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piano del consumatore e sospensione attivita del custode

  • Elena Pompeo

    Salerno
    03/02/2020 18:22

    piano del consumatore e sospensione attivita del custode

    in una procedura esecutiva è stato depositato il piano del consumatore. il ge con provvedimento ha sospeso la mia attività di delegato e la mia attività di custode giudiziario. l'amministratore di condominio mi ha inviato la convocazione dell'assemblea straordinaria. ritengo di non dover andare. è corretto?
    • Zucchetti SG

      06/02/2020 09:04

      RE: piano del consumatore e sospensione attivita del custode

      Condividiamo l'idea per cui lei non sia obbligato a presentarsi all'assemblea condominiale non disponendo più della relativa legittimazione, essendo sati "sospesi" i suoi poteri di custode.
      Evidentemente, nel suo caso, è stata applicata la previsione di cui all'art. 12 bis comma 2, l. 3/2012, ai sensi del quale "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo".
      Di questa sospensione c.d. "esterna" il giudice dell'esecuzione avrà, con tutta probabilità, preso atto con un provvedimento con il quale ha sospeso la procedura esecutiva ex art. 623 c.p.c..
      Ad omologazione del piano, invece, la interruzione opererà ex lege ai sensi dell'art. 12 ter comma 1, in forza del quale "Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano".
      In questo caso il giudice dell'esecuzione dichiarerà l'improseguibilità della procedura, senza tuttavia ordinare la cancellazione del pignoramento, cui provvederà il giudice della procedura di sovraindebitamento all'esito della vendita del cespite, oppure il giudice dell'esecuzione quando gli sarà fornita la prova del fatto che la procedura di sovraindebitamento avrà avuto rituale esecuzione.