Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Decesso fallito persona fisica

  • Silvia Medici

    Modena
    19/06/2018 14:08

    Decesso fallito persona fisica

    Dopo una settimana dalla dichiarazione di fallimento di una ditta individuale, il fallito viene a mancare.

    Gli eredi (moglie e figlio) si sono recati da un notaio per firmare la rinuncia all'eredità. Il fallito era proprietario di immobili.

    L'art. 12 l.f. prevede che, in caso di morte del fallito e nel caso previsto dall'art. 528 c.c. (rinuncia all'eredità da parte degli eredi), "la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente".

    Innanzitutto vorrei capire se è necessaria e/o opportuna la nomina di un curatore dell'eredità giacente nel momento in cui l'attivo è costituito da immobili che saranno oggetto di aggiudicazione mediante asta in ambito fallimentare.

    In secondo luogo, nel caso in cui sia necessaria e/o opportuna la nomina del curatore dell'eredità giacente, che attività svolgerà? Come si coordinano le due figure curatore fallimentare / curatore eredità giacente nell'ambito della liquidazione dell'attivo? Si verifica una sovrapposizione di ruoli che potrebbe rallentare l'intera procedura fallimentare?

    Terzo, il mio ruolo di curatore prevede l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione?
    In questo caso non vi è imposta di successione da pagare ma essendo presenti immobili, la dichiarazione di successione andrebbe comunque fatta, non so poi che eredi dovrei inserire visto che gli eredi legittimi hanno rinunciato.

    Quarto, mi pare di capire che la giurisprudenza abbia escluso la pensione di reversibilità a favore del coniuge del pensionato fallito. Il fallimento vanta qualche diritto in merito all'aspetto pensionistico del fallito deceduto?

    Vi ringrazio per la collaborazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/06/2018 20:30

      RE: Decesso fallito persona fisica

      Lei ha correttamente richiamato l'art. 12 l.f., che costituisce il referente normativo del caso. Tale norma pone il principio che la procedura di fallimento non si interrompe a seguito della morte del fallito, ma prosegue nei confronti degli eredi o rappresentanti degli stessi; nel caso di eredità giacente (quando il o i chiamati non hanno accettato l'eredità e non sono nel possesso dei beni) "la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente", precisa il secondo comma (è irrilevante nel caso l'ipotesi di cui all'art. 641 c.c.), posto che il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate- e quindi anche del curatore fallimentare- o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità giacente. Allo scopo il curatore potrebbe limitarsi a fare una segnalazione dell'intervenuta morte del fallito e della rinuncia dei chiamati all'eredità, per azionare i poteri d'ufficio del tribunale.
      La formula utilizzata dall'art. 12, secondo cui la procedura fallimentare prosegue nei confronti del curatore all'eredità giacente è significativa in quanto chiarisce che costui è soltanto il soggetto che, in sostituzione del fallito, o, in caso di sua morte, dei suoi eredi, si interfaccia con il curatore fallimentare per le esigenze della procedura, ma gli effetti patrimoniali del fallimento permangono; la disponibilità dei beni è già passata al curatore fallimentare con la dichiarazione di fallimento, per cui è questi che procede alla liquidazione dei beni e al pagamento dei creditori, nel mentre il curatore dell'eredità giacente ha il compito che avrebbe avuto il fallito, ove fosse rimasto in vita, o dei suoi eredi, ove avessero accettato 8sostanzialmnete, impugnare o continuare l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, riprendere i beni abbandonati dalla procedura ex art. 104ter, co. 8, essere sentito nei casi previsti sia sentito il fallito, ecc); in questo senso, quindi, la procedura fallimentare prosegue nei confronti del curatore all'eredità giacente, così come prosegue nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 641 c.c. nel caso di erede istituito sotto condizione sospensiva.
      La successione conseguente alla morte del fallito è fatto che non riguarda il curatore fallimentare, se non nei limiti indicati di promuovere o segnalare la situazione di eredità giacente per la nomina del curatore speciale e, dal punto di vista fiscale egli si comporterà come se il fallito non fosse deceduto.
      Quanto alla pensione di reversibilità, va in primo luogo chiarito che la pensione di reversibilità è un istituto assistenziale che non ha nulla a che vedere con le norme che regolano la successione, sicchè la rinuncia all'eredità non incide in alcun modo sulla possibilità di godere della seconda.
      Tanto premesso, è problema dibattuto se in caso di morte di un coniuge fallito, già percettore di pensione, spetti al coniuge superstite, per il periodo successivo alla morte del primo, la corresponsione della somma corrispondente alla quota della pensione di cui era stato autorizzato il pagamento ai sensi dell'art. 46 comma 1, n. 2 l.f., e la S. Corte (Cass. 11/02/2015, n. 2658 ha statuito che: "Nel caso di corresponsione di pensione il diritto si estingue con la morte del fallito per la conseguente cessazione del rapporto pensionistico del quale lo stesso era titolare, senza che si possa prospettare un diritto nei favori del coniuge sotto forma di pensione di reversibilità, il cui trattamento costituisce oggetto di autonomo diritto, seppure con presupposti derivanti dal rapporto pensionistico del coniuge deceduto."
      La sentenza non è molto chiara e la motivazione molto succinta, ma pare di capire che la Corta voglia dire che nel caso in cui il fallito muoia, la pensione non si trasferisce al coniuge superstite sotto forma di pensione di reversibilità, ma doventa un diritto autonomo di quest'ultimo.
      Zucchetti SG srl
      • Martina Valerio

