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Forum ESECUZIONI - ALTRO
Effetto del recesso del socio di s.r.l. in pendenza di pignoramento della partecipazione
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Emiliano Faccardi
Brescia02/12/2024 15:44Effetto del recesso del socio di s.r.l. in pendenza di pignoramento della partecipazione
Buongiorno,
vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente tema.
La partecipazione di un socio di s.r.l. (25%) è stata interessata da pignoramento ex art. 2741 c.c. In seno alla procedura il G.E. ha nominato un custode della partecipazione pignorata.
A seguito di alcuni esperimenti di vendita infruttuosi il socio debitore ha comunicato il proprio recesso dalla società, ritenendolo un diritto personalissimo e così dichiarando di voler vanificare la procedura esecutiva.
Si applica l'art. 2913 c.c. che rende inefficaci gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento posti in essere in pregiudizio del creditore procedenti e degli intervenuti? Quali sono le sorti del pignoramento considerato che il recesso è stato immediatamente contestato dalla società ed è sub iudice?
Vi ringrazio molto.-
Zucchetti SG
02/12/2024 18:27RE: Effetto del recesso del socio di s.r.l. in pendenza di pignoramento della partecipazione
Prima della riforma del 2003 si riteneva generalmente che il diritto di recesso fosse una prerogativa del socio, anche nel caso di pignoramento della quota.
Cass. civ., 12.7.2002, n. 10144 aveva affermato che "Il creditore pignoratizio delle azioni - ancorché, ai sensi dell'art. 2352 cod. civ., a lui competa, in luogo del socio suo debitore, il diritto di voto (anche) nelle deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società o il trasferimento della sede sociale all'estero - non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2437 cod. civ., configurandosi questo come un atto di disposizione in ordine alla partecipazione societaria, di esclusiva spettanza del socio, ed essendo d'altra parte la tutela del creditore pignoratizio affidata, in presenza di una diminuzione del valore delle azioni conseguente a quei deliberati mutamenti societari, all'istituto della vendita anticipata "ex" art. 2795 cod. civ.".
La bontà di questo ragionamento veniva ricavata nella natura dispositiva, e dunque non strettamente amministrativa, del diritto di recesso.
Proprio la natura dispositiva del recesso, espone tuttavia questo assunto ad una obiezione di fondo, rappresentata dal fatto che l'esercizio del diritto di recesso, quale atto dispositivo concretizzandosi, sostanzialmente, nella perdita della quota, è inopponibile al creditore pignorante, ai sensi degli artt. 2193 c.c. La replica a questo assunto, secondo la quale in caso di recesso non vi sarebbe pregiudizio alcuno per la procedura, atteso che alla custodia andrebbe riconosciuto il corrispettivo della liquidazione non pare convincente.
La tesi, invero, prova troppo in quanto, così argomentando potrebbe dirsi che il debitore può alienare la cosa pignorata poiché comunque il vincolo pignoratizio si trasferirebbe sul prezzo. Senza poi considerare che l'atto dispositivo (ed identicamente il recesso) muterebbero la natura dell'oggetto del pignoramento, trasformando la res in un diritto di credito (da esercitarsi, peraltro, nei confronti di un soggetto diverso dal debitore esecutato).
La conclusione, allora, non può che essere quella di escludere la possibilità che il socio eserciti il diritto di recesso, dovendosi al contrario riconoscere questa facoltà al custode, laddove essa appaia funzionale alla conservazione della garanzia patrimoniale, e cioè nei casi in cui la società abbia posto in essere operazioni di svuotamento del valore della quota (trasformazione eterogenea della s.r.l. in fondazione o associazione, fusione per incorporazione senza concambio, in cui le quote della incorporata sono parzialmente soggette a pignoramento, ecc.).
Questo ragionamento a nostro avviso deve essere confermato nonostante la speciale disciplina del diritto di recesso tessuta dall'art. 2473 c.c..
La norma prevede che "L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità…Aggiunge al comma 2 che "Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno".
Il terzo comma determina normativamente il corrispettivo del recesso, affermando che "I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso".
Aggiunge inoltre che "in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349".
È evidente che, ove si voglia preservare il valore del compendio pignorato ed evitare che il recesso sia esercitato in pregiudizio del creditore pignorante, il recesso non potrà che essere esercitato dal custode, a meno che (con una sorta di applicazione analogica dell'art. 498 c.p.c.) il recesso non veda attribuita alla procedura una somma almeno pari all'importo del crediti e delle spese dell'esecuzione.
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