Forum ESECUZIONI - ALTRO

Decreto trasferimento - Aggiudicazione per persona da nominare

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    11/07/2024 18:48

    Decreto trasferimento - Aggiudicazione per persona da nominare

    Buonasera.
    Ho aggiudicato un immobile per persona da nominare.
    Entro il termine di 3 giorni dall'aggiudicazione, l'avvocato ha svolto l'electio amici, depositando la procura rilasciata in data antecedente l'asta.
    Vorrei chiedere se nel decreto di trasferimento va inserita la specifica che l'immobile è stato aggiudicato all'avvocato, che nel termine è stata eseguita la nomina dell'effettivo aggiudicatario.
    Ringrazio dell'attenzione.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      16/07/2024 11:33

      RE: Decreto trasferimento - Aggiudicazione per persona da nominare

      Ai sensi dell'art. 579 comma 2 c.p.c. le offerte possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
      Il comma terzo aggiunge che i procuratori legali (ed oggi, quindi, gli avvocati, poiché la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997) possono offrire anche per persona da nominare.
      Nelle offerte per persona da nominare la legittimazione dell'avvocato è derivata, nel senso che promana dal nominando, con la conseguenza che all'avvocato si estendono i limiti di legittimazione della persona per conto della quale l'offerta è formulata. Ne deriva che se quest'ultima non può partecipare alla vendita (perché ad esempio è il debitore) l'offerta si consoliderà in capo all'avvocato.
      Se l'offerente-avvocato diviene aggiudicatario per persona da nominare dovrà, ai sensi dell'art. 583 c.p.c., dichiarare in cancelleria (o al professionista delegato, in forza della esplicita previsione di cui all'art. 591-bis n. 5 c.p.c.), nei tre giorni successivi all'aggiudicazione (termine che la dottrina considera perentorio), il nome della persona per la quale ha formulato l'offerta (la norma prevede che la dichiarazione di nomina deve essere ricevuta dal cancelliere, e non può essergli semplicemente trasmessa; di questa voluntas legis sarebbe testimone lo stesso art. 591-bis, comma 2 n. 5 c.p.c., che in caso di delega attribuisce al professionista delegato il compito di ricevere o autenticare le dichiarazioni di nomina), depositando la relativa procura, con l'avvertenza che in difetto rimarrà obbligato in proprio (Così Cass., 14 aprile 1994, n. 3518).
      Da questi postulati si ricava che, intervenuta la dichiarazione di nomina, il decreto di trasferimento potrà essere emesso direttamente nei confronti del nominato, senza che in esso sia necessario aggiungere altro.