        thiene (VI)
        21/06/2018 10:02

        RE: RE: Decesso fallito persona fisica

        Buongiorno,
        mi collego al quesito posto dalla dott.ssa Medici per chiedere a vostro avviso su chi debba gravare il compenso del curatore dell'eredità giacente.
        Nel mio caso, la scrivente, quale curatore fallimentare, ha ritenuto di dover chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente a seguito dell'abbandono da parte della curatela di alcuni beni del de cuius (naturalmente dopo aver accertato la rinuncia all'eredità da parte degli eredi). Il tribunale ha nominato un avvocato del foro locale. Nel caso fosse il fallimento a dover provvedere, ritenete sia il caso di farsi fare un preventivo dal legale da trasmettere agli organi della procedura?
        Grata del riscontro, invio molti cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/06/2018 20:19

          RE: RE: RE: Decesso fallito persona fisica

          Al momento della cessazione delle sue funzioni, il curatore all'eredità giacente deve essere compensato per lo svolgimento del suo compito e, nell'ordinaria eredità giacente, il compenso, così come le spese, vanno pagate prima dei creditori e dei legatari, con il ricavato della vendita dei beni ereditari. Pensiamo, ma non ci risultano precedenti in materia, che anche nel caso di fallimento dovrebbe valere lo stesso principio.
          E' bene stabilire a priori il compenso col curatore, tenendo conto che la giurisprudenza, anche se risalente agli anni '90, ha stabilito che non deve essere applicata, neppure a livello orientativo, la tariffa dei curatori fallimentari, soprattutto quando liquidazione non vi è stata, né la tariffa professionale dell'ordine di appartenenza; inoltre in caso di fallimento, il compito del curatore speciale è, come abbiamo detto, solo di rappresentante dell'eredità verso la procedura ed i suoi compiti sono molto ridotti.
          Zucchetti SG srl
      • Roberto Marcianesi

        Cuggiono (MI)
        20/09/2021 09:43

        RE: RE: Decesso fallito persona fisica

        Buongiorno,
        mi ricollego al quesito posto dalla Dott.ssa Medici, per sapere se in caso di decesso del fallito (nel mio caso sovraindebitato ex L. 3/2012) presso un luogo diverso da quello in cui si è aperta la procedura di sovraindebitamento e rinuncia all'eredità da parte degli eredi, sia comunque competente e nominare un curatore dell'eredità giacente il Tribunale della Procedura.
        Nel caso specifico il Tribunale della Procedura è quello di Milano, ma il de cuius è deceduto a Roma e pertanto sarebbe competente quest'ultimo Tribunale.
        In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/09/2021 17:18

          RE: RE: RE: Decesso fallito persona fisica

          Competente alla nomina del curatore all'eredità giacente è il tribunale nella cui circoscrizione è avvenuta l'apertura della successione. Questa si apre, a norma dell'art. 456 c.c., non nel luogo in cui è avvenuta la morte del de cuius, ma nel luogo in cui il defunto ha fissato il suo ultimo domicilio; ossia il luogo ove aveva la sede principale dei propri affari e interessi, prescindendo, quindi, sia dal luogo della morte che da quello in cui si trovano i singoli beni che compongono l'eredità.
          Zucchetti SG srl
      • Valerio Giungi

        Perugia
        16/01/2023 07:48

        RE: RE: Decesso fallito persona fisica

        Nel caso in cui fosse deceduto il sovraindebitato (L.3/12) come trattare l'IMU maturata dopo il decesso e sino alla vendita dell'immobile posto che gli eredi hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario ? Si tenga presente che il Comune ha notificato dopo la morte del sovraindebitato avvisi di accertamento IMU agli eredi (con sanzioni)
        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          17/01/2023 21:54

          RE: RE: RE: Decesso fallito persona fisica

          Diversamente dal fallimento, per quanto riguarda l'IMU per il sovraidebitamento non è dettata una disposizione specifica: l'imposta è quindi dovuta alle scadenza ordinarie e si applica l'art. 14-duodecis della legge 3/2014: "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione ... sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".

