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Esecuzione immobiliare contro soggetto privo di legittimazione passiva

  • Luigi Benigno

    Aversa (CE)
    08/05/2022 10:07

    Esecuzione immobiliare contro soggetto privo di legittimazione passiva

    Un istituto di credito, in virtù di credito ipotecario, notificava atto di precetto e atto di pignoramento al debitore, dando inizio alla procedura esecutiva.
    Intervenivano nell'esecuzione altri creditori sempre contro la persona fisica. Sta di fatto che, ben prima dell'inizio della procedura esecutiva, i beni del debitore erano stati segregati in un trust autodichiarato, regolarmente trascritto nei R.R.I.I.. La procedura esecutiva doveva e poteva essere intrapresa nei confronti dello stesso soggetto ma in qualità di trustee, benché il notaio nella relazione depositata dal creditore procedente non abbia rilevato la trascrizione del trust ed il conferimento dei beni.
    Si pongono diverse questioni che farebbero presagire la nullità della intera procedura esecutiva compresa l'assegnazione dei beni, in quanto il trustee, unico intestatario dei beni, benché non abbia spiegato finora opposizione all'esecuzione, a mio avviso, ben può ricorrere con l'opposizione all'esecuzione, benché tardiva eccependo la titolare dei beni, che egli è tenuto a preservare in favore dei beneficiari, la mancanza del titolo ex art. 474 cpc nei suoi confronti, la mancanza di legittimazione passiva del debitore esecutato e la responsabilità del notaio che ha prodotto la relazione in giudizio, sia in sede penale che civile. L'esecutato è soggetto privo di adeguata istruzione e nonsi era avveduto che l'esecuzione fosse stata intrapresa nei suoi confronti e non nella qualità di trustee. Conferitomi l'incarico ho proceduto alla disamina della documentazione processuale ed ho fatto ricorso per opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, chiedendo preliminarmente la sospensione del procedimento inaudita altera parte. Quale il vostro parere al riguardo?
    Grazie
    Avv. Luigi Benigno
    • Zucchetti SG

      11/05/2022 15:28

      RE: Esecuzione immobiliare contro soggetto privo di legittimazione passiva

      In generale il trust è lo strumento attraverso cui un soggetto (settlor o grantor o "disponente") crea un trust (per scopi di mera gestione dei beni, di tutela della propria discendenza o di soggetti svantaggiati, di beneficenza, di garanzia del credito, ecc.) o si dichiara "trustee" di taluni suoi beni nell'interesse di una o più persone (il beneficiario), oppure "trasferendo" questi beni a una o più persone (trustee) affinché "in trust" li detengano o li gestiscano in favore del beneficiario.
      I beni oggetto del trust costituiscono un patrimonio separato da quello del trustee, inattaccabile sia dai suoi creditori che da quelli del disponente.
      La figura del trust è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la legge 9 ottobre 1989 n. 364 con cui è stata ratificata la "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento" adottata a L'Aja in data 1 luglio 1985.
      Si ritiene in dottrina che il trust sia una fattispecie negoziale residuale, cui è possibile ricorrere allorquando gli altri strumenti di esercizio dell'autonomia patrimoniale sono inidonei a perseguire il fine precipuo che il disponente intende conseguire.
      Causa del negozio istitutivo di trust è il programma della segregazione di una o più posizioni soggettive o di un complesso di posizioni soggettive unitariamente considerato (beni in trust) affidate al trustee per la tutela di interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo del trust).
      Il trust non ha personalità giuridica, e dunque il trustee è l'unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione (Cass. 22 dicembre 2015, n. 25800).
      Di conseguenza, è il trustee l'unica persona di riferimento con i terzi e non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto (Cass. 18 dicembre 2015, n. 25478; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3456): e ciò in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105).
      Sul piano esecutivo, allora, le conseguenze che derivano dall'aggressione di beni oggetto di un trust sono molteplici.
      In primo luogo i beni in trust non possono essere pignorati per debiti del disponente: ciò in quanto titolare dei cespiti è il trustee (e, nel caso di trust autodichiarato, rileva l'apposizione del vincolo di trust), e dunque un soggetto diverso dal debitore.
      In secondo luogo, i beni caduti in trust non possono essere aggrediti per ottenere la soddisfazione di debiti personali del trustee, debiti dei quali i beni in trust non rispondono poiché costituiscono un patrimonio separato e vincolato.
      Inoltre, sotto il profilo formale, la giurisprudenza (Trib. Reggio Emilia, 25 marzo 2013) ha osservato che il trust è un rapporto tra soggetti, non già un ente munito di soggettività giuridica; ne deriva che il pignoramento non deve essere notificato al trust in persona del trustee, ma a quest'ultimo in proprio quale proprietario dei beni.
      Per le medesime ragioni, la citata giurisprudenza ha ritenuto illegittima la trascrizione del pignoramento "contro il trust", anche se sul punto va registrata l'opposta soluzione di Trib. Torino, 10 febbraio 2011, secondo cui il pignoramento del trust potrebbe essere trascritto "contro il disponente e a favore del trust".
      Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017, nella quale si è ribadito che il pignoramento dei beni conferiti in trust deve essere trascritto nei confronti del trustee quale titolare dei beni e non quale legale rappresentante del trust.In particolare, la citata sentenza ha affermato che beni conferiti nel trust debbono essere pignorati nei confronti del trustee, perfino a prescindere dall'espressa spendita di tale qualità, relegando ad una valutazione di mera opportunità - e quindi di mera facoltatività - un'apposita menzione dell'appartenenza di quelli ad una massa separata o segregata, quale in genere viene ricostruito il patrimonio che il trust compone.
      Al contrario, un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella - formale e separata - titolarità di un trust prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti che - soprattutto e per quanto rileva ai fini della proseguibilità del relativo processo esecutivo - di subire espropriazioni (cioè coattivi trasferimenti) dei medesimi.
      Sulla scorta delle premesse sin qui compiute è allora possibile che la procedura esecutiva risulti viziata da un pignoramento nullo, salvi gli effetti di una intervenuta aggiudicazione, che verosimilmente resterebbero salvi a norma dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c..