Menu
Forum ESECUZIONI - ALTRO
distribuzione
-
Michele Feltrin
Ceggia (VE)10/06/2025 17:11distribuzione
Buonasera.
Vorrei porre un quesito in merito ad una esecuzione.
Un soggetto privato creditore di una slrs ha avviato una esecuzione immobiliare nei confronti della società.
Il soggetto privato aveva iscritto sul compendio immobiliare pignorato una ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo.
L'ipoteca è stata iscritta nel 2020.
Nel 2023 è stata iscritta ipoteca da parte dell'Agenzia Riscossione.
Nel 2024 è stato trascritto il pignoramento.
Nelle more dell'avvio dell'esperimento di vendita, il creditore procedente ha depositato istanza di assegnazione del compendio immobiliare pignorato offrendo una somma pari al prezzo base di cui all'elaborato peritale.
Supponendo che non venga presentata alcuna offerta, si procederà con l'assegnazione del bene al creditore procedente.
Il prezzo offerto incamerato dalla procedura poi dovrà essere distribuito.
Sulla base delle iscrizioni ipotecarie:
1) come avverrà di fatto la distribuzione?
2) il creditore procedente che ha versato il corrispettivo dell'assegnazione, ha diritto ad una distribuzione in suo favore di quanto versato da egli stesso?
Aggiungo:
3) non essendo il creditore procedente un creditore fondiario, in generale, per l'estinzione della procedura dovranno essere soddisfatti anche gli altri creditori iscritti? O essendo lui il primo creditore ipotecario, con la sua soddisfazione e rimanendo insoddisfatti gli altri, la procedura verrà chiusa?
-
Zucchetti Software Giuridico srl
10/06/2025 17:42RE: distribuzione
L'art. 588 c.p.c. dispone che "ogni creditore", nel termine di dieci giorni prima della data della vendita può formulare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
A norma del successivo art. 589 c.p.c. (e dell'art. 506 c.p.c.) il prezzo da versare deve essere non inferiore alle spese di esecuzione più l'importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell'offerente. Fermo restanti questi limiti, il creditore può essere ammesso a versare una somma pari alla differenza tra il prezzo del bene ed il suo credito, considerato in linea capitale.
Come si vede, il creditore che formula istanza di assegnazione non deve versare la quota parte di prezzo corrispondente al suo credito, ma solo l'importo dei crediti che hanno diritto di essergli preferiti e delle spese di esecuzione. Inoltre, vanno considerati i creditori concorrenti (nel caso in cui ad esempio il creditore che formuli istanza di assegnazione sia un chirografario, e vi siano altri chirografari tempestivi) in questo caso egli dovrà versare una quota parte di prezzo base pari all'importo che essi avrebbero ricevuto, ove il bene fosse stato venduto al prezzo fissato per la vendita.
Se poi il prezzo base dovesse essere superiore a questa somma, egli dovrà versare anche la ulteriore differenza, dedotto l'importo del suo credito.
Ovviamente il creditore richiedente dovrà altresì depositare il fondo spese necessario per il trasferimento.
Eseguito il versamento ed emesso il decreto di trasferimento, si produrrà l'effetto purgativo, a norma dell'art. 586 c.p.c. e si procederà alla distribuzione del ricavato escludendo dal riparto il creditore che ha ottenuto l'assegnazione.-
Michele Feltrin
Ceggia (VE)10/06/2025 17:56RE: RE: distribuzione
Grazie della risposta.
Il creditore procedente ha depositato una istanza di assegnazione indicando un prezzo pari al prezzo base di cui all'elaborato peritale.
Ne consegue che se non dovessero venire presentate offerte, l'immobile va assegnato al creditore procedente, il quale verserà la differenza tra il prezzo indicato nell'istanza di assegnazione (pari al prezzo base) e l'ammontare del suo credito.
E' corretto questo assunto?
Se si analizza l'art. 589 cpc "il prezzo da versare deve essere non inferiore alle spese di esecuzione più l'importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell'offerente", ma nel caso di specie il procedente è di primo grado ipotecario rispetto all'agenzia della riscossione, per cui ne deduco che l'istanza di assegnazione per un prezzo pari al prezzo-base sia valida e che questo sia tenuto a versare la sola differenza rispetto all'ammontare del suo credito.
E' corretto?-
Zucchetti Software Giuridico srl
11/06/2025 17:06RE: RE: RE: distribuzione
Esatto. Aggiungiamo solo che se la differenza tra il prezzo base ed il valore del credito fosse inferiore alle spese di esecuzione, la differenza dovrà essere comunque versata.
Esempio: se il prezzo basse è 100, il credito ammonta a 90 e le spese di esecuzione sono pari a 15, il creditore dovrà comunque versare 15 e non 10.
-
-
-