          La disposizione è più scarna del corrispondente art. 111-bis l.fall., pertanto purtroppo non è chiaro in che termini debba essere fatto il pagamento né, di conseguenza, se sia legittima la richiesta di interessi e sanzioni.
    • Silvia Medici

      Modena
      22/09/2021 10:28

      RE: Decesso fallito persona fisica

      Buongiorno, mi ricollego al mio quesito iniziale.
      In sede di redazione di inventario fallimentare ex art. 87 lf, la moglie del de cuius fallito in proprio ha dichiarato alla sottoscritta curatrice e al cancelliere che una serie di beni presenti nell'abitazione dei coniugi erano di proprietà della moglie, pertanto non sono stati inventariati e non sono stati acquisiti all'attivo fallimentare.

      Il curatore dell'eredità giacente, nominato successivamente a seguito di segnalazione su impulso del curatore, al Tribunale, dell'eredità giacente, ha redatto un processo verbale d'inventario ex art. 775 cpc di beni del fallito persona fisica e della moglie (quindi del fallito limitatamente alla quota del 50%), che la moglie del de cuius aveva dichiarato essere di sua personale proprietà al momento dell'inventario fallimentare, quindi già qui la prima anomalia.
      Il curatore dell'eredità giacente ritiene che si dovrà occupare lui della vendita di tali beni in quanto il fallimento non li ha inventariati e comunque al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione e di uso di tali beni (inventariati), quindi potenzialmente il valore degli stessi è zero.

      Il curatore dell'eredità giacente precisa altresì che, fintantoché la procedura fallimentare è in essere, lui non può predisporre la relazione finale con descrizione analitica dell'operato e richiedere la chiusura dell'eredità giacente.

      Nel frattempo, però, il curatore dell'eredità giacente mi ha inviato il provvedimento di liquidazione del proprio compenso e relativa nota proforma per il pagamento.

      Dalle vs. risposte emerse nel presente quesito, mi pare di capire che il curatore dell'eredità giacente debba essere pagato in prededuzione sul ricavato dalla vendita dei beni ereditari.
      Ma se non c'è ricavato dalla vendita dei beni ereditari, come funziona il pagamento del curatore dell'eredità giacente?
      Perchè se il pagamento ricade comunque sul fallimento, ciò significa che il fallimento non ha tratto alcun tipo di beneficio da tale attività posta in essere dal curatore dell'eredità giacente e anzi si deve far carico di un costo che riduce le disponibilità distribuibili ai creditori.

      Grata del riscontro, invio molti cordiali saluti.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        22/09/2021 18:32

        RE: RE: Decesso fallito persona fisica

        Ci sembra ci capire che l'immobile in cui abitava iol fallito con òla sua famiglia fosse di proprietà esclusiva del marito poi deceduto dopo la dichiarazione del suo fallimento e che, quindi i beni non inventariati in occasione dell'inventario fallimentare fossero beni mobili, di arredo della casa di abitazione e che ora questi arredi sono stati inventariati dal curatore dell'eredità giacente pe la quota dl 50%..
        Poiché determinate per la risposta è sapere se questa ricostruzione è esatta, ed in particolare, se l'immobile costituente la casa di abitazione era di proprietà del fallito, prima di inoltrarci in una risposta che potrebbe poi risultare non conferente alla fattispecie, la preghiamo di confermarci se la nostra ricostruzione è esatta o errata e in quali parti.
        Grazie.
        Zucchetti Sg srl
        • Silvia Medici

          Modena
          23/09/2021 09:36

          RE: RE: RE: Decesso fallito persona fisica

          Buongiorno,
          l'immobile costituente la casa di abitazione del fallito poi deceduto dopo la dichiarazione del suo fallimento e della moglie NON era di proprietà del fallito. Tale immobile non è pertanto stato acquisito all'attivo fallimentare.
          Cordialmente.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            23/09/2021 20:05

