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decorso termine semestrale ricorso equa riparazione esecuzione e fallimento

  • Antonio Sgattoni

    Grottamare (AP)
    13/11/2018 16:26

    decorso termine semestrale ricorso equa riparazione esecuzione e fallimento

    Ai fini della cd. Legge Pinto da quando ritenete che decorra il termine semestrale per l'introduzione del ricorso in caso di ordinanza di estinzione del pignoramento per approvazione del progetto di distribuzione e pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento ?
    Ringrazio anticipatamente .
    Avv. Antonio Sgattoni
    • Zucchetti SG

      21/11/2018 16:32

      RE: decorso termine semestrale ricorso equa riparazione esecuzione e fallimento

      Il contenuto della domanda non ci appare chiarissimo, poiché in essa si parla di "estinzione del pignoramento per approvazione del progetto di distribuzione" (cosa che farebbe pensare al fatto che la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo tragga origine da una procedura esecutiva individuale) ed al contempo di "pubblicazione del decreto di chiusura di fallimento", così all'udendosi all'art. 119, comma primo, l.fall. Ad ogni modo, sia il processo esecutivo che quello fallimentare devono avere una "durata ragionevole", e quindi cadono nel perimetro di applicazione della legge pinto. Ne costituisce la prova, a tacer d'altro, il fatto che la stessa legge Pinto (l. 24 marzo 2001, n 89) li contempli espressamente (si veda l'art. 2, comma 2 bis, che fissa rispettivamente in tre e sei anni la durata tollerabile del procedimento di esecuzione forzata e della procedura concorsuale). Con riferimento alla procedura fallimentare occorre muovere dalla premessa per cui in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la decisione che conclude il procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione, la quale segna il dies a quo del termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda, può essere considerata "definitiva" se insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice, chiamato a provvedere in grado successivo. Da questo principio la giurisprudenza ha tratto il precipitato per cui nelle procedure fallimentari giunte a compimento, "il predetto termine semestrale decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello" (Cass., sez. I, 12 luglio 2011, n. 15251), precisandosi, anche per le procedure cui siano applicabili le disposizioni di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, che "il termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data di definitività del decreto che dispone la loro chiusura, da individuarsi in quella dello spirare del termine per la proposizione del reclamo avverso tale provvedimento, senza che questo sia stato esperito, ovvero del suo definitivo rigetto (vedi Cass., sez. VI – II, 27 ottobre 2016, n. 21777). Questi approdi costituiscono ormai ius receptum della giurisprudenza della Corte di Cassazione, e sono stati più recentemente ribaditi da Cass., sez. VI – II, 9 gennaio 2017, n. 221. Con riferimento al processo di esecuzione, riteniamo di dover muovere dalla premessa, condivisa sia in dottrina che in giurisprudenza, per cui "In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, per "definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il "dies a quo" del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende il momento in cui si consegue il fine al quale il singolo procedimento è deputato, ovvero, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, e, in riferimento al procedimento di esecuzione, il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione. (La S.C. nell'affermare tale principio ha rigettato il ricorso con il quale si sosteneva che il termine di decadenza iniziava a decorrere solo dal momento terminale di soddisfazione della pretesa sostanziale)" (cfr Cass., Sez.I, 9 novembre 2005, n. 21723). Ed allora, se così è, nel processo di esecuzione il dies a quo va individuato nel momento in cui creditore consegue il bene della vita consacrato nel titolo esecutivo, e che a causa dell'inerzia del soggetto obbligato è stato costretto a eseguire manu militari. Così, ad esempio, se il titolo esecutivo condanna tizio a rilasciare il fondo nei confronti di caio, il processo esecutivo potrà dirsi concluso con il verbale in cui l'ufficiale giudiziario da' atto di aver immesso il creditore nel possesso del fondo, ai sensi dell'art. 608, comma secondo, c.p.c. Con riferimento alla espropriazione immobiliare, occorre avere riguardo al momento conclusivo della stessa, che va individuato in relazione ai possibili esiti dell'esecuzione medesima. Così, in caso di chiusura anticipata, il termine semestrale decorrerà dal momento in cui il provvedimento di chiusura diviene definitivo perché non più impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (in caso di estinzione atipica) o con il rimedio del reclamo al collegio (previsto per le ipotesi di estinzione tipica). Nelle ipotesi di fisiologica estinzione per intervenuta distribuzione del ricavato, riteniamo invece che il dies a quo decorra dal momento in cui sia spirato il termine (di venti giorni) per impugnare il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, approvato il progetto di distribuzione, abbia dichiarato estinta la procedura. Va detto, a questo proposito, che secondo taluna dottrina e giurisprudenza, discussione ed approvazione del piano di riparto possono avvenire anche direttamente dinanzi al professionista delegato, con la conseguenza che ove l'ufficio giudiziario abbia inteso intraprendere questa modalità operativa, il provvedimento che sarà necessario per individuare la decorrenza del semestre è quello del professionista delegato.
      • Antonio Sgattoni

        Grottamare (AP)
        07/02/2020 17:17

        RE: RE: decorso termine semestrale ricorso equa riparazione concordato preventivo

        Quindi per analogia ritenete anche che il termine di decadenza per la domanda di equa riparazione per i creditori del concordato preventivo decorra dall'esecuzione del piano di riparto parziale o finale dato che esso viene normalmente chiuso con un decreto che conferma la chiusura della procedura a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa emessa sempre all'epoca della domanda .
        Avv. Antonio Sgattoni
        • Zucchetti SG

