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riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

  • Massimiliano Castello

    Voghera (PV)
    13/03/2023 10:56

    riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

    Spett.le Zucchetti,
    pur essendo il seguente quesito di carattere generale, chiedo un Vostro parere di sicuro interesse su un tema decisamente attuale.
    La riforma "Cartabia" prevede il "popolamento" del nuovo elenco dei professionisti delegati alla vendita in base a determinati requisiti, tra cui 10 incarichi nell'ultimo quinquennio (1.3.2018 - 28.2.2023).
    Tra i dieci incarichi, potrebbero essere ricompresi quelli assegnati dal GD in ambito di vendite fallimentari?
    Preciso che, nel caso dello scrivente, nel provvedimento di autorizzazione viene conferita specifica delega alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 107 L.F. e dell'art. 591 bis c.p.c..
    Ringrazio
    Massimiliano Castello
    • Zucchetti SG

      18/03/2023 10:00

      RE: riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

      La domanda è molto interessante.
      Come noto, il d.lgs 149/2022 ha riscritto Art. 179-ter disp. att. c.p.c. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita), ridisegnando completamente la disciplina di popolamento e tenuta dell'elenco.
      Questa, in sintesi, la disciplina.
      L'elenco è istituito presso ciascun Tribunale.
      Esso è formato da un "comitato" composto da:
      • il Presidente del Tribunale (o da un suo delegato) che lo presiede;
      • un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari;
      • un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.
      Questo significa che il comitato sarà composto da tre membri, la cui composizione varierà, di volta in volta, in relazione alla categoria professionale della quale occorre trattare.
      Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere.
      Non cambiano le categorie professionali che possono chiedere l'iscrizione: avvocati, commercialisti e notai.
      Costoro, tuttavia, oltre ad essere iscritti nei rispettivi ordini professionali, debbono possedere una "specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata", e devono essere di "condotta specchiata".
      L'iscrizione si ottiene previo deposito di una domanda da inoltrare al presidente del Tribunale, e corredata dai documenti richiesti dalla norma. Non è previsto che la domanda debba essere presentata entro un certo termine.
      La norma prevede che, ai fini della prima iscrizione, i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica sono, anche alternativamente, i seguenti:
      1. avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione (occorre domandarsi qui se è sufficiente che la delega sia in corso o se è necessario che l'incarico si sia concluso);
      2. essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del DM giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
      3. avere superato la prova finale di corsi organizzati, dal Consiglio nazionale forense (eventualmente con delega al consiglio territoriale) o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero dalle associazioni forensi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 o da università pubbliche o private, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate.
      L'iscrizione ha durata triennale, e per la conferma è necessaria una nuova domanda con allegati i documenti previsti. È da ritenersi che il triennio decorra dal momento i cui il comitato inserisce il nominativo dell'elenco.
      Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, occorre il possesso di uno dei due requisiti di cui alle lettere b) e c) sopra indicati.
      Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco.
      Inoltre, il comitato, previa audizione dell'interessato, ogni semestre, sospende fino a un anno, o cancella (in caso di gravi o reiterati inadempimenti) i delegati ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
      Ciò detto, e venendo alla questione in argomento, a nostro avviso: il quinquennio va valutato, a ritroso, a partire dalla data di presentazione della domanda;
      è sufficiente che la delega sia in corso e non è necessario che l'incarico si sia concluso;
      possono essere prese in considerazione tutte le deleghe ricevute: dunque, non solo quelle in ambito di esecuzione individuale, ma anche le deleghe che siano nate in seno alla attuazione di un programma di liquidazione in sede concorsuale, tanto più se la vendita si sia avolta secondo le regole del codice di procedura civile ex art. 107 comma 2l. fall. o 216 comma 3 cci.
      • Pietro Lisi

        Lecce
        21/03/2023 19:55

        RE: RE: riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

        l'Art. 179-ter disp. att. c.p.c. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita) al primo comma recita: "Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis del codice."

        Pertanto l'elenco si dovrebbe popolare di professionisti che andranno ad eseguire le operazioni di vendita sia immobiliari (591 bis cpc) che mobiliari (534 bis cpc) in mancanza di un istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 cpc, se non ho interpretato male.

