dell'art. 74 bis DPR 633/72 sembra che il curatore sia il soggetto preposto all'emissione della fattura, alla liquidazione e al versamento dell'IVA di periodo; se nelle casse del fallimento non vi è liquidità e non viene alimentata con l'incasso dei canoni (trattenuti dal custode fino al decreto di trasferimento ) il curatore come può adempiere agli obblighi imposti dalla legge (liquidazione e versamento iva su canoni di locazione)?
        quale soluzione è possibile adottare?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          09/07/2022 10:42

          RE: RE: RE: Incasso canoni di locazione e procedura esecutiva immobiliare pendente

          Per quanto riguarda l'emissione della fattura, le Risoluzioni 16/5/2006 n. 62 e 21/4/2009 n. 105 sono estremamente chiare nel porre tale obbligo a carico del delegato alla vendita, che è tenuto anche al versamento dell'IVA.

          Stante l'esistenza di una procedura concorsuale non vedremmo preclusione a che sia il Curatore a emettere le fatture e versare l'imposta, ma in tal caso egli dovrà assicurarsi che il delegato alla vendita gli fornisca la necessaria provvista.

          Qualora a fatturazione e versamento provveda il delegato, è opportuno che il Curatore acquisisca copia della fattura e prova del versamento della relativa IVA, per le annotazioni contabili e la corretta compilazione della liquidazione periodica e della dichiarazione IVA annuale