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Decreto di trasferimento

  • Saverio Agostini

    Pratovecchio-Stia (AR)
    18/03/2020 10:50

    Decreto di trasferimento

    Buongiorno,
    sono delegato alla vendita in una Esecuzione con due distinti Lotti.
    Entrambi i lotti sono stati aggiudicati da una Azienda Agricola la quale ha partecipato con due offerte distinte.
    Pertanto volevo sapere se devono essere emessi due decreti di trasferimento distinti ovvero uno per il Lotto 1 ed uno per il Lotto 2, oppure se è possibile fare un unico decreto di trasferimento per entrambi i Lotti.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      20/03/2020 15:34

      RE: Decreto di trasferimento

      A nostro avviso occorre redigere due distinti decreti di trasferimento.
      Le ragioni per le quali riteniamo di dover patrocinare questa tesi risiedono, in primo luogo, nell'art. 569, comma terzo, c.p.c., a mente del quale, tra l'altro, con l'ordinanza di vendita il giudice dispone se la vendita debba essere fatta in uno o più lotti.
      Se dunque i lotti sono più d'uno, più d'uno dovranno essere i decreti di trasferimento.
      Alle medesime conclusioni si deve giungere in ossequio alla disciplina fiscale del decreto di trasferimento.
      Invero, il principio generale al quale deve conformarsi la tassazione del decreto di trasferimento (così come di tutti i trasferimenti immobiliari) è sancito dall'articolo 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell'imposta di registro), secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.
      Sul punto l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 ha precisato che per "disposizione" si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sè compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, precisando che nel caso di vendita di più beni da un soggetto ad altro soggetto, con unico corrispettivo e ripartizione dello stesso tra detta pluralità di beni, si configura un atto contenente un'unica disposizione.
      Questo evidentemente non accade nel caso di vendita di più beni costituenti lotti distinti, poiché il trasferimento di ogni lotto è suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto completo di tutti i suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali.
      Chiaramente, nulla impedisce che, materialmente, il trasferimento dei diversi lotti possa essere contenuto nello stesso documento, a condizione che ogni trasferimento sia trattato, ai fini fiscali, singolarmente.
      Così, ad esempio, se l'imposta di registro per il primo lotto è pari ad €. 700 e quella per il secondo lotto è pari ad €. 800, non potrà versarsi una imposta di registro pari ad €. 1.500, ma l'imposta dovrà essere pari ad €. 2.000 in ossequio alla previsione di cui all'art. 10, comma 2, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, a non può essere inferiore all'importo di €. 1.000,00.
      • Saverio Agostini

        Pratovecchio-Stia (AR)
        23/03/2020 08:55

        RE: RE: Decreto di trasferimento

        Grazie,
        chiarissimi come sempre.
        Buon lavoro.
        avvocato Saverio Agostini
        • Zucchetti SG

          24/03/2020 05:16

          RE: RE: RE: Decreto di trasferimento

          Grazie a Lei!