        A questo punto mi chiedo:
        1) i dieci incarichi svolti nel quinquennio di cui al precedente punto a) possono essere stati svolti indifferentemente sia in ambito immobiliare che mobiliare, giusto? Non mi pare che la norma discrimini tra le due categorie, parlando generalmente di incarichi/deleghe, ed essendo l'albo rivolto a professionisti che dovranno provvedere alle operazioni di vendita sia ai sensi dell'art. 534 bis cpc che dell'art. 591 bis cpc.
        2) per "incarichi svolti" cosa si deve intendere? che la nomina deve essere stata conferita nel quinquennio precedente alla domanda? oppure che la nomina può essere stata conferita anche prima del quinquennio ma ciò che conta è che l'incarico sia stato svolto (cioè ancora in corso o terminato) nel quinquennio?
        Ringrazio, Pietro Lisi.
        • Zucchetti SG

          23/03/2023 15:25

          RE: RE: RE: riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

          La domanda è di sicuro interesse in ragione di un tessuto normativo non chiarissimo.
          Proviamo ad offrirne l'interpretazione che, a nostro avviso è la più ragionevole.
          "Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco", ci dice il comma 3 i soggetti ivi indicati (avvocati, commercialisti e i notai) "che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata".
          Alla domanda vanno allegati, tra l'altro, "titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza".
          Questa specifica competenza può essere dimostrata dallo "avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita" senza che alcuna delega sia stata revocata per violazione delle disposizioni ricevute.
          Così individuata la norma, possiamo dire, quanto alla prima domanda, che essa non fa alcuna distinzione, per cui valgono sia le deleghe ricevute in sede di espropriazione mobiliare che quelle ricevute in sede di esecuzioni immobiliare.
          Quanto alla nozione di "incarichi svolti", riteniamo che debba aversi riguardo agli incarichi la cui delega sia stata conferita nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, poiché altrimenti sarebbe stato sufficientemente disporre di soli 10 incarichi magari tutti risalenti nel tempo a condizione che fossero tutti pendenti nell'ultimo quinquennio.
          Poiché, all'evidenza, una interpretazione di questo tipo non sarebbe indicativa di una "specifica competenza", che invece i precedenti incarichi servono a dimostrare, essa è da escludersi.
          • Pierpaolo Ferraro

            Milano
            03/04/2023 17:17

            RE: RE: RE: RE: riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

            Spett.le Zucchetti, Egregi Colleghi, ho un altro dubbio:
            Una stessa procedura può aver generato più deleghe nel quinquennio. Faccio l'esempio che calza al mio caso: con una prima ordinanza sono posti in vendita due immobili intestati interamente all'esecutato e, successivamente, sempre nell'ambito della stessa procedura, dopo una divisione di immobili tra cointestatari, il GE ha emesso una seconda ordinanza di vendita per altri due immobili assegnati interamente al medesimo debitore. Come interpretate debbano essere contati gli incarichi suddetti?
            i) uno, perchè la procedura è unica? ; ii) due, perchè le ordinanze di vendita sono due sebbene nella stessa procedura, ma in tempi diversi? iii) quattro perchè nell'ambito di due distinte ordinanze i quattro immobili sono stati aggiudicati con quattro gare e in quattro momenti distinti?
            Grazie.
            • Zucchetti SG

              06/04/2023 07:40

              RE: RE: RE: RE: RE: riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

              Anche questa domanda è interessante, e costituisce la dimostrazione di come un sintagma apparentemente di facile intellegibilità sia foriero di problemi interpretativi molteplici.
              Tuttavia in questo caso la risposta ci sembra abbastanza agevole da individuare.
              Come abbiamo detto, in sede di popolamento dell'elenco occorrerà dimostrare la "specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata" coloro che dimostrino di "avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita" senza che alcuna delega sia stata revocata per violazione delle disposizioni ricevute.
              Oggetto dello svolgimento, come si legge nella norma, sono gli "incarichi", e tali incarichi devono essere "non meno di 10". Orbene, poiché gli incarichi vengono conferiti con ordinanza, occorrerà guardare il numero ordinanze conferitrici dell'incarico, indipendentemente dai lotti. Se poi, nella medesima procedura il delegato avrà ricevuto plurimi incarichi, cioè plurime ordinanze di vendita che, in tempi diversi, lo abbiano investito della delega, ogni ordinanza equivarrà ad un incarico.
              Dunque, nel caso prospettato dalla domanda, gli incarichi sono, a nostro avviso, due.
      • LAVINIA DELFINI

