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Cancellazione ipoteca Agenzia Riscossione

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    11/07/2024 18:05

    Cancellazione ipoteca Agenzia Riscossione

    Buonasera.
    Sto redigendo un decreto di trasferimento in una procedura esecutiva immobiliare a seguito di aggiudicazione.
    Ho provveduto ad eseguire una ventennale, al fine di controllare le varie formalità pregiudizievoli iscritte con quelle di cui alla perizia.
    Ho rinvenuto, successivamente al deposito della perizia, l'iscrizione di una ipoteca dell'Agenzia Riscossione, derivane da ruolo-avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito esecutivo, iscritta dopo l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia di mutuo fondiario e dell'atto di pignoramento.
    A mio avviso, ai sensi dell'art. 586 cpc, anche questa ultima ipoteca può essere cancellata su ordine del G.E.
    Chiedo conferma di questo.

    Inoltre, chiedo: trattandosi di una ipoteca iscritta dall'Agenzia Riscossione è comunque fattibile la sua cancellazione o c'è il rischio di incorrere in conseguenze avendo privato l'ente di una garanzia?

    Infine questa ipoteca è stata trascritta su più beni immobili dell'esecutato, tra cui vi rientrano anche quelli oggetto di esecuzione. E' corretto, una volta emesso il D.T. contenente l'ordine di cancellazione, procedere alla cancellazione dell'ipoteca dell'Agenzia Riscossione limitatamente ai beni staggiti, mantenendosi l'ipoteca per gli altri beni non staggiti?

    Ringrazio dell'attenzione.

    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      13/07/2024 16:22

      RE: Cancellazione ipoteca Agenzia Riscossione

      A mente dell'art. 586 c.p.c. il decreto di trasferimento deve contenere anche l'ordine, impartito al Direttore dell'ufficio del Territorio, di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, anche se successive al pignoramento.
      Quanto ai pignoramenti successivi, in realtà in linea di principio il problema neppure dovrebbe porsi, dacché ai sensi dell'art. 561, comma 2, c.p.c., il pignoramento successivo andrebbe riunito al primo in una medesima procedura.
      Tuttavia, proprio per far fronte ai casi in cui questo non sia avvenuto, l'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dalla l. 14.5.2005, n. 80, prescrive che il decreto di trasferimento contenga "anche" l'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento (ovviamente, ove la riunione non sia avvenuta, di questo dovrà assolutamente tenersi conto, al fine di evitare che lo stesso bene venga venduto due volte in separate procedure esecutive).
      Quanto appena detto vale anche per l'ipoteca, a proposito della quale si osservi che essa è inopponibile all'acquirente ai sensi dell'art. 2919 c.c. e dunque l'omessa cancellazione della stessa è insuscettibile di creargli pregiudizio alcuno. Sennonché, il chiaro tenore letterale dell'art. 586 c.p.c. sopra citato, ed il fatto che essa, persistendo nei registri immobiliari, può generare dubbi e contestazioni, determinano la necessità che si proceda alla sua cancellazione.
      Questa disciplina non è derogata a proposito delle ipoteche così dette esattoriali, per cui anch'esse vanno cancellate.
      Chiaramente, la cancellazione dovrà essere eseguita soltanto rispetto al cespite pignorato e trasferito, per cui essa permarrà rispetto alle particelle non coinvolte dalla procedura.