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Improseguibilità della procedura e chiusura

  • Mattia Conti

    Darfo Boario Terme (BS)
    30/01/2020 10:51

    Improseguibilità della procedura e chiusura

    Il G.E. ha dichiarato l'improseguibilità della procedura esecutiva di cui sono delegato alla vendita, in quanto è intervenuta una procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012.
    Ritenete che ora debba procedere come di consueto con il rendiconto finale e la richiesta di liquidazione del mio compenso, o vi sono altre procedure da effettuare?
    • Zucchetti SG

      01/02/2020 16:31

      RE: Improseguibilità della procedura e chiusura

      Rispondiamo all'interrogativo formulato osservando che una volta decretata l'apertura della liquidazione dei beni nella procedura di sovraindebitamento ex. art. 14-quinquies, il liquidatore giudiziario nominato ha facoltà di presentare istanza di improcedibilità della esecuzione immobiliare pendente.
      Peraltro, a tenore dell'art. 14-novies, comma 2, ultima parte: "Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi". Pertanto, sarà detto organo, a suo grado, a far constare la pendenza della procedura di liquidazione del patrimonio, ottenendo la formale improcedibilità dell'esecuzione o alternativamente a sostituirsi al creditore procedente nelle esecuzioni già in corso, assumendole in carico anche ai fini degli atti di impulso e incassandone il ricavato, per poi distribuirlo secondo l'articolazione delle prelazioni prevista dalla legge. Lo schema è chiaramente quello dell'art. 107 l. fall.: il liquidatore sceglierà se subentrare nelle procedure pendenti, ovvero se avocare alla sede concorsuale le alienazioni competitive dei cespiti concorsuali.
      È conseguenziale, allora, che al giudice dell'esecuzione dovrà essere richiesto un provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al professionista delegato ai sensi del combinato disposto dell'art. 632 c.p.c., 53 e 179 bis disp att c.p.c., (negli stessi termini da noi prospettati, si è espressa in passato Cass. 29 maggio 1997, n. 4742 con riferimento al caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore) a meno che il liquidatore nominato in seno alla procedura di sovraindebitamento non ritenga di dover dare impulso alla procedura esecutiva, che in questo caso seguirà il suo corso (ammette questa possibilità Trib. Monza, sez. civ., 26 marzo 2018).
      Peraltro, ove si ritenga applicabile alla disciplina del sovraindebitamento quella prevista in tema di fallimento, dovrebbero operare i principi stabiliti da Cass., sez. VI-I, 18 dicembre 2015, n. 25585, secondo la quale "Il professionista delegato alle operazioni di vendita in una procedura esecutiva immobiliare, poi dichiarata improcedibile per il sopravvenuto fallimento dell'esecutato ed il mancato intervento in essa della curatela, non può insinuarsi al passivo concorsuale per quanto invocato come proprio compenso, - da anticiparsi, invece, dal creditore procedente, salva la successiva sua facoltà di chiederne l'ammissione al passivo per quanto corrispondentemente versato - atteso che il principio di conservazione dell'efficacia degli atti esecutivi compiuti da ciascun creditore prima della dichiarazione di fallimento non giustifica l'imputazione al fallimento stesso anche delle spese relative a quegli atti, la quale è, invece, subordinata alla decisione, discrezionale, del curatore di appropriarsene, così da non dover rispondere degli esborsi riguardanti le azioni esecutive individuali che non abbiano prodotto alcun vantaggio per la massa dei creditori".