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ATTUAZIONE INGIUNZIONE RILASCIO CONTENUTA NEL DECRETO DI TRASFERIMENTO

  • Elena Pompeo

    Salerno
    09/06/2022 17:10

    ATTUAZIONE INGIUNZIONE RILASCIO CONTENUTA NEL DECRETO DI TRASFERIMENTO

    Salve sono Custode e Delegato alla vendita di una procedura esecutiva immobiliare. L'immobile è stato aggiudicato ed emesso il decreto di trasferimento contenente l'ingiunzione al debitore al rilascio, notificato ai debitori e terzi interessati.
    In via bonaria chiedo il rilascio dell'immobile entro un termine e mi viene eccepito sia che, non essendo più custode, non ho titolo per procedere al rilascio se non previa istanza dell'aggiudicatario ai sensi del 560 comma 6 c.p.c., e che comunque il debitore ha diritto di rimanere nell'immobile fino a 60 giorni dalla comunicazione della predetta istanza. L'aggiudicatario, dopo la notifica del d.t., ha proceduto ad inviarmi a mezzo pec l'istanza di procedere all'attuazione del decreto che ho depositato agli atti del fascicolo, senza chiedere alcuna specifica autorizzazione al G.E. in quanto ritengo di avere ancora a tutti gli effetti i poteri del custode (fino al momento della consegna dell'immobile).
    Preciso che nella ordinanza di delega alla vendita e pedissequo avviso di vendita è stato previsto che "il custode giudiziario procede al rilascio dell'immobile, salvo che l'aggiudicatario lo esoneri". In sede di saldo prezzo l'aggiudicatario non ha esonerato il Custode dal rilascio del immobile.
    Vi chiedo, tenuto conto dell'intervento legislativo del 2019 che interessa anche questa espropriazione, come deve attuarsi l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto? Devono attendersi comunque i 60 giorni ex art. 560, co. 6 c.p.c. a seguito del deposito dell'istanza? Oppure il Custode, ritenendo di avere a tutti gli effetti ancora i poteri nonostante il d.t., può procedere al preavviso di rilascio senza alcun termine?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      10/06/2022 12:59

      RE: ATTUAZIONE INGIUNZIONE RILASCIO CONTENUTA NEL DECRETO DI TRASFERIMENTO

      A nostro avviso il custode è legittimato, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, ad attivarsi per liberare l'immobile ai fini della sua consegna all'aggiudicatario, nei confronti del quale ha un preciso obbligo in tal senso.
      le obiezioni dell'occupante ci sembrano dunque del tutto infondate.
      L'art. 560 era stato riscritto dall'art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019.
      Il nuovo testo della norma era il seguente.
      Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.
      Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.
      Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
      Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
      Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.
      Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
      Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.
      Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.»
      Questa disposizione applicava alle espropriazioni immobiliari iniziate con pignoramenti notificati dal 13 febbraio 2019, poiché l'art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 prescriveva che «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
      La disciplina in parola è stata successivamente modificata dall'art. 18-quater comma 1 l. 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha aggiunto all'art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:
      "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. … Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.
      Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 18-quater ha previsto che "In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: "le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto") le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene".
      Come si vede, l'ultimo periodo dell'art. 560, nel prevedere che "dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento il custode… provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586", conferisce al custode una specifica legittimazione processuale ad attuare l'ordine di liberazione, sicché non può affermarsi che l'ufficio custodiale cessi con la pronuncia del decreto di trasferimento.
      Questa conclusione è condivisa in dottrina, la quale anche prima delle modifiche normative sopra individuate aveva affermato che la custodia cessa con l'immissione nel possesso dell'aggiudicatario, prevista dal decreto di trasferimento, e negli termini si è detto che La custodia termina solo con la consegna delle cose a colui che risulti avervi titolo ovvero il soggetto aggiudicatario o assegnatario, se si sia proceduto alla vendita forzata, o il debitore quando il processo esecutivo si sia estinto.
      Quindi, se il custode è legittimato a recuperare il bene alla procedura, e se gli adempimenti del suo ufficio terminano quando il bene è consegnato all'avente diritto, la legittimazione processuale del custode permane fino a quel momento.
      Del resto, può osservarsi che il custode ha l'obbligo di consegnare il bene all'aggiudicatario in applicazione dell'art. 1476 c.c..
      Invero, se in generale "La compravendita non produce un effetto immediatamente traslativo del possesso o della detenzione del bene, che il venditore, ai sensi dell'art. 1476 cod. civ., ha l'obbligo di consegnare, e, conseguentemente, il relativo atto, ove non contenga una specifica indicazione in tal senso, non fornisce, di per sé prova del contestuale acquisto del possesso di tale bene da parte del compratore". (Sez. 2, Sentenza n. 2660 del 04/03/1993), "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cass, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).
      L'affermazione per cui l'attuazione dell'ordine di liberazione per il tramite del custode è ancillare rispetto alla necessità di tutelare le esigenze dell'aggiudicatario è stata recentemente ribadita da cass. 28 marzo 2022, n. 9877.