          12/02/2020 17:22

          RE: RE: RE: decorso termine semestrale ricorso equa riparazione concordato preventivo

          A nostro avviso per rispondere correttamente alla richiesta di precisazioni occorre muovere dalla premessa per cui con il passaggio in giudicato del provvedimento collegiale di omologa del concordato la procedura concordataria si chiude.
          La legge fallimentare è esplicita in proposito, laddove prevede all'art. 181 che "La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180" con la conseguenza che se è vero che la fase successiva si sviluppa sotto la sorveglianza del commissario giudiziale è anche vero che la gestione appartiene al debitore, in caso di concordato in continuità aziendale, o ad un liquidatore in caso di concordato liquidatorio.
          L'assunto è stato fatto proprio dalla giurisprudenza che, proprio con riferimento al diritto al risarcimento del danno da irragionevole durata del processo ha osservato appunto che "In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, deve escludersi la responsabilità dello Stato ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 89, con riferimento alla protrazione nel tempo dell'attività dei liquidatori nominati con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, poiché, chiudendosi questo con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, ed essendo i liquidatori non organi della procedura pubblica, bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti, detta attività non rientra nell'organizzazione del servizio pubblico della giustizia" (Cass., sez. VI - I, 8 maggio 2012, n. 7021). Il principio è stato peraltro recentemente ripreso dalla Corte, (Cass. Sez. I, Ord. 28ottobre 2019, n. 27544).
          Il necessario precipitato di questi argomenti è che, a nostro avviso, la fase esecutiva di un concordato preventivo non rileva ai fini della individuazione del termine di decadenza per la proposizione di una domanda di equa riparazione ex legge Pinto.
          • Antonio Sgattoni

            Grottamare (AP)
            13/02/2020 11:18

            impossibilità ricorso equa riparazione per eccessiva durata liquidazione coatta amministrativa

            Vi risultano altre decisioni della Corte di Cassazione oltre a quella del 10.6.2011 n. 12729 in cui la Suprema Corte ha affermato la non configurabilità del diritto all'equa riparazione in relazione alla liquidazione coatta amministrativa in quanto procedimento a carattere amministrativo , secondo il principio già espresso in riferimento al concordato preventivo ?
            Nel ringraziarVi anticipatamente invio cordiali saluti.
            Avv. Antonio Sgattoni
            • Zucchetti SG

              17/02/2020 10:37

              RE: impossibilità ricorso equa riparazione per eccessiva durata liquidazione coatta amministrativa

              Alla pronuncia surrichiamata possono essere aggiunte: Cass., 30 dicembre 2009, n. 28105; Cass., 3 agosto 2007, n. 17048; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1817; Corte Cost. 2 dicembre 1980, n. 155.
              • Antonio Sgattoni

                Grottamare (AP)
                17/02/2020 16:42

                RE: RE: impossibilità ricorso equa riparazione per eccessiva durata liquidazione coatta amministrativa

                Bisogna però evidenziare che con la sentenza Cipolletta dell'11.1.2018 la Corte Europea ha condannato l'Italia , ai sensi degli artt. 6 par. 1 e 13 CEDU , per l'eccessiva durata di una LCA pendente da 25 anni innanzi al Tribunale di Macerata senza il previo esaurimento delle vie di ricorso interne da parte del ricorrente proprio a causa di tale costante indirizzo giurisprudenziale mentre la Corte Costituzionale con sentenza n° 12/20 depositata il 5.2.20 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis commi 1 e 2 e 2 , comma 1 , della legge 89/01 sollevate , in riferimento agli artt. 3 , 24 e 177 , primo comma , della Costituzione ,dalla Corte di Appello di Bologna .
                • Zucchetti SG

                  24/02/2020 09:37

                  RE: RE: RE: impossibilità ricorso equa riparazione per eccessiva durata liquidazione coatta amministrativa

                  Certamente la citata sentenza della consulta si inserisce nella tematica della applicabilità alla procedura di LCA del rimedio di cui alla l. 89/2001 (c.d. legge Pinto), ma solo per confermare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, espresso nelle sentenze che abbiamo citato nelle precedenti risposte.
                  Il nocciolo del ragionamento compiuto dal giudice delle leggi riposa nella considerazione per cui la riferibilità dei rimedi apprestati alla legge Pino ai soli procedimenti giurisdizionali non la rende costituzionalmente illegittima, poiché la eccessiva durata dei procedimenti amministrativi (e tale è la LCA) trova un contrappeso risarcitorio nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la quale prevede, infatti, sub art. 2-bis, comma 1, che le pubbliche amministrazioni siano tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento.
                  Peraltro, la Corte costituzionale non si sottrae dal sottoporre ad un giudizio critico particolarmente severo rispetto alla sentenza della Corte EDU 11 gennaio 2018, osservando che si tratta di una sentenza che, "da un lato, nella sua premessa, non tiene compiutamente conto dei rimedi riparatori apprestati dall'ordinamento italiano riferibili anche al procedimento per cui è causa; e, dall'altro lato, nel suo decisum, risponde ad una finalità di tutela dell'interesse del ricorrente, che si ravvisa leso in correlazione alla peculiarità del caso concreto: tutela, questa, "parcellizzata", che è per sua natura complementare alla tutela "sistemica" apprestata in sede nazionale (sentenze n. 67 del 2017, n. 264 del 2012)".
                  Allo stato pertanto, ed in assenza di ulteriori prese di posizione da parte della Corte EDU, il nostro diritto vivente resta immutato.