            RE: RE: RE: RE: Decesso fallito persona fisica

            Se partiamo dalla premessa che l'immobile dove viveva il fallito non era di sua proprietà, non si spiega come la moglie (che da quanto dice nella odierna precisazione sembra essere stata dichiarata fallita anche lei. ma probabilmente è un lapsus) possa vantare il diritto di abitazione su detto immobile, che non faceva parte dell'asse ereditario. Peraltro la moglie, oltre al figlio (presumibilmente unici chiamati all'eredità del loro marito e padre) hanno rinunciato all'eredità.
            Pertanto, quando lei parla di beni che in occasione dell'inventario fallimentare non erano stati inventariati in quanto la moglie aveva dichiarato essere di sua proprietà, fa evidentemente riferimento a beni mobili che si trovavano nella casa di abitazione, per cui la situazione dovrebbe essere la seguente: lei quale curatore del fallimento ha inventariato i beni, mobili e immobili (diversi da quello ove era la casa di abitazione) che risultavano di proprietà del fallito; il curatore all'eredità giacente ha inventariato i beni mobili non acquisti al fallimento, per la ragione sopra detta, o meglio la quota della metà degli stessi, ritenendo che l'altra metà fosse di proprietà della moglie e, evidentemente non ha potuto inventariare gli altri beni del defunto in quanto già acquisiti all'attivo del fallimento, nel cui ambito questi vanno liquidati per soddisfare i creditori.
            Per questi beni già acquisiti all'attivo fallimentare, quindi, il curatore all'eredità giacente ha solo quella funzione di interfacciarsi con lei in posizione sostitutiva del defunto e degli eredi rinunciatari di cui abbiamo parlato nella prima risposta.
            Per gli altri beni (quelli che lei non aveva inventariato e che ora sono stati acquisiti all'eredità giacente per il 50%, è lei che deve decidere cosa fare; nel senso che può considerare gli stessi come beni sopravvenuti al fallimento ed acquisirli a norma del secondo comma dell'art. 42 l. fall., nel qual caso liquida tutto lei e l'altro curatore mantiene anche per questi beni la stessa posizione di cui sopra; oppure lei si disinteressa di questi beni perché ritiene che non sia conveniente acquisirli al fallimento, ed allora sarà il curatore all'eredità giacente che provvederà alla liquidazione degli stessi.
            In ogni caso il compenso del curatore all'eredità giacente va pagato primariamente con il ricavato della vendita dei beni da lui legittimamente inventariati, se procede lui alla liquidazione; in caso diverso non ci risultano precedenti su chi sia tenuto al pagamento e dubitiamo che debba essere il fallimento, il quale ha solo sollecitato il giudice a prendere un provvedimento, nell'interesse del fallito defunto, secondo la ricostruzione che abbiamo fatto nella prima risposta.
            Zucchetti SG srl
            • Silvia Medici

              Modena
              27/09/2021 09:06

              RE: RE: RE: RE: RE: Decesso fallito persona fisica

              Si, mi scuso ma ho dimenticato una virgola e questo ha creato un equivoco. La moglie del fallito non è fallita e peraltro è l'unica proprietaria al 100% dell'appartamento (quindi no diritto di abitazione, la casa è proprio sua).
              La vs. ricostruzione dei fatti è corretta.
              Preciso che il curatore dell'eredità giacente sostiene che ho chiesto io quale curatore fallimentare la nomina del curatore dell'eredità giacente e quindi deve pagare il fallimento il suo compenso, nonostante non vi sia ricavato della vendita dei beni da lui inventariati. In realtà è esattamente come avete scritto voi, ovvero che ho solamente sottoposto al giudice la possibilità di adottare un provvedimento, nell'interesse del fallito defunto, e il giudice ha deciso di nominare il curatore dell'eredità giacente.
              Solo un dubbio: se non è il fallimento a pagare il curatore dell'eredità giacente, chi lo deve pagare?
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                27/09/2021 19:34

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Decesso fallito persona fisica

                Il compenso sarà a carico dell'Erario.
                Zucchetti SG srl
                • Maria Ester Palermo

                  MONZA (MB)
                  29/09/2021 17:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Decesso fallito persona fisica

                  Scusate, vorrei approfondire meglio la questione.
                  Chiedo conferma che il compenso del curatore dell'eredità giacente e le spese debbano essere poste a carico dell'erario solo quando il fallimento non dispone di attivo.
                  Nel caso in cui invece il fallimento disponga di liquidità, chiedo se il Giudice della successione che liquida il compenso e le spese, possa porre a carico della parte istante le medesime ex art. 8 del DPR 115/2002.
                  In attesa di un cortese riscontro porgo cordiali saluti.