        Bergamo
        05/07/2023 14:23

        RE: RE: riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

        Spett.le Zucchetti,
        l'eventuale provvedimento di esclusione del professionista dall'elenco ex art 179 ter disp. att. cpc, come e in che termini si impugna?
        • Zucchetti SG

          06/07/2023 12:55

          RE: RE: RE: riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

          L'esclusione dall'elenco dei professionisti delegati è atto amministrativo, e dunque il rimedio giurisdizionale praticabile è quello della impugnazione davanti al giudice amministrativo.
          Peraltro, più volte la giurisprudenza amministrativa è stata investita della questione (cfr, da ultimo. Cons. stato,05/04/2023 n. 3529, oppure TAR Emilia Romagna, 07/09/2022, n. 663)
          Quanto ai termini, ai sensi dell'art. 29 c.p.a. (codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs 2 luglio 2010, n. 104) "L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni".
          Questo termine, a norma del successivo art. 41, decorre, alternativamente, dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
          In alternativa, è possibile promuovere ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 11 D.P.R.1199/1971.
    • Marco Arcari

      Nova Milanese (MI)
      11/06/2023 12:16

      RE: riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

      Buongiorno, sul tema avrei due quesiti.
      Il primo.
      Avendo già svolto oltre 10 incarichi nel quinquennio, quando (e se) mi si chiederà la verifica del percorso formativo? Perché attualmente vi è un corso dell'Ordine ODCEC nazionale disponibile, e se fosse una revisione annuale dei requisiti potrebbe avere un senso seguirlo.
      Il secondo.
      Mi è chiara la residenza come vincolo, ma Milano per esempio ha variato tale stringente previsione. Vi è anche una richiesta formale del CNF in tal senso, se non erro.
      Avendo io sempre operato su più tribunali e facendo parte di uno studio associato con sedi in varie parti d'Italia, secondo voi posso scegliere il trbunale da eleggere per la delega delle esecuzioni (immagino in esclusiva)?
      Grazie per il vostro riscontro
      • Zucchetti SG

        11/06/2023 20:00

        RE: RE: riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

        Le domande sono diverse, sicché è preferibile rispondere separatamente a ciascuna di esse.
        Cominciamo dalla prima, quella relativa al percorso formativo.
        L'art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevede al comma 4 che "coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del Tribunale", corredando la domanda dei documenti richiesti.
        Aggiunge il comma 6 che "I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni".
        Questo vuol dire che la domanda va formulata non solo ai fini della iscrizione, ma anche ai fini della conferma, e tale domanda di conferma deve essere presentata ogni 3 anni, i quali evidentemente decorrono dalla data in cui è avvenuta la prima iscrizione.
        Dunque, se si è ottenuta una prima iscrizione o se si è presentata la prima domanda disponendo già del requisito dei dieci incarichi nel quinquennio, non è necessario la nuova frequentazione di questo corso, che invece potrebbe essere necessario ai fini della presentazione della domanda di conferma. Infatti, a questo fine la norma richiede la frequenza di un corso che rilasci non meno di 60 crediti nel triennio, e comunque almeno 15 all'anno.
        Questo significa che, ottenuta l'iscrizione, si dovrà avere cura di conseguire nel successivo triennio 60 crediti complessivi e comunque non meno di 15 all'anno.
        Veniamo al requisito della residenza.
        La norma prevede, (comma 3) che possono essere iscritti nell'elenco i professionisti che siano "iscritti ai rispettivi ordini professionali".
        Aggiunge (comma 4) che la domanda deve essere accompagnata, tra gli altri, dal "certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del Tribunale".
        Una interpretazione letterale della disposizione dovrebbe condurre a ritenere che ai fini della iscrizione nell'elenco sia necessaria la residenza all'interno del circondario del Tribunale.
        Tuttavia questa norma va coordinata con la previsione di cui all'art. 16 l. 21.12.1999, n. 526, a norma del quale "Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza", con la conseguenza che, ai fini della iscrizione, è sufficiente essere residente nel circondario o avere, in esso, il domicilio professionale. Segnaliamo che alcuni tribunali, inoltre, hanno accompagnato il requisito del domicilio professionale nel circondario con quello della iscrizione all'albo locale, in modo da assicurare la stanzialità del richiedente, soprattutto ai fini dell'adempimento degli obblighi custodiali, posto che l'attuale previsione dell'art. 559 c.p.c. prescrive che il custode debba essere nominato tra gli iscritti all'elenco o nella persona dell'IVG.