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Spese legali sostenute per la liberazione di un immobile pignorato prima della nomina del custode giudiziario

  • Clemente Ciampolillo

    San Benedetto del Tronto (AP)
    23/10/2020 20:37

    Spese legali sostenute per la liberazione di un immobile pignorato prima della nomina del custode giudiziario

    Atto di pignoramento immobiliare trascritto nell'ottobre 2018; immobile occupato da una società terza in forza ad un contratto di locazione ad uso commerciale registrato nel settembre 2017, quindi opponibile alla procedura ai sensi dell'art. 2923 Cod. Civ.
    In qualità di custode giudiziario, nominato a giugno 2020, vengo informato dell'esecutato che sono in corso le procedure di sfratto per morosità della società occupante.
    Il procuratore legale del debitore esecutato mi contatta per comunicarmi di avere appena ottenuto l'ordinanza di convalida di sfratto e l'ingiunzione di pagamento dei canoni insoluti, una parte dei quali spetterebbero alla procedura esecutiva ex artt. 820 e 2912 Cod. Civ. (la parte riferibile alle pigioni maturate a decorrere dalla data di trascrizione del pignoramento).
    L'avvocato, ritenendo di avere svolto un'attività comunque a vantaggio della massa dei creditori (per quanto affidatagli dal debitore esecutato), mi chiede a mezzo pec di riconoscere l'onorario liquidato dal precedente Giudice e chiede di poter procedere per la liberazione dell'immobile e il recupero coattivo di tali pigioni, allegando all'istanza i due preventivi.
    Ciò premesso, ritengo indispensabile che tale avvocato presenti un'apposita istanza al Giudice dell'Esecuzione per chiedere il riconoscimento giudiziale dell'onorario liquidato dal precedente Giudice dello sfratto, soprattutto se rientrante nel novero delle "spese di giustizia" prededucibili ai sensi dell'art. 2770 Cod. Civ., così come ritengo necessario che anche le successive fasi di liberazione e di recupero crediti debbano obbligatoriamente transitare per una formale richiesta di autorizzazione del G.E., potendo limitare la mia attività ad un semplice parere positivo, se richiesto.
    Chiedo la vostra opinione a riguardo.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      26/10/2020 12:51

      RE: Spese legali sostenute per la liberazione di un immobile pignorato prima della nomina del custode giudiziario

      Cechiamo di rispondere separatamente alle due questioni.
      In ordine alla legittimazione del difensore ad intraprendere una esecuzione per rilascio ai danni del conduttore, nonché una eventuale azione per il recupero dei canoni maturati e non riscossi nei confronti della procedura, osserviamo che dopo la notifica del pignoramento l'amministrazione e la conservazione del cespite pignorato spettano al custode, unico soggetto legittimato a chiedere al giudice di essere autorizzato ad intraprendere eventuali azioni giudiziarie a tutela della procedura.
      Dunque, in assenza di un mandato ad hoc ricevuto dal custode giudiziario, il legale del debitore non può svolgere alcuna attività per conto della procedura.
      Quanto al riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2770 per le attività compiute, osserviamo quanto segue.
      In quanto atto di accertamento del credito, il titolo esecutivo ha efficacia diretta nei confronti dei soggetti che in esso sono indicati come creditore e debitore, e dunque delle parti del giudizio in cui il titolo, se giudiziale, si è formato.
      È tuttavia noto che il titolo esecutivo ha efficacia diretta, in primo luogo, anche nei confronti degli eredi e degli aventi causa, anche a titolo particolare,
      Esempi di terzi cui è sicuramente, senza bisogno di ulteriore azione di cognizione, estesa l'efficacia del titolo esecutivo di rilascio coloro i quali assumono la qualità di eredi o successori della parte, in forza del combinato disposto degli artt. 2909 c.c. e 111 c.p.c., sicché il successore a titolo universale o particolare del titolare del diritto può utilizzare contro il debitore il titolo esecutivo formatosi a favore de suo dante causa. In questi termini si esprime la giurisprudenza Sez. III, 17/10/1994, n. 8469; Cass. Sez. III, 05/01/1998, n. 53; Cass., sez. III, 1/7/2005, n. 14096; Cass., sez. III, 31/5/2005, n. 11583.
      La conferma di questi assunto si ricava contenuta nel secondo comma dell'art. 475 c.p.c., secondo il quale
      il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare. Ognuno di questi soggetti, infatti, può giovarsi dell'estensione degli effetti
      del giudicato favorevole contenuto nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo, secondo la disposizione indicata dall'art. 2909 c.c., e può chiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva, naturalmente quando questa è chiesta dalla legge.
      Benché dunque sia possibile che del titolo esecutivo ottenuto dal debitore possa avvantaggiarsi il creditore, non crediamo che delle spese necessarie alla sua formazione (e dunque, in primis, del compenso spettante al difensore), possa essere chiesta la prededucibilità.
      Ai sensi dell'art. 2770 c.c. hanno privilegio i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      La causa di prelazione individuata da questa norma presuppone il riscontro della funzionalità dell'azione giurisdizionale compiuta alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse comune di tutti i creditori. Questa è la ragione per cui, ad esempio, le spese del sequestro conservativo, dell'azione surrogatoria, dell'azione revocatoria o del pignoramento godono del privilegio in parola.
      Tale funzione non pare riscontrabile nell'attività intrapresa dal debitore nel caso di specie. Invero, si tratta di un'azione contrattuale che il debitore ha esercitato a tutela di un proprio diritto di credito (avente ad oggetto i canoni di locazione) che non ne ha assicurato automaticamente una funzione conservativa nell'interesse comune di tutti i creditori.
      Lo stesso dicasi per a proposito dell'ordinanza di convalida di sfratto, che non è ex se idonea a svolgere una funzione "conservativa" del patrimonio, per quanto utile alla procedura.
      Diversamene opinando, infatti, tutte le spese sostenute per azioni intraprese a tutela della proprietà o del possesso dovrebbero godere del privilegio in parola, laddove invece il legislatore ha inteso perimetrarlo a quelle sole spese che abbiano assicurato una funzione conservativa o che siano state funzionali all'azione esecutiva.