                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  29/09/2021 20:29

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Decesso fallito persona fisica

                  No, il fallimento è estraneo alla eredità giacente che è disposta in quanto non vi sono eredi o chiamati all'eredità che abbiano già accettato l'eredità del defunto; e, se nel caso di morte del fallito, il curatore può prendere l'iniziativa per l'apertura, questa è finalizzata ad avere un interlocutore che rappresenti il fallito col quale interfacciarsi, nel mentre i beni del defunto, essendo questi deceduto dopo la dichiarazione di fallimento, sono già acquisiti all'attivo fallimentare.
                  Il compenso del curatore all'eredità giacente è normalmente posto a carico della stessa eredità ed è pagabile con i beni che vengono liquidati, ma poiché nel caso del fallito, questi beni sono acquisiti all'attivo e liquidati dal curatore, la nomina del curatore all'eredità giacente non è fatta allo scopo di liquidare i beni e pagare i creditori, ma, come detto, al solo fine di costituire un centro che, in sostituzione del fallito, tuteli i suoi interessi nella procedura fallimentare (un soggetto a cui fare le comunicazioni dovute al fallito, che possa impugnare gli atti del curatore e del giudice delegato, ecc.); di conseguenza il suo compenso, a nostro parere, non può essere a carico del fallimento, e se non vi sono beni estranei al fallimento liquidabili né altri che provveda, dovrebbe essere a carico dell'Erario. Pertanto secondo questa ricostruzione- non abbiamo trovato alcun precedente sul punto- il compenso in questione può essere posto a carico dell'Erario non quando il fallimento sia privo di attivo, ma quando nell'eredità giacente non vi siano mezzi per provvedere al pagamento.
                  Zucchetti SG srl
                • Maria Punzi

                  MARTINA FRANCA (TA)
                  20/10/2022 11:30

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Decesso fallito persona fisica

                  Quale curatore del fallimento di imprenditore individuale deceduto (dichiarato entro l'anno dalla morte), devo esaminare le domande di ammissione al passivo del curatore dell'eredità giacente e di alcuni professionisti (notaio, perito), nominati nell'ambito della procedura di eredità giacente.
                  Preciso che la cronologia degli eventi è questa: decesso dell'imprenditore, apertura dell'eredità giacente su istanza del coniuge, che ha rinunciato, fallimento.
                  Le domande di ammissione sono basate sulla liquidazione dei compensi fatta dal giudice dell'eredità e mirano al riconoscimento del rango della prededuzione o, in subordine, del privilegio ex art.2770 c.c. o del privilegio ex art.2751 bis n.2.
                  Non avendo trovato precedenti, sono convinta anche io trattarsi di debito dell'eredità (e, quindi, a carico dell'istante, se non dovesse residuare nulla dalla liquidazione concorsuale) e non di debito della massa.
                  Ma può, a vostro avviso, assimilarsi la fattispecie in esame all'esecuzione immobiliare non proseguita dal curatore fallimentare ed al trattamento che ricevono, in tal caso, i compensi dell'ausiliario, del custode o del professionista delegato?
                  Grazie
                  Avv. Maria Punzi
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  20/10/2022 20:49

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Decesso fallito persona fisica

                  A seguito del decesso dell'imprenditore si è aperta la sua successione e, in attesa della accettazione dei chiamati all'eredità, che poi hanno rinunciato, si è aperta la procedura di eredità giacente con la nomina di un curatore. Il compito di questi è, in sintesi, inventariare i beni del de cuius, amministrali ed eventualmente liquidarli per pagare i creditori. Intervenuto il fallimento del defunto, entro l'anno dalla sua morte, questi compiti vengono svolti dal curatore del fallimento, che assume la disponibilità dei beni del defunto, come se fosse in vita, ma non viene meno il curatore all'eredità giacente. Il curatore del fallimento deve, infatti, avere un soggetto cui relazionarsi; questi è normalmente il fallito o il legale rappresentate della società fallita, ma in caso di morte del fallito, il suo interlocutore diventano gli eredi o, in mancanza, il curatore dell'eredità giacente, così come accade quando il fallito muore in pendenza del fallimento.
                  Alla luce di queste sintetiche premesse e nell'assenza di precedenti (neanche a noi ne risultano) riteniamo che le prestazioni eseguite dal notaio, periti ecc. per la costituzione e gestione dell'eredità giacente, generano crediti di natura concorsuale, assistiti dal privilegio professionale di cui all'art. 2751 bis n.2 c.c.; egualmente è da considerare il credito del curatore all'eredità giacente per l'attività anteriore all'apertura del fallimento. Per quella successiva si può porre il problema della natura predeucibile in quanto da un lato l'eredità giacente riguarda la posizione del fallito e dall'altro comunque questa attività è strumentale alla procedura fallimentare. Noi propendiamo per questa soluzione che giustifica la prededuzione.
                  Zucchetti SG srl
    • Martina Valerio

