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Forum ESECUZIONI - ALTRO
Fondo spese per pubblicazione vendita
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Antonio Spadaccini
Francavilla al Mare (CH)23/09/2024 14:10Fondo spese per pubblicazione vendita
Buongiorno,
Successivamente alla carica di custode giudiziario, sono stato nominato delegato alle vendite di una procedura.
Durante la custodia ho provveduto a riscuotere i canoni di locazione relativi ad un immobile su cui risulta presente un contratto di locazione.
Nell'ordinanza di vendita il giudice ha disposto di richiedere il fondo spese al creditore procedente.
Essendo già presenti delle somme che garantiscono le spese alla fine della pubblicazione dei bandi d'asta, bisognerebbe presentare un'istanza con cui si rimette al G.e, la decisione in merito all'utilizzo delle somme presenti, oppure che il creditore procedente debba versare le somme del fondo spese come da ordinanza?
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Zucchetti SG
26/09/2024 10:07RE: Fondo spese per pubblicazione vendita
Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, riteniamo che il creditore debba versare il fondo spese, come da ordinanza.
In passato si riteneva, generalmente, che l'omesso versamento delle somme necessarie alla esecuzione degli adempimenti pubblicitari non potesse determinare di per sé, stante anche l'assenza di una specifica previsione sul punto, l'estinzione della procedura, osservandosi che all'inerzia del creditore cui l'onere fosse stato imposto si poteva reagire affidando il relativo compito ad un custode diverso dal debitore (Trib. Potenza, 4 maggio 2011; C. Cost., 30 dicembre 1993, n. 481).
Questa opinione è oggi venuta sostanzialmente meno, e si osserva, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che per effetto di questa omissione la procedura esecutiva viene a trovarsi in una situazione di stallo (Trib. Reggio Emilia, 22 febbraio 2010, n. 458), la quale le impedisce di seguire ulteriormente il suo corso.
In particolare, si è detto (Trib. Milano Sez. IV, 25 novembre 2016) che nella procedura esecutiva il creditore procedente ha l'onere di compiere le attività necessarie alla prosecuzione e alla definizione del procedimento, avvertendosi che in caso contrario il contegno del medesimo può essere ricondotto – alla stregua di un'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 497, 562 e del comma 1 dello stesso art. 630 c.p.c. – ad un caso di inattività delle parti seppur atipico, dal momento che, se è vero che il creditore procedente ha il diritto di promuovere la vendita, è altrettanto vero che su di lui incombe, una volta sollecitata la fissazione degli incanti, l'onere di osservare una condotta acceleratoria affinché il processo esecutivo pervenga alla fase satisfattiva, che include anche l'obbligo di effettuare i predetti adempimenti pubblicitari in modo tempestivo.
La stessa giurisprudenza ha poi rimarcato la rispondenza e la riconduzione di una siffatta impostazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione, soventemente declinato nell'ambito dei singoli istituti processuali nel senso di inibire attività inutilmente defatigatorie o inutili cosicché il processo possa dipanarsi in modo il più possibile spedito. "Orbene (prosegue la citata sentenza) tale ratio vale a maggior ragione di fronte a situazioni di impasse che vengono determinate dallo stesso contegno delle parti le quali si sottraggono al compimento di atti loro imposti dalla legge manifestando il difetto di interesse concreto alla definizione del processo. Ne segue che tra questi ben può essere ricompreso il mancato pagamento delle spese ed oneri dovuti al delegato alla vendita ai fini della pubblicità e del compimento dell'attività della procedura indispensabili al fine di trasformare il bene non divisibile in una somma di denaro suscettibile di essere ripartita pro quota tra i condividenti".
Dunque, qualora il Giudice assegni al creditore l'onere di anticipazione delle spese di pubblicità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 30-5-2002, n. 115, è evidente che il suo mancato adempimento sarà imputabile allo stesso, e la conseguente impossibilità di compiere atti indispensabili per la prosecuzione del processo non è altrimenti superabile e dunque impone di valutare il contegno delle parti sotto il profilo della perdurante presenza dell'interesse ad agire, anche alla luce dell'art. 111 Cost., al fine di evitare una situazione di stallo con ripercussioni negative sulla ragionevole durata del processo sia dal lato interno (delle parti) sia da quello esterno del sistema giudiziario, che rimane impegnato sine die per una controversia che le parti hanno manifestato, de facto, di non voler proseguire.
In questo senso, è stato affermato che "L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli" (Cass., Sez. III, 27 luglio 2021, n. 21549).
Le medesime considerazioni sono state svolte da Cass., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12877, la quale ha osservato che "L'onere di anticipazione a carico del creditore procedente desumibile dall'art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 è riferibile, in generale, agli «atti necessari del processo», comprendendosi in detta accezione, seppure costruita sul modello del processo di cognizione, ogni tipologia di attività funzionale allo svolgimento del processo e ad essa legata da rapporto di necessità"; esso, pertanto, "risulta riferibile, in ragione della natura della procedura esecutiva, sia alle spese giudiziarie che a quelle propriamente materiali necessarie per l'esecuzione", aggiungendo che "il problema del carattere "necessitato" o meno degli atti e, correlativamente, delle spese da anticipare, può essere agevolmente risolto ove si ponga mente al naturale risultato "fisiologico" perseguito dalla procedura esecutiva, che, nell'espropriazione forzata, è quello della liquidazione di un cespite del patrimonio del debitore, per l'appunto, al fine del soddisfacimento dell'interesse del soggetto che l'ordinamento abilita a conseguire, per equivalente, il soddisfacimento del proprio diritto".
Ciò premesso, e venendo al caso di specie, osserviamo che, nella prassi, non è infrequente che il professionista delegato, in perfetta buona fede, per accelerare i tempi e proseguire speditamente alle operazioni di vendita, utilizzi i fondi disponibili per anticipare i costi degli adempimenti pubblicitari. Accade anche che a volte lo stesso delegato anticipi di tasca propria questi importi. Si tratta, tuttavia, di prassi "pericolose": invero, ove il creditore successivamente versi il fondo spese, il problema si risolve.
Ove ciò non accadesse potrebbero esservi problemi non superabili.
Ad esempio ove la procedura dovesse estinguersi per inattività delle parti o per rinuncia prima dell'aggiudicazione, in difetto di un diverso accordo tra le parti le spese della procedura restano a carico di colui che le ha anticipate, in applicazione dell'art. 310 c.p.c. (richiamato dall'art. 632 ultimo comma c.p.c.), e dell'art. 8 dpr 30 maggio 2002, n. 115, ma se sono state prelevate dai canoni di locazione, che andrebbero restituiti al debitore, così come tutto il compendio pignorato.
Potrebbe ancora accadere, in caso procedura avente ad oggetto più lotti, che i canoni provengano da uno solo di essi, e che su quel lotto alcuni creditori (ad esempio l'ipotecario) abbiano diritto di soddisfarsi con precedenza rispetto agli altri. Orbene, se in un caso del genere gli oneri necessari all'espletamento del procedimento di vendita fossero adempiuti utilizzando i proventi costituiti dai canoni di locazione, si avrebbe che quelle spese andrebbero tutte a pregiudizio del solo creditore ipotecario.
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