      thiene (VI)
      28/07/2023 09:58

      RE: Decesso fallito persona fisica

      Buongiorno,
      nel ringraziarvi per i vostri preziosi contributi, con la presente sono a riprendere l'argomento della curatela dell'eredità giacente.
      Essendo deceduto il socio accomandatario della società fallita ed in quanto tale fallito egli stesso personalmente, ed avendo gli eredi rinunciato all'eredità, il Tribunale ha nominato un curatore dell'eredità giacente. Il fallimento ha avuto il suo corso, e qualche mese fa è stato presentato il rendiconto finale della gestione. Premetto che alcuni beni immobili di proprietà della società sono stati derelitti ex art. 104-ter LF. e dunque sono rientrati nella disponibilità della società medesima e, per essa, dei soci nel momento in cui verrà chiuso il fallimento ed estinta la società.
      Al di là della questione su quale procedura debba gravare il compenso del curatore dell'eredità giacente (fallimentare o tutelare), già liquidato dal Giudice Tutelare, quest'ultimo, con la liquidazione del compenso finale del suo curatore, vorrebbe dichiarare altresì conclusa l'attività tutelare e sollevare il legale dall'incarico.
      A fronte delle mie perplessità sul provvedimento, il GT ha fissato udienza per sentire la scrivente in ordine ai riferimenti normativi in base ai quali la curatela dell'eredità giacente deve restare in vita fino alla chiusura del fallimento. Mi verrebbe da dire che la questione è ovvia, in quanto il curatore fallimentare ha necessità di avere una controparte processuale ex art. 12 LF., ma non ho trovato alcun riferimento normativo, giurisprudenziale e dottrinale circa la durata e il momento in cui può dichiararsi la chiusura della curatela dell'eredità giacente.
      Potete suggerirmi qualcosa in vista della prossima udienza?
      Grazie, un cordiale saluto.

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        31/07/2023 19:21

        RE: RE: Decesso fallito persona fisica

        La bontà della sua tesi trova conferma nell'art. 12 l. fall. e nell'interpretazione da noi data – ma che è espressione di una idea da molti condivisa- nella prima risposta riportata in questo dibattito, quando abbiamo ricordato che l'art. 12 pone il principio che la procedura di fallimento non si interrompe a seguito della morte del fallito, ma prosegue nei confronti degli eredi o rappresentanti degli stessi; nel caso di eredità giacente (quando il o i chiamati non hanno accettato l'eredità e non sono nel possesso dei beni) "la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente", precisa il secondo comma (è irrilevante nel caso l'ipotesi di cui all'art. 641 c.c.). La formula utilizzata dall'art. 12, secondo cui la procedura fallimentare prosegue nei confronti del curatore all'eredità giacente è significativa in quanto chiarisce che costui è soltanto il soggetto che, in sostituzione del fallito, o, in caso di sua morte, dei suoi eredi, si interfaccia con il curatore fallimentare per le esigenze della procedura, ma gli effetti patrimoniali del fallimento permangono; la disponibilità dei beni è già passata al curatore fallimentare con la dichiarazione di fallimento, per cui è questi che procede alla liquidazione dei beni e al pagamento dei creditori, nel mentre il curatore dell'eredità giacente ha il compito che avrebbe avuto il fallito, ove fosse rimasto in vita, o dei suoi eredi, ove avessero accettato (ad es. impugnare o continuare l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, riprendere i beni abbandonati dalla procedura ex art. 104ter, co. 8, essere sentito nei casi previsti sia sentito il fallito, ecc).
        Se, quindi, la procedura fallimentare prosegue nei confronti del curatore all'eredità giacente, appare conseguenziale che tale procedura rimanga aperta fin quando non viene chiuso il fallimento.
        Zucchetti SG srl